Se la valutazione dell’infermiere è il presupposto dell’attività dell’Assistente, può davvero rimanere soltanto verbale?
L’introduzione dell’Assistente infermiere ha aperto un ampio dibattito sulle attività che questa nuova figura può svolgere.
Si discute di terapia farmacologica, rilevazione dei parametri vitali, ECG, nutrizione enterale, stomie, medicazioni e delle altre prestazioni contemplate dal nuovo profilo.
Ma probabilmente il problema medico-legale più importante non è stabilire soltanto che cosa possa materialmente fare l’Assistente infermiere.
La domanda dovrebbe essere posta diversamente:
chi stabilisce che, su quel determinato paziente, in quel preciso momento e in quelle specifiche condizioni clinico-assistenziali, quella determinata prestazione possa essere eseguita dall’Assistente infermiere?
E subito dopo:
dove risulta questa decisione?
È nel rapporto fra valutazione professionale, pianificazione, attribuzione dell’attività, esecuzione e documentazione che potrebbe trovarsi una delle questioni più delicate dell’intero nuovo modello.
Il DPCM non configura un Assistente che decide autonomamente cosa fare
Il DPCM 28 febbraio 2025 ha recepito l’Accordo Stato-Regioni relativo all’istituzione del profilo professionale dell’Assistente infermiere.
L’articolo 4 stabilisce un rapporto molto preciso.
L’Assistente infermiere collabora attenendosi alle indicazioni e ai programmi dell’infermiere. Svolge inoltre le attività dirette alla persona direttamente attribuite dall’infermiere oppure secondo la pianificazione assistenziale, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica generale. Risponde, a sua volta, dell’esecuzione delle prestazioni affidategli.
La disposizione aggiunge che le attività attribuite devono essere svolte nell’ambito di situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
L’Allegato 1 rende il concetto ancora più evidente.
Le attività dell’Assistente sono rivolte a persone il cui bisogno assistenziale abbia determinato una presa in carico infermieristica; l’Assistente deve attenersi alla pianificazione o alle indicazioni infermieristiche e opera con la supervisione o collaborando con l’infermiere. L’Allegato conclude la premessa affermando che le attività vengono assicurate su indicazione infermieristica o attraverso la pianificazione assistenziale.
Non sembra quindi emergere dal sistema una terza possibilità:
“vedo una prescrizione medica, valuto autonomamente che posso eseguirla e procedo”.
Ed è proprio questo il punto da chiarire.
Prescrizione medica e attribuzione infermieristica non sono la stessa cosa
La prescrizione medica stabilisce il trattamento diagnostico-terapeutico.
L’attribuzione infermieristica riguarda invece il processo attraverso il quale, nell’ambito delle rispettive competenze, viene stabilito se una determinata attività possa essere eseguita dall’Assistente infermiere in quella specifica situazione assistenziale.
Sono due atti differenti.
Il DM 739/1994 identifica l’infermiere come responsabile dell’assistenza generale infermieristica e gli attribuisce, fra l’altro, l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, la formulazione degli obiettivi, la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale e la garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Lo stesso decreto stabilisce che, per l’espletamento delle proprie funzioni, l’infermiere possa avvalersi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
La legge 251/2000 completa il quadro riconoscendo alle professioni infermieristiche l’esercizio delle proprie attività con autonomia professionale e attraverso metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza, promuovendone inoltre la responsabilizzazione nella gestione dell’assistenza infermieristica.
Ne deriva una distinzione fondamentale:
il medico prescrive il trattamento; l’infermiere governa il processo assistenziale di propria competenza e valuta l’appropriatezza dell’attribuzione; l’Assistente esegue l’attività attribuita o prevista dalla pianificazione e risponde della sua corretta esecuzione.
Una prescrizione medica, quindi, non equivale automaticamente all’attribuzione della prestazione all’Assistente infermiere.
Se il medico deve valutare prima di prescrivere, perché la valutazione infermieristica dovrebbe diventare invisibile?
Su questo punto è utile un parallelismo, pur mantenendo ben distinte le competenze professionali.
La prescrizione medica non è considerata dall’ordinamento professionale una semplice trascrizione amministrativa.
L’articolo 13 del Codice di deontologia medica la qualifica come competenza diretta, specifica, esclusiva e non delegabile del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve conseguire a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 11984 del 1° luglio 2026, affrontando una controversia relativa alla prescrizione medica, ha riaffermato un principio significativo: l’atto prescrittivo non può essere trasformato in un automatismo che svuoti il vaglio professionale del medico, proprio perché chi assume quell’atto mantiene autonomia e responsabilità professionale.
Naturalmente prescrizione medica e valutazione infermieristica non sono atti sovrapponibili.
Ma esiste un principio comune:
quando l’ordinamento attribuisce a un professionista una valutazione che condiziona il successivo svolgimento di un’attività sanitaria, quella valutazione non può essere ridotta nella pratica a un passaggio puramente formale o documentalmente invisibile.
Se persino la prescrizione di un trattamento farmacologico apparentemente semplice rimane espressione di una precedente valutazione professionale medica, è difficile comprendere perché la valutazione dell’infermiere — quando la normativa la pone a monte dell’attività dell’Assistente — dovrebbe invece essere sistematicamente affidata soltanto alla memoria e alla comunicazione orale.
La questione non riguarda una competizione tra professioni.
Riguarda la tracciabilità delle rispettive responsabilità professionali.
L’assenza di una specifica “prescrizione infermieristica” non significa assenza del dovere di documentare
È necessario essere rigorosi.
