(Un’analisi necessaria)
Nel dibattito sul demansionamento infermieristico c’è un grande assente: il rischio clinico.
Nonostante evidenze scientifiche consolidate, dati organizzativi sempre più chiari e un progressivo aumento delle responsabilità professionali, la giurisprudenza continua a trattare il demansionamento come una questione prevalentemente formale, raramente come un problema di sicurezza delle cure.
Non si tratta di una dimenticanza casuale.
Il rischio clinico non è rimasto fuori dalle sentenze perché irrilevante, ma perché non è mai stato realmente portato dentro il ragionamento giuridico. Il demansionamento è stato affrontato, per anni, secondo categorie tradizionali del diritto del lavoro, applicate in modo sostanzialmente automatico, senza interrogarsi sulla loro adeguatezza al contesto sanitario.
Le decisioni giudiziarie continuano a fondarsi su criteri classici: occasionalità della mansione, non prevalenza, assenza di mortificazione professionale. Si tratta di categorie nate in contesti produttivi non sanitari, nei quali la mansione può essere valutata isolatamente rispetto agli effetti sul prodotto finale. In sanità, però, questa separazione non è possibile.
La mansione sanitaria non è mai neutra.
Ogni sottrazione di tempo, attenzione e continuità assistenziale incide direttamente sugli esiti clinici. Eppure, il diritto ha continuato a guardare alla mansione in sé, mentre la clinica guarda alle conseguenze. È in questa distanza che il rischio clinico scompare dal giudizio.
Una mansione può essere formalmente occasionale e non prevalente, ma allo stesso tempo interrompere attività assistenziali ad alto rischio, frammentare la sorveglianza clinica e aumentare la probabilità di eventi avversi. Finché il demansionamento viene letto alla vecchia maniera, come questione di qualifica e non di sicurezza, questa contraddizione resta irrisolta.
Un ruolo decisivo è stato svolto dalla nozione di eccezionalità.
La carenza di personale, l’emergenza organizzativa e la necessità di garantire il servizio sono diventate argomentazioni sufficienti per tollerare lo scostamento dal profilo professionale. In questo modo, l’eccezione è stata progressivamente normalizzata e il rischio clinico implicitamente accettato come prezzo inevitabile della tenuta del sistema.
Quando il rischio clinico compare nelle motivazioni, viene trattato come semplice contesto organizzativo, non come danno giuridicamente rilevante. Non entra nel cuore della valutazione di liceità della mansione, non assume valore probatorio autonomo e non incide sulla responsabilità datoriale. Eppure, in sanità, il contesto è parte integrante dell’atto clinico: un’assistenza interrotta o compressa non è neutra, ma causalmente significativa.
A rafforzare questo impianto contribuisce la presunzione di fungibilità dell’infermiere.
L’infermiere viene considerato professionalmente adattabile, estensibile, in grado di “fare anche altro” senza che questo incida sulla sicurezza. Una presunzione che difficilmente viene applicata ad altre professioni sanitarie e che consente di considerare sacrificabile il tempo assistenziale, senza riconoscerne il valore clinico.
In questo schema, il rischio organizzativo viene sistematicamente scaricato sul lavoratore.
La carenza di personale diventa un’attenuante per l’azienda, l’adattamento una responsabilità individuale. L’organizzazione resta al riparo da una valutazione critica, mentre il professionista assorbe il rischio e il paziente ne subisce gli effetti.
Questo contributo non nasce con l’ambizione di offrire risposte definitive, né di sostituirsi al lavoro della giurisprudenza. Nasce dall’esigenza di cambiare l’angolo di osservazione di un problema che, finora, è stato letto sempre nello stesso modo.
Mettere il rischio clinico al centro del ragionamento sul demansionamento non significa introdurre una forzatura teorica, ma proporre una chiave di lettura più aderente alla realtà sanitaria contemporanea. È un tentativo di spostare il paradigma dall’analisi astratta delle mansioni alla valutazione concreta delle conseguenze organizzative e assistenziali.
In questo senso, l’obiettivo non è riscrivere le regole, ma colmare una distanza: quella tra diritto del lavoro e governo del rischio clinico. Una distanza che, finché resta inesplorata, continua a produrre decisioni formalmente corrette ma sostanzialmente incomplete.
Il rischio clinico non entra nella giurisprudenza sul demansionamento perché la sua piena considerazione avrebbe effetti dirompenti. Significherebbe riconoscere che l’eccezionalità non è sostenibile nel tempo, che la carenza di personale costituisce una responsabilità organizzativa e che il carico assistenziale incide direttamente sulla sicurezza delle cure. Significherebbe, soprattutto, attribuire all’articolo 2087 del codice civile un ruolo centrale anche nella valutazione delle mansioni.
In definitiva, il rischio clinico non è assente perché inesistente, ma perché scomodo.
Riconoscerlo imporrebbe di rivedere modelli organizzativi, assetti di responsabilità e modalità di governo del lavoro sanitario. Finché il demansionamento continuerà a essere valutato senza misurarne l’impatto sulla sicurezza del paziente, il rischio clinico resterà invisibile al giudice e continuerà a essere pagato dagli infermieri e dai cittadini.
Dott. Alfio Stiro
Direttore NurseNews
Analista di diritto sanitario e organizzazione delle professioni sanitarie.
NurseNews, attraverso un lavoro di analisi giuridica e organizzativa, intende contribuire con discrezione al dibattito sulla sicurezza delle cure, proponendo una lettura che integri il rischio clinico nel ragionamento giuridico e nella valutazione delle responsabilità in sanità.

