Sul tavolo della conversione del DL 144/2026 ci sono proposte che riguardano mensa e buoni pasto, retribuzione durante le ferie, contenziosi e affidamenti esterni nell’emergenza-urgenza. Ma, al momento, nessuna di queste modifiche può essere considerata in vigore.
Prima di entrare nel merito è necessario chiarire un punto: non è stato abolito il buono pasto per gli infermieri e non sono ancora cambiate le regole sulla retribuzione delle ferie.
Le novità di cui si sta discutendo fanno parte delle proposte formulate dalle Regioni nell’ambito dell’iter di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. La Conferenza delle Regioni ha formalizzato la propria posizione il 10 settembre, ma alla data del 24 settembre il disegno di legge C.3083 è ancora all’esame delle Commissioni della Camera.
Si tratta quindi di proposte che potrebbero avere conseguenze importanti per migliaia di lavoratori del Servizio sanitario nazionale, ma che dovranno superare l’intero iter parlamentare prima di poter produrre effetti.
Buoni pasto nel SSN: cosa chiedono le Regioni
Uno dei punti più delicati riguarda il contenzioso sulla mensa e sui buoni pasto, particolarmente rilevante per il personale turnista.
Le Regioni chiedono l’introduzione di una norma di interpretazione autentica secondo cui il superamento delle sei ore di lavoro e il conseguente diritto alla pausa non determinerebbero automaticamente anche il diritto alla mensa o al buono pasto.
Per il personale del SSN, secondo la proposta, neppure le modalità alternative di recupero delle energie rese necessarie dalla continuità assistenziale costituirebbero, da sole, titolo sufficiente per ottenere il beneficio. Il diritto continuerebbe quindi a dipendere dalla contrattazione collettiva e dalle modalità organizzative previste dalle aziende. Le sentenze già passate in giudicato rimarrebbero comunque ferme.
Ed è proprio qui che la questione diventa particolarmente importante per infermieri, OSS e altri professionisti che lavorano su turni continui, notturni e festivi.
Pausa e buono pasto non sono la stessa cosa
È utile evitare una sovrapposizione che spesso genera confusione: diritto alla pausa, possibilità di consumare il pasto e diritto alla mensa o al buono pasto sono istituti collegati, ma non automaticamente coincidenti.
Il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025, stabilisce all’articolo 27 che, quando la prestazione giornaliera supera le sei ore, il personale non in turno ha diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il recupero psicofisico e per l’eventuale consumazione del pasto, richiamando la disciplina contrattuale sulla mensa.
Per il personale turnista il quadro è più complesso. La stessa ARAN, richiamando l’ordinanza della Cassazione n. 21440 del 2024, ricorda che il diritto alla mensa e al buono pasto è collegato alla pausa lavorativa quando la giornata supera le sei ore, ma che il buono pasto ha natura assistenziale e la sua effettiva attribuzione dipende dalla contrattazione collettiva di settore.
Non è casuale che nello stesso CCNL Sanità le parti abbiano deciso di rinviare a uno specifico confronto le problematiche legate alla fruizione della mensa, alle modalità sostitutive, alla pausa per il recupero psicofisico e alla flessibilità dei turni.
È dunque su questo terreno organizzazione dei turni, possibilità concreta di effettuare la pausa e disciplina contrattuale della mensa che si concentra buona parte del problema.
Un fondo da 100 milioni per i contenziosi
Le Regioni chiedono inoltre l’istituzione presso il Ministero dell’Economia di un fondo da 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, destinato a contribuire agli oneri derivanti dai giudizi pendenti su mensa e buoni pasto.
La ripartizione ipotizzata è di 30 milioni nel 2026, 35 milioni nel 2027 e altri 35 milioni nel 2028.
Attenzione però: non si tratterebbe di 100 milioni destinati direttamente ai lavoratori e l’istituzione del fondo non equivarrebbe al riconoscimento generalizzato del diritto al buono pasto.
Secondo le stime riportate nella relazione delle Regioni, il possibile impatto economico dei contenziosi sul SSN potrebbe arrivare a circa 1,897 miliardi di euro nell’arco di cinque anni.
La dimensione economica della questione aiuta a comprendere perché il tema sia arrivato direttamente sul tavolo legislativo.
Ferie: quali voci devono entrare nella retribuzione?
Un secondo capitolo riguarda la paga durante le ferie.
Le Regioni chiedono di precisare che durante il periodo feriale al dipendente pubblico spetti la cosiddetta “normale retribuzione”, escludendo in linea generale i compensi legati all’effettivo svolgimento di determinate attività e quelli non corrisposti per dodici mensilità, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
La questione interessa particolarmente il settore sanitario, dove una parte della retribuzione può derivare da indennità collegate a turni, notti, festività, particolari condizioni di lavoro o specifiche attività.
