Dopo la sentenza n. 14262/2026 del TAR Lazio, Nursing Up annuncia la prosecuzione della battaglia giudiziaria contro l’Assistente infermiere. Ma il possibile secondo grado potrebbe giocarsi, prima ancora che sulle competenze della nuova figura, su questioni processuali decisive: legittimazione del sindacato, sottoscrizione del CCNL, valore della nota a verbale e portata delle valutazioni formulate dal TAR sul merito.
ROMA, 3 SETTEMBRE 2026 – La vicenda giudiziaria sull’Assistente infermiere potrebbe non essersi conclusa con la sentenza del TAR Lazio.
Nursing Up ha annunciato infatti la volontà di rivolgersi al Consiglio di Stato contro la pronuncia n. 14262/2026 della Terza Sezione Quater, pubblicata il 14 agosto 2026, con la quale il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso contro il DPCM del 28 febbraio 2025 che ha recepito gli Accordi Stato-Regioni relativi alla nuova figura.
Il sindacato guidato da Antonio De Palma conferma così la propria contrarietà all’Assistente infermiere e alla configurazione organizzativa che potrebbe derivarne nei servizi sanitari.
Ma l’eventuale appello potrebbe svilupparsi su un terreno giuridico più complesso rispetto al solo confronto sulle competenze attribuite alla nuova figura.
Prima ancora di entrare pienamente nel merito, infatti, Nursing Up dovrà confrontarsi con le ragioni che hanno portato il TAR a dichiarare il ricorso inammissibile.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile
Il primo elemento da chiarire riguarda proprio la natura della decisione.
Nel dispositivo della sentenza il TAR Lazio non respinge il ricorso nel merito, ma lo dichiara inammissibile.
Nella motivazione il Collegio affronta successivamente anche alcune delle questioni sostanziali sollevate da Nursing Up, affermando che il ricorso sarebbe comunque infondato.
La distinzione non è soltanto formale.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte affrontato il problema delle sentenze nelle quali il giudice, dopo essersi arrestato a una questione processuale, sviluppa per completezza anche considerazioni sul merito.
In questi casi le argomentazioni successive possono, a determinate condizioni, essere considerate formulate ad abundantiam e non costituire la vera ragione decisoria della pronuncia.
Non è però possibile affermare automaticamente che tutte le considerazioni di merito contenute nella sentenza sull’Assistente infermiere abbiano necessariamente questa natura.
Sarà eventualmente il giudice d’appello, sulla base delle specifiche censure proposte, a determinarne la portata.
Quello che appare certo è che Nursing Up, se procederà con l’impugnazione annunciata, dovrà innanzitutto confrontarsi con la declaratoria di inammissibilità.
Il nodo della legittimazione del sindacato
Uno dei temi centrali riguarda la possibilità di Nursing Up di agire giudizialmente per la tutela dell’interesse collettivo rappresentato.
Il TAR ha evidenziato criticità rispetto alla configurabilità di un interesse comune e omogeneo dell’intera categoria professionale.
Nella vicenda processuale assume inoltre rilievo la posizione della FNOPI, costituitasi in giudizio su una linea contraria rispetto al ricorso promosso dal sindacato.
Il dato, tuttavia, deve essere letto con cautela.
FNOPI e Nursing Up hanno natura, funzioni e finalità differenti.
La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche svolge le funzioni istituzionali attribuitele dall’ordinamento.
Nursing Up è invece un’organizzazione sindacale e rappresenta gli interessi dei propri iscritti secondo le finalità previste dal proprio statuto.
L’eventuale giudizio d’appello potrebbe quindi essere chiamato a valutare se la presenza di differenti posizioni tra soggetti rappresentativi della professione escluda, nel caso concreto, l’esistenza dell’interesse collettivo fatto valere dal sindacato.
Una questione sulla quale, allo stato, non è possibile anticipare l’esito.
Firma del CCNL e acquiescenza: una questione più complessa
Altro passaggio particolarmente delicato riguarda la sottoscrizione del CCNL del comparto Sanità.
Nel giudizio FNOPI aveva eccepito anche l’acquiescenza di Nursing Up, richiamando la sottoscrizione del contratto collettivo.
Il TAR, nella propria motivazione, valorizza a sua volta la circostanza che Nursing Up risulti tra le organizzazioni firmatarie del CCNL nel quale è disciplinato l’inquadramento dell’Assistente infermiere.
Il punto merita però una ricostruzione precisa.
Il 18 giugno 2025, in occasione della sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL Sanità 2022-2024, Nursing Up formulò una specifica nota indirizzata ad ARAN nella quale espresse un’ampia riserva sull’Assistente infermiere e annunciò la prosecuzione delle iniziative legali, istituzionali e politiche.
