La Cassazione, l’Ordine e il cortocircuito dell’Assistente infermiere
La nuova figura è un operatore di interesse sanitario, non un infermiere. Ma porta nel nome il titolo di una professione sanitaria regolamentata. Alcune sentenze della Cassazione sull’apparenza professionale, sull’affidamento del cittadino, sul demansionamento e sui compiti degli Ordini aprono una questione che non può essere liquidata come semplice polemica sindacale.
C’è una domanda apparentemente semplice che rischia di diventare molto più complessa sul piano giuridico:
se l’Assistente infermiere non è un infermiere, perché contiene nel proprio nome la parola “infermiere”?
Non è una battaglia lessicale.
E non è neppure una questione contro gli OSS o contro coloro che conseguiranno la nuova qualifica.
Il problema riguarda qualcosa di molto più importante: la riconoscibilità delle professioni sanitarie, l’affidamento del cittadino, la delimitazione delle responsabilità, l’organizzazione del lavoro e il ruolo istituzionale degli Ordini professionali.
E alcune pronunce della Corte di Cassazione offrono elementi che meritano una riflessione approfondita.
Partiamo dalla legge: l’Assistente infermiere non è un infermiere
Il primo punto deve essere sgomberato da ogni equivoco.
Il DPCM 28 febbraio 2025, che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, definisce espressamente l’Assistente infermiere come “operatore di interesse sanitario”.
La norma specifica che si tratta di un soggetto già in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario che, dopo un ulteriore percorso formativo, consegue la qualifica di Assistente infermiere.
Non viene quindi istituita una nuova professione infermieristica.
Viene istituita una figura appartenente ai profili sociosanitari, giuridicamente distinta dalla professione di infermiere.
La distinzione diventa ancora più evidente leggendo il rapporto tra le due figure.
Il DPCM stabilisce che l’Assistente infermiere opera secondo le indicazioni dell’infermiere, collabora con lui e risponde della correttezza dell’attività concretamente svolta.
L’articolo 4 precisa che le attività rivolte alla persona vengono direttamente attribuite dall’infermiere o derivano dalla pianificazione assistenziale; l’infermiere resta responsabile dell’assistenza infermieristica generale e le attività attribuite devono collocarsi in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
Dunque:
l’infermiere e l’Assistente infermiere non sono due livelli della stessa professione.
Sono due figure giuridicamente differenti.
Ed è proprio da qui che nasce il problema del nome.
Cosa capirà il paziente leggendo “Assistente infermiere”?
Gli operatori sanitari conoscono le differenze tra professione sanitaria, operatore di interesse sanitario, profilo sociosanitario, autonomia professionale e attività attribuita.
Il cittadino no.
E non può essere preteso che le conosca.
Pensiamo alla situazione più semplice.
Un operatore entra nella stanza di una persona anziana ricoverata.
Sul cartellino compare:
Assistente infermiere.
Oppure si presenta dicendo:
“Buongiorno, sono l’Assistente infermiere”.
Quanti cittadini comprenderanno immediatamente che quella persona non è un infermiere?
Quanti distingueranno un professionista sanitario abilitato e iscritto all’Albo da un OSS che ha acquisito un’ulteriore qualifica?
La questione diventa ancora più interessante quando la confrontiamo con ciò che la Corte di Cassazione ha detto proprio a proposito del confine tra OSS e infermiere.
Cassazione 24602/2023: il cittadino deve sapere che chi lo assiste non è infermiere
La sentenza della Cassazione penale, Sezione VI, n. 24602 del 7 giugno 2023, merita un’attenzione particolare.
Il caso riguardava una struttura per anziani nella quale venivano svolte attività connesse all’assunzione e somministrazione di medicinali.
La Cassazione ricostruisce espressamente le differenze tra il profilo dell’infermiere disciplinato dal DM 739/1994 e quello dell’operatore socio-sanitario.
Ma il passaggio più interessante è un altro.
La Suprema Corte ritiene necessario verificare non soltanto quale attività fosse stata materialmente svolta, ma anche se i pazienti e i loro familiari fossero stati resi edotti del fatto che l’operatrice non possedeva la qualifica di infermiera, oppure se le modalità organizzative avessero creato l’apparenza oggettiva dell’esercizio della professione infermieristica.