Ma il legislatore nazionale deve fare i conti anche con il diritto europeo.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha infatti stabilito che, durante il periodo minimo di ferie annuali garantito dal diritto UE, il lavoratore deve essere posto in una condizione economica comparabile a quella ordinaria. Nella causa Williams, la Corte ha chiarito che le componenti retributive intrinsecamente collegate alle mansioni svolte devono essere considerate nel calcolo della paga feriale, mentre possono essere trattate diversamente componenti meramente occasionali o destinate a rimborsare particolari costi.
È quindi prematuro concludere che tutte le indennità degli infermieri possano essere automaticamente escluse dalle ferie: molto dipenderà dal testo eventualmente approvato, dalla natura delle singole voci retributive e dalla sua compatibilità con il diritto europeo.
Ferie non godute: cosa ha stabilito la Corte UE
Altro tema da tenere distinto è quello della monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel gennaio 2024, nella causa C-218/22 relativa a un dipendente del Comune di Copertino, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il lavoratore che non abbia potuto utilizzare tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto può avere diritto a un’indennità finanziaria anche in caso di dimissioni volontarie.
Secondo la Corte, il semplice obiettivo di contenere la spesa pubblica non è sufficiente per eliminare questo diritto. Una diversa conclusione può essere possibile quando il lavoratore abbia deliberatamente evitato di utilizzare le ferie dopo essere stato effettivamente messo dal datore di lavoro nella condizione di fruirne ed essere stato informato delle conseguenze.
Anche per questo le eventuali nuove norme nazionali dovranno essere lette alla luce della disciplina europea sul periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite.
Il nodo dell’interpretazione autentica e dei contenziosi già aperti
Un elemento da seguire con particolare attenzione sarà la natura delle norme eventualmente approvate.
Una disposizione qualificata come interpretazione autentica può essere destinata a incidere anche su rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e, quindi, potenzialmente sui contenziosi ancora pendenti.
Su questo terreno esistono però precisi limiti costituzionali.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2024, ha ricordato che una legge retroattiva deve essere sottoposta a un controllo particolarmente rigoroso, ancora maggiore quando interviene su giudizi già in corso che coinvolgono una pubblica amministrazione. La Consulta ha inoltre precisato che ragioni esclusivamente finanziarie o di contenimento della spesa pubblica non sono, da sole, sufficienti a giustificare un intervento legislativo destinato a incidere sui procedimenti pendenti.
Questo non significa che le proposte delle Regioni siano automaticamente illegittime. Significa, più semplicemente, che l’eventuale testo definitivo dovrà essere valutato anche sotto questo profilo.
Emergenza-urgenza: richiesta una nuova proroga degli affidamenti esterni
Nel pacchetto delle Regioni compare anche la richiesta di prorogare fino al 30 giugno 2027 la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di affidare a soggetti terzi servizi di emergenza-urgenza, nei casi previsti dalla normativa.
La motivazione indicata dalle Regioni è legata alla persistente carenza di personale e alla difficoltà di coprire il fabbisogno attraverso le procedure ordinarie di reclutamento. La proposta prevede affidamenti per periodi non superiori a dodici mesi, nel rispetto delle condizioni e degli standard previsti dalla disciplina di riferimento. citeturn274355view3
È un altro capitolo da osservare con attenzione perché tocca direttamente l’organizzazione dei servizi di emergenza e, indirettamente, le condizioni di lavoro delle équipe sanitarie che operano nelle stesse strutture.
Cosa cambia oggi per infermieri e professionisti sanitari?
Per il momento, nulla in automatico.
Il diritto alla pausa, l’accesso alla mensa o al buono pasto, la retribuzione durante le ferie e le altre condizioni di lavoro continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente, dal CCNL, dalla contrattazione applicabile e dagli eventuali accordi aziendali, oltre che dalla giurisprudenza intervenuta nei singoli ambiti.
Le proposte delle Regioni sono politicamente e giuridicamente rilevanti perché potrebbero modificare il quadro e incidere soprattutto sui numerosi contenziosi in corso, ma non possono ancora essere presentate come norme definitive.
Il passaggio decisivo sarà quindi il testo che uscirà dal Parlamento durante la conversione del DL 144/2026.
NurseNews seguirà l’iter parlamentare per verificare quali delle proposte relative a buoni pasto, ferie e personale sanitario entreranno effettivamente nel testo definitivo e quali, invece, resteranno fuori.
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