infermiere3 A cura di MAURO DI FRESCO, Con Regio Decreto 2.5.40 n. 1310 veniva istituita la figura dell’infermiere come semplice esecutore degli ordini medici e deputato alla cura generale del malato in ogni suo aspetto. Si considerava pertanto l’assistenza nella sua globalità avendo maggior riguardo della condizione igienica e psichica del malato, se non spirituale (tanto è vero che questo lavoro è sempre stato svolto da religiosi poichè ancorato allo spirito ed alla vocazione cristiana). E non poteva essere diversamente visto che le competenze tecnico-strumentali rimanevano immanenti alla professione medica Il D.P.R. 14.3.74 n. 225 ridisegnava il panorama sanitario concedendo agli infermieri l’esecuzione di determinate tecniche, conquistate di fatto nel corso degli anni, riconoscendo tale capacità non a tutti ma ad un tipo particolare di infermieri denominati “professionali” (ex art. 1). Era però essenziale continuare ad assicurare al paziente la soddisfazione dei comuni bisogni essenziali, non più esperibili dal “professionale”, assorbito da compiti più complessi e impegnativi, così è stato promulgato all’art. 6 il mansionario dell’infermiere “generico”.

La convivenza delle due figure giuridiche è sopravvissuta solo quattro anni in quanto le problematiche e le controversie che si scontravano a causa dell’affinità e della quasi identicità delle prestazioni generava dubbi sulla reale diversità ed opportunità dei due profili sanitari. Difatti, scorgendo anche brevemente il testo legislativo, si nota che molte mansioni sono comprese nelle ambedue specie funzionali (terapia sottocutanea , intrasmuscolare, clisteri, rilevamento parametri vitali, ecc.) causando non poche diatribe risolte solo marginalmente in via giudiziaria.

Veniva risolto l’annoso problema tra il professionale e il generico attraverso la soppressione di quest’ultimo (con abrogazione dell’art. 6 D.P.R. 225/74) e l’assorbimento dei generici nei ruoli professionali ad opera della L.3.6.80 n. 243 la quale, ci illuminava sulla reale posizione funzionale dell’infermiere generico definendola arte ausiliaria e non professione sanitaria.

Questa precisazione è fondamentale se vogliamo conoscere perfettamente il reale assetto giuridico delle figure sanitarie che ruotano intorno al paziente.

Professione, in quanto tale, è un termine giuridico ben preciso poichè, ai sensi degli artt. 99 e 100 del T.U. delle leggi sanitarie, definendo quella dell’infermiere una professione ne ha facilitato il percorso formativo fino a che con L. 1049/54 sono stati istituiti i collegi professionali con i relativi albi. Attraverso il combinato disposto dell’art. 2229 c.c. il percorso giuridico dell’infermiere si completava entrando ex novo nella definizione di “professioni intellettuali”.

Contestualmente alla soppressione dell’infermiere generico si creava una lacuna grave nella declaratoria delle qualifiche funzionali in senso formale mentre in senso sostanziale si creava di fatto un vuoto nell’organico assistenziale che si ripercuoteva negativamente sulla salute del malato. In pratica non esistevano operatori deputati ad assicurare, al malato, il soddisfacimento dei bisogni igienico-domestico-alberghieri.

Difatti nessun sanitario era stato predisposto a sostituire di fatto l’infermiere generico e l’incombenza, che non è stata umanamente possibile evitare, è ricaduta pienamente sull’infermiere professionale e con estrema facilità poichè in realtà gli infermieri generici non sono mai stati riqualificati poichè hanno frequentato un brevissimo corso (al massimo di un anno) con l’obiettivo non di acquisire una nuova “professionalità” ma semplicemente maggiori emolumenti.

Pertanto, i “professionali”, come categoria, non si sono mai lamentati delle numerosissime incombenze di non loro competenza che erano chiamati a soddisfare per via della L. 243/80 che abrogava l’art. 6 D.P.R. 225/74 anche perchè all’epoca c’era una presenza vicina al 95% di infermieri generici nella nuova categoria “professionali”.

Inoltre a peggiorare le cose stava il fatto che i “generici” erano in maggior parte portantini promossi sul campo da primari provvisti di tale potere (e ne abusavano vista la perenne carenza di infermieri).

“Così ancor oggi, nonostante il requisito minimo richiesto per diventare infermiere professionale richieda il superamento di un corso triennale universitario di minilaurea, il “professionale” viene istruito e manipolato sfruttando la sua ignoranza giuridica delle proprie competenze e quindi incastonato in un infinito complesso di prestazioni, di mansioni che vanno dalla pulizia degli armadi (competenza del portantino chiamato oggi ausiliario), alla iniezione intradermica (competenza del generico) alle endovenose (competenza del professionale).

Tale processo fenomenologico ha purtroppo influito negativamente sulla qualità

dell’assistenza fornita al paziente poichè ha impedito all’ausiliario di nascere, come impone ormai da trenta anni la legge, quale assistente coadiuvante dei bisogni del paziente.

Il legislatore, accortosi del vuoto organico creatosi con la soppressione dell’infermiere generico, ha diposto, seppur tardivamente ma giustificatamente (vista la copertura offerta dagli infermieri “tuttofare”), una riqualificazione del personale ausiliario per sopperire alla prima parte dell’art. 6 D.P.R. 225/74 che disponeva l’esecuzione di mansioni squisitamente di natura assistenziale diretta, prima, nell’ambito dei policlinici universitari, con il D.P.C.M. 24.9.81 che riconobbe il passaggio dal terzo al quarto livello funzionale e retributivo per quegli ausiliari che svolgevano anche operazioni di assistenza diretta al malato e non solo di pulizia dei locali e trasporto di materiale economale e amministrativo.