È un principio enorme per la discussione attuale.
La Cassazione ci dice, in sostanza, che può avere rilevanza anche come il ruolo professionale viene percepito dall’esterno.
Ed allora una domanda diventa inevitabile:
se per la Cassazione è importante che pazienti e familiari sappiano chiaramente che un operatore non possiede la qualifica di infermiere, è davvero irrilevante chiamare “Assistente infermiere” una persona che infermiere non è?
Attenzione.
Questo non significa che utilizzare il titolo legalmente previsto di Assistente infermiere costituisca esercizio abusivo della professione.
Sarebbe giuridicamente scorretto sostenerlo.
Quel nome è previsto dall’ordinamento.
Ma proprio per questo il problema diventa ancora più particolare: non sarebbe il singolo operatore a creare l’ambiguità. Potrebbe essere la stessa denominazione istituzionale a generare nel cittadino un’incertezza sulla qualifica effettivamente posseduta.
Le Sezioni Unite: conta anche “l’apparenza” di essere professionista
La Cassazione n. 24602/2023 richiama direttamente una sentenza fondamentale delle Sezioni Unite penali: la n. 11545/2012.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’esercizio abusivo di una professione può riguardare non soltanto il compimento di singoli atti formalmente riservati, ma anche attività riconducibili a una professione quando siano svolte con modalità tali da creare l’apparenza oggettiva di un’attività esercitata da un soggetto regolarmente abilitato.
La Corte collega il problema all’affidamento dei terzi.
Ed è questo il punto che interessa il mondo infermieristico.
Nel sistema delle professioni regolamentate, il titolo non rappresenta soltanto una gratificazione personale del professionista.
Comunica qualcosa al cittadino:
formazione;
abilitazione;
competenze;
responsabilità;
appartenenza a una professione regolamentata;
sottoposizione a un Ordine e a regole deontologiche.
La denominazione professionale ha quindi una funzione informativa.
Serve anche a permettere al cittadino di comprendere chi ha davanti.
Se il nome crea confusione, chi deve intervenire?
A questo punto entra nella vicenda l’Ordine professionale.
Gli Ordini delle professioni sanitarie non sono associazioni private e non sono sindacati.
La legge n. 3/2018 li qualifica come enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale.
Non stiamo quindi parlando soltanto della tutela sindacale dello stipendio, dell’orario o del contratto dell’infermiere.
Stiamo parlando della tutela istituzionale della professione e del cittadino.
Ed è proprio su questo terreno che diventa particolarmente interessante un’altra sentenza della Cassazione.
Cassazione 10125/2011: l’Ordine tutela anche il “legale esercizio della professione”
Con la sentenza civile n. 10125 del 9 maggio 2011, la Cassazione ha ricostruito la funzione degli Ordini professionali.
Richiamando anche il precedente n. 3361/1993, la Corte riconosce all’Ordine una posizione direttamente tutelabile rispetto a situazioni pregiudizievoli non soltanto per la categoria, ma anche per l’interesse pubblico al legale esercizio della professione.
La tutela del prestigio e della professione assume rilievo istituzionale proprio perché collegata anche all’affidabilità dei servizi offerti al pubblico.
E allora la domanda cambia completamente prospettiva.
Non è più:
“Gli infermieri sono gelosi del proprio nome?”
La domanda diventa:
“La chiara riconoscibilità del professionista infermiere costituisce un interesse pubblico che l’Ordine dovrebbe presidiare?”
Non stiamo dicendo che il nome sia illegittimo
Questo passaggio deve essere chiarissimo.
Allo stato attuale non esiste una sentenza della Corte di Cassazione che dichiari illegittima la denominazione “Assistente infermiere”.
E non è corretto sostenere che il semplice utilizzo di quella denominazione integri automaticamente abuso del titolo o esercizio abusivo della professione.
La questione che poniamo è differente.
È una questione di coerenza ordinamentale e di tutela dell’affidamento.