Successivamente Nursing Up risulta firmatario anche del CCNL definitivo sottoscritto il 27 ottobre 2025.
Questo rende la questione giuridicamente articolata.
Da una parte esiste una sottoscrizione contrattuale certamente rilevante.
Dall’altra esiste una precedente e formalizzata dichiarazione di dissenso sull’Assistente infermiere, espressa già in occasione dell’ipotesi contrattuale.
Non è quindi corretto sostenere che la nota a verbale escluda automaticamente qualsiasi possibile acquiescenza.
Allo stesso modo, però, non può essere ignorato che Nursing Up avesse formalizzato pubblicamente la volontà di mantenere aperta la contestazione.
Il valore da attribuire alla riserva del giugno 2025, anche alla luce della successiva firma definitiva del contratto, rappresenta pertanto uno dei temi che potrebbero essere approfonditi nel giudizio d’appello.
Un passaggio della sentenza merita attenzione
Un ulteriore elemento riguarda la ricostruzione del rapporto tra DPCM, Accordi Stato-Regioni e contratto collettivo.
Il DPCM del 28 febbraio 2025 recepisce gli Accordi Stato-Regioni attraverso i quali è stata definita la figura dell’Assistente infermiere.
La successiva disciplina contrattuale interviene invece sull’inquadramento del nuovo profilo all’interno del comparto Sanità.
La sequenza temporale è quindi chiara: gli Accordi Stato-Regioni precedono il DPCM e l’ipotesi di CCNL del giugno 2025; il CCNL definitivo arriva successivamente, nell’ottobre dello stesso anno.
Nella motivazione della sentenza compare invece un riferimento al “CCNL, recepito dal provvedimento impugnato”.
La formulazione merita attenzione perché, sotto il profilo strettamente normativo, il DPCM recepisce gli Accordi Stato-Regioni e non il CCNL.
Si tratta di un passaggio che potrebbe essere oggetto di approfondimento in sede di appello.
Da questa circostanza, tuttavia, non può essere automaticamente ricavata l’erroneità complessiva della sentenza né può essere anticipato quale peso il Consiglio di Stato potrebbe eventualmente attribuirle.
Cosa sostiene Nursing Up
Sul piano sindacale la posizione di Nursing Up rimane invece netta.
Secondo il sindacato, l’Assistente infermiere rischia di creare sovrapposizioni con l’attività degli infermieri e di diventare, nella pratica organizzativa, uno strumento utilizzato per fronteggiare la carenza di personale infermieristico.
Nursing Up sostiene che le difficoltà del Servizio sanitario nazionale dovrebbero essere affrontate attraverso interventi sull’attrattività della professione, sulle retribuzioni, sulle condizioni di lavoro, sulla formazione, sulle possibilità di carriera e sulle dotazioni organiche.
L’opposizione annunciata dal sindacato non viene quindi presentata come una contestazione nei confronti dei lavoratori che accederanno alla nuova qualifica, ma come una critica al modello organizzativo nel quale la figura potrebbe essere inserita.
Cosa prevede il profilo dell’Assistente infermiere
La disciplina nazionale individua tuttavia precisi confini.
L’Assistente infermiere è qualificato come operatore di interesse sanitario.
Nell’ambito dell’équipe assistenziale collabora con gli infermieri e svolge le attività previste dal proprio profilo.
La disciplina stabilisce inoltre che, in relazione alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, l’Assistente infermiere si attenga alle indicazioni dell’infermiere.
Per le attività direttamente attribuite dall’infermiere vengono richiamate condizioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
L’Assistente infermiere risponde inoltre della corretta esecuzione delle prestazioni che gli vengono affidate.
Non emerge quindi dalla disciplina nazionale un’equiparazione tra Assistente infermiere e infermiere.
Restano differenti autonomia professionale, ruolo nella pianificazione assistenziale e responsabilità.
Nessuna sostituzione automatica tra infermiere e Assistente infermiere
Anche su questo punto occorre utilizzare termini precisi.
Né gli Accordi Stato-Regioni né il DPCM introducono un rapporto automatico di sostituzione numerica tra infermieri e Assistenti infermieri.
Allo stesso modo, il requisito della bassa discrezionalità decisionale e dell’elevata standardizzazione riguarda le attività attribuite alla nuova figura e non introduce, di per sé, una classificazione generalizzata di interi reparti o setting assistenziali come contesti “a bassa complessità”.
È quindi nell’applicazione organizzativa concreta che si misurerà uno dei problemi principali.
Le aziende sanitarie dovranno definire con chiarezza quali attività possano essere svolte dall’Assistente infermiere, secondo quali modalità, con quali livelli di supervisione e all’interno di quale modello assistenziale.
Attribuzione dell’attività, indicazione infermieristica, supervisione e responsabilità della corretta esecuzione non possono essere confuse.