Nel S.S.N. invece si operava tranquillamente senza disporre giuridicamente di una nuova figura sanitaria poichè l’emigrazione dei “generici” verso i profili professionali era stata veramente massiccia in quanto favorita dal D.P.R. 16.10.79 n. 509 che riconosceva il livello superiore retributivo a coloro che espletavano mansioni superiori.

Questo decreto venne sfruttato moltissimo, stravolgendo il suo stesso spirito, perchè presentava una attraente possibilità di maggior guadagno per i generici che non intendevano “riandare a scuola”. La riqualificazione del generico seguì una strada amministrativa, automatizzando, dietro una semplice dichiarazione del primario del servizio (costretto dalla carenza degli infermieri professionali) il passaggio dal generico al professionale, qualificazione priva di contenuti professionali sia di natura tecnico-scientifica che teorica.

La qualificazione del generico causò la squalificazione del professionale, segnando non solo la fine della professione ma soprattutto l’arresto del processo di miglioramento qualitativo dell’assistenza che si era sempre sperato e che la legge voleva creare.

Mentre la L.273/80 permetteva una riqualificazione piena, riconoscendo anche il nuovo livello funzionale attraverso un processo di scolarizzazione, il D.P.R. 509/79 permetteva solo di ricevere un riconoscimento retributivo (non considerato ai fini pensionistici) ma fu l’escamotage più seguita.

Abusarono del D.P.R. 509/79 anche gli ausiliari chiamati all’uopo agenti socio-sanitari specializzati i quali acquisirono il quarto livello retributivo (ne è apodittica prova per esempio l’allegato F dell’azienda Policlinico di Roma, documento contenente l’elenco di tutti gli operatori regionali, cioè del S.S.N., che espletano mansioni superiori e tale elenco risulta essere speculare a quello dei dipendenti dell’intero nosocomio a dimostrazione del fatto che tutti ne beneficiano).

Quindi mentre gli ausiliari venivano e vengono tuttora pagati per svolgere mansioni di quarto livello, gli infermieri professionali svolgevano e svolgono il lavoro degli ausiliari gratuitamente e sotto la propria responsabilità, responsabilità che poi vedremo, in un altro articolo, a doppio taglio.

Con D.P.R. 28.11.90 n. 384 finalmente anche il comparto regionale (ovvero il S.S.N. italiano) si adeguava al comparto universitario e all’Europa, specificando con questa apprezzatissima legge, che purtroppo è ineffettiva, le mansioni a cui sono deputati gli ausiliari di quarto livello che il decreto chiama giustamente, uniformandosi alla terminologia europea, Operatori Tecnici addetti all’Assistenza (O.T.A.) ed è così che chiameremo fin d’ora tutti gli ausiliari della fascia B2 visto che, ad opera del nuovo C.C.N.L., sono stati soppressi i livelli funzionali.

LA SITUAZIONE ODIERNA

Gli infermieri generici, formalmente inesistenti ma ancora presenti come le zizzanie in mezzo al grano (e spero ancora per poco visto che l’ultimo grande scaglione dovrebbe andare in pensione tra due anni circa) sono stati e sono tuttora la spina nel fianco della sanità. Nel recente passato hanno ricoperto incarichi importanti, non solo di dirigenza infermieristica, rivelando così l’arcano della inefficienza nell’assistenza.

Difatti nelle scuole infermieristiche preuniversitarie erano loro ad insegnare agli studenti (chiamati allievi considerato che prima nelle scuole de qua si forniva vitto e alloggio) come diventare “bravi infermieri”. Si puntava sull’umanità, sull’igiene, sulla educazione, sul portamento. Non disprezzo simili qualità, anzi dovrebbero essere comuni a tutte le professioni ma il punto è che si insegnava solo questo. Non si credeva nemmeno che esistessero delle problematiche da considerare, da sviluppare, non si credeva nella critica costruttiva, anzi non era nemmeno permessa. Non si considerava la professionalità, la competenza, il rispetto del paziente come utente intelligente e soggetto di diritto, l’autonomia professionale, la tecnica operativa, la scientificità dell’azione tecnica.

Sono numerose le sentenze, le recensioni (specialmente dell’Avv. Salvatore Carruba ex dirigente del ministero della sanità e del Prof. Avv. Nicola Ferraro) ed altri fiumi di inchiostro che approfondiremo in altri articoli, che dovevano aver avuto una incisiva e violenta influenza sull’assetto organizzativo assistenziale; invece sono state parole al vento.

Così anche se gli infermieri generici un domani ci lasceranno, rimarranno sempre tra di noi gli infermieri “mentalmente” generici che non permetteranno nè a loro nè a noi di appropriarci di una entità che ci spetta di diritto.

Gli OTA continuano a svolgere mansioni di mera pulizia predicando, anche per mezzo dei sindacati e dell’amministrazione ospedaliera che per convenienza li spalleggia, che a loro non spetta “toccare” il malato. Così ci avviciniamo sempre più alla vera e propria laurea infermieristica e vedremo, se una adeguata normativa non provvederà ad istituire opportuni controlli e sanzioni contro chi non rispetta la legge, il dottore portapadelle.

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Alfio Alfredo Stiro nasce in Sicilia a Catania il 22/01/1970, consegue la laurea in infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania e successivamente il Master in Management delle Professioni Sanitarie. Master in osteopatia posturale presso l'universita di Pisa dipartimento di endocrinologia e metabolismo,ortopedia e traumatologia,medicina del lavoro. E scuola di osteopatia belga, Belso.ha frequentato numerosi corsi sull'emergenza, in servizio presso l’U.O. di Pronto soccorso e Ps pediatrico. Azienda Cannizzaro per l'emergenza di catania.

2 risposte a IL CAOS: lo scontro giuridico tra l’ infermiere e l’ ausiliario.

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