L’ordinamento, da un lato, distingue nettamente infermiere e Assistente infermiere.
Dall’altro utilizza la stessa parola — “infermiere” — per denominare entrambi.
Il problema nasce nello spazio tra queste due affermazioni.
Il nome non è un dettaglio
Per decenni la professione infermieristica ha lavorato per uscire da una rappresentazione ancillare.
L’infermiere non è più identificato come semplice esecutore di prescrizioni altrui.
Il DM 739/1994 e l’evoluzione normativa successiva hanno costruito un professionista responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
La stessa costituzione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha rafforzato l’identità pubblicistica della professione.
Oggi, però, il cittadino potrebbe trovarsi davanti a:
un infermiere;
e un Assistente infermiere.
Uno appartiene alla professione infermieristica.
L’altro no.
Uno è professionista sanitario.
L’altro è operatore di interesse sanitario.
Uno dispone dell’autonomia professionale propria dell’infermiere.
L’altro opera secondo le indicazioni e la pianificazione infermieristica entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Se per comprenderne la differenza occorre conoscere il DPCM, la legge 43/2006 e il DM 739/1994, probabilmente esiste già un problema di comunicazione verso il cittadino.
Il cortocircuito delle mansioni: l’infermiere tirato verso il basso e l’Assistente spinto verso l’alto
Qui si apre una questione ancora più delicata.
L’Assistente infermiere non perde la matrice professionale dell’OSS.
La disciplina stabilisce espressamente che, oltre alle nuove attività sanitarie individuate per il profilo, continua a svolgere le attività proprie dell’operatore socio-sanitario. Lo stesso principio è oggi recepito anche nel CCNL del comparto Sanità.
E tra gli ambiti tipici dell’OSS rientrano la risposta ai bisogni di base della persona, l’igiene, il comfort, l’assistenza nelle attività quotidiane e le attività collegate all’ambiente di vita e di cura.
Qui il problema del nome produce un possibile effetto culturale che non dovrebbe essere sottovalutato.
Immaginiamo un paziente ricoverato.
L’“Assistente infermiere” lo aiuta nell’igiene personale.
Sistema l’unità di degenza.
Si occupa di attività legate al comfort.
Lo assiste durante i pasti.
Successivamente entra nella stessa stanza un infermiere.
Per il cittadino che non conosce la distinzione ordinamentale tra le due figure, il ragionamento può diventare molto semplice:
se queste cose le fa l’Assistente infermiere, allora sono mansioni dell’infermiere.
Ed ecco il primo effetto.
La figura dell’Assistente non rischia soltanto di essere percepita come un “infermiere di livello inferiore”.
Può verificarsi anche il fenomeno opposto:
l’infermiere può essere percepito come il livello superiore di una medesima filiera operativa che comprende indistintamente attività professionali, assistenziali di supporto, igieniche e alberghiere.
È una forma di trascinamento semantico e culturale verso il basso della professione.
Possiamo definirla, con la necessaria prudenza terminologica, “demansionamento culturale dell’infermiere”.
Non si tratta di una categoria giuridica autonoma prevista dalla legge.
Il demansionamento in senso tecnico resta quello regolato dal diritto del lavoro.
Ma il fenomeno descrive un rischio reale: la perdita progressiva, agli occhi dell’utenza e persino dell’organizzazione sanitaria, della distinzione tra ciò che appartiene alla professionalità infermieristica e ciò che appartiene ai profili di supporto.
E la Cassazione ci offre un elemento particolarmente significativo.
Nell’ordinanza n. 12128/2025, relativa a un’infermiera adibita sistematicamente anche a mansioni OSS, la vicenda riguardava il danno alla dignità professionale e all’immagine lavorativa. Nella ricostruzione del caso viene valorizzata anche la natura manuale dei compiti assegnati rispetto al contenuto professionale e intellettuale proprio dell’attività infermieristica, nonché il fatto che tali attività venissero svolte alla presenza dei pazienti.
La Cassazione afferma poi un principio ancora più netto:
il ricorso sistematico e non marginale a mansioni inferiori lede la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente, anche quando le mansioni proprie dell’inquadramento restino prevalenti.