Il vero banco di prova sarà l’applicazione nelle strutture sanitarie
Il contenzioso promosso da Nursing Up riguarda il profilo nazionale dell’Assistente infermiere.
Un ulteriore livello di problemi potrebbe però emergere quando la nuova figura entrerà concretamente nell’organizzazione di ospedali, strutture territoriali, RSA e altri servizi.
Una disciplina astrattamente conforme alle norme potrebbe infatti essere applicata in modo non coerente con i limiti previsti dal profilo.
Sarebbe quindi scorretto interpretare la sentenza del TAR come una sorta di autorizzazione generale a qualsiasi possibile utilizzo dell’Assistente infermiere.
Lo stesso quadro normativo mantiene delimitazioni precise relativamente alla collaborazione con l’infermiere, alle attività attribuibili, alla discrezionalità decisionale e alla standardizzazione delle prestazioni.
Qualora nell’applicazione concreta questi limiti non fossero rispettati, potrebbero porsi questioni differenti da quelle esaminate nell’attuale giudizio.
La valutazione giuridica di NurseNews
L’annuncio dell’appello non significa che la decisione del TAR sia destinata a essere riformata.
Ma sarebbe altrettanto prematuro considerare definitivamente chiusa la questione giudiziaria.
Il primo ostacolo per Nursing Up rimane la declaratoria di inammissibilità.
L’eventuale appello dovrà quindi confrontarsi direttamente con le ragioni utilizzate dal TAR, a cominciare dalla legittimazione del sindacato e dal significato attribuito alla sottoscrizione del CCNL.
Particolare attenzione merita la nota formulata da Nursing Up il 18 giugno 2025 in occasione della firma dell’ipotesi contrattuale.
La nota non consente di escludere automaticamente qualsiasi conseguenza derivante dalla successiva sottoscrizione del contratto definitivo.
Rappresenta però un elemento rilevante per ricostruire la posizione assunta dal sindacato sulla nuova figura, poiché documenta che la contestazione dell’Assistente infermiere era già stata formalmente espressa.
Anche il rapporto tra la pronuncia di inammissibilità e le successive considerazioni svolte dal TAR sul merito dovrà essere valutato con prudenza.
La giurisprudenza amministrativa ammette infatti che, quando il giudice definisce il ricorso sulla base di una questione processuale, le ulteriori argomentazioni di merito svolte per completezza possano assumere carattere ad abundantiam.
Non può tuttavia essere NurseNews ad attribuire definitivamente questa qualificazione ai singoli passaggi della sentenza n. 14262/2026.
Sarà il Consiglio di Stato, qualora investito delle relative censure, a determinarne l’effettiva portata.
L’appello non sospende automaticamente il quadro vigente
Un ultimo elemento deve essere chiarito per evitare equivoci.
La mera proposizione dell’appello non determina di per sé né la sospensione dell’efficacia della sentenza né quella degli atti impugnati.
Eventuali misure cautelari devono essere specificamente richieste e concesse dal giudice d’appello sulla base dei presupposti previsti dal Codice del processo amministrativo.
Il quadro normativo relativo all’Assistente infermiere continua quindi a produrre i propri effetti salvo differenti provvedimenti giudiziari.
Dal TAR al Consiglio di Stato: la partita cambia
Nursing Up ha annunciato di voler proseguire la battaglia.
Il possibile secondo grado, tuttavia, potrebbe avere caratteristiche molto diverse dal primo.
Non si discuterà soltanto delle attività dell’Assistente infermiere e del confine con la professione infermieristica.
Prima ancora potrebbero assumere un ruolo decisivo questioni di diritto processuale: la legittimazione del sindacato, l’interesse collettivo azionato, il significato della sottoscrizione del CCNL, il valore della nota di riserva del giugno 2025 e la portata delle considerazioni sul merito contenute in una sentenza che, nel dispositivo, dichiara il ricorso inammissibile.
Per sapere quali di questi temi arriveranno effettivamente davanti al Consiglio di Stato sarà però necessario conoscere il contenuto dell’atto di appello.
Fino ad allora è opportuno distinguere tra le questioni che potrebbero essere sollevate e i motivi che saranno effettivamente formulati dai legali del sindacato.
Nel frattempo, la partita più concreta si giocherà anche fuori dalle aule giudiziarie.
Regioni, aziende sanitarie e strutture assistenziali saranno chiamate ad applicare il nuovo profilo rispettando i confini stabiliti dalla disciplina nazionale.
Ed è proprio nella distanza – o nella coincidenza – tra ciò che prevedono le norme e ciò che accadrà quotidianamente nei servizi che potrebbe giocarsi il prossimo capitolo della vicenda dell’Assistente infermiere.