Questa affermazione apre una riflessione che va oltre il singolo contenzioso lavoristico.
Se l’immagine professionale dell’infermiere può essere lesa anche dalla sistematica sovrapposizione con mansioni inferiori, allora la percezione pubblica delle mansioni non può essere considerata irrilevante.
Il cittadino costruisce infatti la propria idea di una professione attraverso ciò che vede fare concretamente agli operatori.
Ed è qui che il nome “Assistente infermiere” rischia di moltiplicare la confusione.
Un doppio movimento: demansionamento culturale e ipermansionamento dell’Assistente
Il fenomeno può funzionare contemporaneamente in entrambe le direzioni.
Da una parte:
l’infermiere viene culturalmente trascinato verso il basso, perché attività proprie del supporto vengono associate, attraverso la denominazione “Assistente infermiere”, alla stessa famiglia professionale.
Dall’altra:
l’Assistente infermiere rischia di essere spinto verso l’alto, perché il termine “infermiere” contenuto nel suo nome può generare aspettative sempre maggiori da parte dei pazienti, dei familiari e persino delle organizzazioni.
Potremmo parlare, anche qui in senso descrittivo e non come categoria giuridica codificata, di ipermansionamento dell’Assistente infermiere.
Oggi gli si affida un’attività standardizzata.
Domani un’altra.
Poi un’attività al limite del profilo.
Poi ancora una prestazione che “tanto è quasi infermieristica”.
E progressivamente il confine rischia di spostarsi.
Il risultato sarebbe paradossale:
mentre l’infermiere perde riconoscibilità professionale verso il basso, l’Assistente infermiere acquisisce una percezione professionale verso l’alto.
I due profili finiscono così per avvicinarsi non perché la legge li abbia equiparati, ma perché l’organizzazione del lavoro e la percezione del cittadino ne comprimono progressivamente la distanza.
Ed è precisamente ciò che la normativa dovrebbe evitare.
Perché il DPCM stabilisce che le attività attribuite all’Assistente infermiere devono essere svolte in situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
Il confine non è quindi soltanto quantitativo.
È qualitativo.
L’Assistente può fare “più cose” rispetto all’OSS tradizionale, ma ciò non significa che possa essere progressivamente trasformato in un infermiere privo di laurea, abilitazione e iscrizione all’Ordine.
Il vero rischio: una professione compressa da entrambi i lati
È qui che il problema diventa strategico per la professione infermieristica.
Per anni agli infermieri è stato chiesto di svolgere attività proprie dei profili inferiori a causa della carenza di OSS.
Oggi si introduce un operatore che, oltre a mantenere le attività proprie dell’OSS, acquisisce ulteriori attività sanitarie collocate più vicino all’area infermieristica.
Il rischio organizzativo è quindi una sorta di compressione bidirezionale della professione infermieristica.
Dal basso, l’infermiere continua a essere utilizzato per compensare carenze di personale di supporto.
Dall’alto verso il basso, una parte crescente delle attività assistenziali viene attribuita a una figura che porta nel proprio nome la parola “infermiere”.
La domanda diventa inevitabile:
alla fine di questo processo, cosa resterà chiaramente riconoscibile come specificamente infermieristico agli occhi del cittadino e delle organizzazioni?
Non è una domanda corporativa.
È una domanda sulla struttura stessa della professione.
Perché se il sistema non mantiene visibili e comprensibili i differenti livelli di formazione, autonomia e responsabilità, rischia di produrre due effetti contemporanei:
deprofessionalizzazione percettiva dell’infermiere e sovraprofessionalizzazione percettiva dell’Assistente.
E quando la percezione cambia, prima o poi possono cambiare anche le aspettative organizzative.
Cassazione 9435/2026: le mansioni inferiori sistematiche non diventano legittime perché manca personale
Su questo punto la giurisprudenza più recente è particolarmente significativa.
La Cassazione, con ordinanza n. 9435 del 14 aprile 2026, ha affrontato il caso di infermieri che per anni avevano svolto anche attività relative alla distribuzione dei pasti, igiene personale dei pazienti, cambio della biancheria, riordino delle unità di degenza, trasporto dei ricoverati, gestione di materiali e rifiuti e altre mansioni riconducibili a OTA e OSS.
La Suprema Corte ha ribadito il principio già espresso con la n. 12128/2025:
non è sufficiente che l’infermiere continui a svolgere prevalentemente le proprie mansioni.
Quando l’utilizzo nelle mansioni inferiori diventa sistematico e non marginale, viene lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente.
È un principio che dovrebbe far riflettere anche sull’introduzione dell’Assistente infermiere.
Perché dimostra che la distinzione tra profili professionali non è un esercizio accademico.
Produce conseguenze giuridiche.
E soprattutto dimostra che la carenza di personale non può diventare il meccanismo attraverso il quale, lentamente, le identità professionali vengono dissolte.
Il secondo rischio: da “supporto” a sostituzione
La questione non riguarda quindi soltanto il nome.
Riguarda il modo in cui l’Assistente infermiere verrà utilizzato nelle organizzazioni sanitarie.
Il DPCM parla di collaborazione.
Parla di attività attribuite dall’infermiere.
Parla di bassa discrezionalità ed elevata standardizzazione.
Ma cosa accadrà nei reparti nei quali mancano infermieri?
La nuova figura verrà realmente utilizzata per liberare il professionista da attività attribuibili al personale di supporto?
Oppure potrebbe progressivamente essere utilizzata come risposta organizzativa alla carenza di infermieri?
La domanda non è teorica.
La Cassazione si è già occupata ripetutamente degli effetti delle carenze organizzative sui profili professionali.
Le esigenze di servizio non cancellano automaticamente i confini tra qualifiche.
Perché un conto è supportare l’infermiere.
Un altro è sostituirlo.
E se il cittadino non riesce più a capire chi è responsabile?
Qui il problema diventa anche di sicurezza.
Il DPCM distribuisce differenti livelli di responsabilità.
L’Assistente infermiere risponde della corretta esecuzione delle attività che gli vengono affidate.
L’infermiere rimane responsabile dell’assistenza infermieristica generale, della pianificazione e delle attività attribuite secondo il quadro normativo.
L’organizzazione sanitaria, a sua volta, ha una propria responsabilità nella corretta composizione delle équipe, nella formazione e nell’utilizzo appropriato dei differenti profili.
Diventa quindi essenziale che questi confini siano chiarissimi.
Non solo per i professionisti.
Anche per il cittadino.
Chi mi sta assistendo?
È un infermiere?
È un Assistente infermiere?
Chi ha valutato il mio bisogno?
Chi ha pianificato l’assistenza?
Chi ha deciso che quella determinata attività potesse essere attribuita?
Chi risponde della sua esecuzione?
Non sono domande corporative.
Sono domande di trasparenza e sicurezza.
Ed è qui che gli Ordini devono rispondere
Il punto centrale non è attribuire oggi una responsabilità civile o penale alla FNOPI.
Non ci sono gli elementi per affermarlo.
La responsabilità giuridica richiede condotte, danni, nesso causale e presupposti specifici che devono essere valutati caso per caso.
Esiste però una questione di responsabilità istituzionale e ordinistica che merita una risposta.
Se la Cassazione riconosce all’Ordine una funzione di tutela dell’interesse pubblico collegato al corretto esercizio della professione;
se attribuisce rilievo all’apparenza professionale e all’affidamento dei terzi;
se, parlando del confine tra infermieri e personale di supporto, considera rilevante la professionalità e persino l’immagine lavorativa dell’infermiere;
allora è legittimo chiedere:
quali valutazioni sono state compiute dalla rappresentanza ordinistica sul rischio di confusione derivante dalla denominazione “Assistente infermiere”?
Ma oggi la domanda deve essere ancora più ampia:
quali valutazioni sono state compiute sul rischio che questa sovrapposizione produca anche una progressiva confusione delle mansioni agli occhi dei cittadini e delle organizzazioni?
Le domande che FNOPI dovrebbe chiarire pubblicamente
FNOPI ritiene che un cittadino comprenda immediatamente la differenza tra infermiere e Assistente infermiere?
Ritiene opportuno che badge, divise e sistemi di identificazione rendano esplicitamente evidente che l’Assistente infermiere non appartiene alla professione infermieristica?
È stato valutato il rischio che le attività igieniche, alberghiere e di supporto svolte da un soggetto denominato “Assistente infermiere” vengano progressivamente identificate dal cittadino come attività proprie dell’infermiere?
È stato valutato il rischio opposto, cioè che il termine “infermiere” induca aziende e utenti ad aspettarsi dall’Assistente prestazioni progressivamente superiori rispetto ai limiti del profilo?
Quali attività devono essere considerate non attribuibili?
Quali strumenti impediranno che l’Assistente infermiere venga impiegato come sostituto dell’infermiere in presenza di carenze di organico?
Come verrà tutelato l’infermiere qualora pressioni organizzative lo inducano ad attribuire attività incompatibili con condizioni cliniche che richiedono maggiore discrezionalità professionale?
Quale sistema garantirà al cittadino la possibilità di sapere con certezza quale professionista abbia valutato, pianificato e sia responsabile dell’assistenza infermieristica?
E infine:
era davvero necessario utilizzare la parola “infermiere” per denominare una figura che, secondo la stessa normativa che la istituisce, infermiere non è?
La difesa del nome non è corporativismo se serve a tutelare il cittadino
Difendere la chiarezza di un titolo professionale non significa difendere una casta.
Il nome di una professione sanitaria comunica al pubblico un sistema di garanzie.
Se il cittadino può essere indotto a confondere due qualifiche differenti, il problema non riguarda soltanto chi esercita quella professione.
Riguarda innanzitutto il cittadino.
Ma oggi possiamo aggiungere qualcosa.
Il nome non determina soltanto chi il cittadino pensa di avere davanti. Determina anche ciò che il cittadino pensa che quel professionista debba fare.
Se un operatore chiamato “Assistente infermiere” svolge contemporaneamente attività OSS e ulteriori attività sanitarie, il rischio è che agli occhi dell’utente tutte quelle funzioni confluiscano indistintamente nell’idea di “infermieristica”.
Ed è qui che nasce il cortocircuito.
L’Assistente viene percepito sempre più come infermiere.
L’infermiere viene percepito sempre più come Assistente.
Il primo rischia l’ipermansionamento.
Il secondo rischia un demansionamento culturale e professionale.
Nel mezzo rimane il cittadino, al quale dovrebbe invece essere garantita una distinzione chiarissima tra qualifiche, competenze, autonomia e responsabilità.
Se non è infermiere, perché si chiama infermiere?
Non conosciamo ancora quale sarà l’impatto concreto dell’Assistente infermiere sul Servizio sanitario.
Potrà diventare una risorsa utile se inserito correttamente in équipe, con confini netti, formazione seria, responsabilità definite e senza essere utilizzato per sostituire personale infermieristico.
Oppure potrà trasformarsi in uno strumento organizzativo per gestire la carenza di infermieri attraverso una progressiva sovrapposizione di ruoli.
La differenza la faranno le regole e soprattutto il modo in cui verranno applicate.
Ma un problema esiste già oggi.
È scritto nel nome.
L’Assistente infermiere non è un infermiere.
Eppure la parola infermiere compare nella sua qualifica.
E adesso la domanda non riguarda più soltanto il titolo.
Riguarda ciò che potrebbe accadere alla professione.
Se l’Assistente infermiere continuerà a svolgere mansioni OSS e contemporaneamente acquisirà attività sanitarie sempre più vicine all’infermiere, mentre gli infermieri continueranno per carenze organizzative a svolgere mansioni dei profili inferiori, dove verrà tracciato il confine?
E soprattutto:
chi impedirà che l’infermiere venga progressivamente tirato verso il basso mentre l’Assistente infermiere viene progressivamente spinto verso l’alto?
La Cassazione ci ricorda che la professionalità, l’immagine lavorativa e l’affidamento del cittadino non sono dettagli.
Sono interessi che l’ordinamento considera meritevoli di tutela.