Il DPCM 28 febbraio 2025 non contiene una disposizione generale formulata nei termini:
“l’infermiere deve compilare una specifica prescrizione infermieristica scritta immediatamente prima di ogni singola attività dell’Assistente”.
Attribuire alla norma una disposizione che non contiene sarebbe scorretto.
Ma da questa constatazione non discende affatto che la valutazione, la pianificazione e l’attribuzione possano ordinariamente rimanere senza alcuna traccia.
L’assenza di uno specifico formalismo documentale non equivale all’assenza del dovere professionale di documentare gli elementi clinico-assistenziali rilevanti del proprio agire.
Il legislatore non deve necessariamente indicare per ogni decisione professionale quale casella selezionare o quale frase scrivere nella cartella.
Occorre leggere il sistema nel suo complesso.
Il Codice deontologico FNOPI 2025 stabilisce espressamente all’articolo 36 che l’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di propria competenza, sottolineandone completezza e veridicità.
E l’articolo 39 stabilisce che l’infermiere, nei diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale, pianifica, supervisiona e verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati.
L’articolo 33 aggiunge inoltre che l’infermiere, nell’ambito della valutazione organizzativa, formalizza e comunica il risultato delle proprie valutazioni quando ciò è finalizzato alla tutela della persona.
La domanda, quindi, non dovrebbe essere semplicemente:
“Dove è scritto che devo compilare una prescrizione infermieristica?”
La domanda corretta è:
“Se una mia valutazione professionale costituisce il presupposto affinché un altro operatore possa eseguire una determinata attività, è coerente con i miei obblighi professionali lasciare quella valutazione completamente priva di traccia?”
La risposta, sul piano della sicurezza delle cure e della tutela medico-legale, appare molto diversa.
Chi valuta deve documentare la propria valutazione
Esiste poi un punto sul quale bisogna essere molto chiari.
Non si può chiedere all’Assistente infermiere di documentare al posto dell’infermiere una valutazione che appartiene alla competenza dell’infermiere.
Se la valutazione è infermieristica, deve essere l’infermiere a rendere tracciabile ciò che ha valutato e deciso.
Allo stesso modo, l’Assistente deve documentare ciò che appartiene alla propria attività: la prestazione eseguita, i dati rilevati, eventuali anomalie osservate e le informazioni riferite all’infermiere, secondo gli strumenti e le procedure predisposte dall’organizzazione.
La distinzione documentale dovrebbe quindi rispecchiare quella professionale:
l’infermiere documenta valutazione, pianificazione e decisione assistenziale; l’Assistente documenta l’esecuzione e ciò che ha osservato e riferito.
Questo non complica necessariamente il sistema.
Lo rende leggibile.
E soprattutto consente, successivamente, di capire chi abbia fatto cosa e sulla base di quale decisione.
La sola prescrizione medica non può diventare il “via libera” dell’Assistente
È qui che compare il rischio più importante.
Immaginiamo una cartella elettronica.
Il medico prescrive il trattamento.
La prescrizione compare nella schermata dell’Assistente infermiere.
L’Assistente la visualizza.
Esegue la prestazione.
Registra l’avvenuta esecuzione.
Se tra la prescrizione e l’esecuzione non compare alcuna pianificazione infermieristica, attribuzione o valutazione riconducibile all’infermiere, la sequenza documentale diventa:
medico → Assistente infermiere.
Ma la sequenza prevista dall’articolo 4 e dall’Allegato 1 è differente.
È:
processo terapeutico, quando presente → presa in carico e processo infermieristico → pianificazione o attribuzione → esecuzione dell’Assistente → supervisione/rivalutazione quando necessarie.
Se il sistema informatico consente invece all’Assistente di ricavare autonomamente dalla prescrizione medica il titolo per procedere, si produrrebbe un fenomeno singolare.
L’infermiere non sarebbe bypassato dalla norma.
Sarebbe bypassato dall’organizzazione.
E una prassi organizzativa reiterata potrebbe progressivamente trasformare una scorciatoia informatica in una vera e propria modalità assistenziale.
È proprio questo che deve essere evitato.
Il caso della terapia intramuscolare e sottocutanea rende il problema ancora più evidente
La questione diventa particolarmente chiara quando si analizza la somministrazione farmacologica intramuscolare e sottocutanea.
Il profilo dell’Assistente prevede che tale attività venga eseguita previa valutazione dell’infermiere delle condizioni clinico-assistenziali e con la sua supervisione. La formulazione è stata richiamata anche dalla recente sentenza TAR Lazio n. 14262 del 14 agosto 2026.
La parola “previa” ha un significato preciso.
La valutazione infermieristica deve precedere la somministrazione.
La prescrizione medica, quindi, non può essere considerata sufficiente.
Se lo fosse, la previsione di una preventiva valutazione infermieristica sarebbe sostanzialmente inutile.
Immaginiamo che alle ore 8 venga prescritta una terapia sottocutanea.
Alle ore 11 l’Assistente deve somministrarla.
La domanda non può essere soltanto:
“Esiste la prescrizione?”
Deve essere anche:
“L’infermiere ha preventivamente valutato le condizioni clinico-assistenziali e ha ritenuto appropriato che l’Assistente procedesse?”
E subito dopo:
“Dove risulta?”
Se avviene un evento avverso e nella documentazione troviamo solamente la prescrizione medica e la registrazione dell’Assistente, dovranno essere ricostruiti successivamente il momento della valutazione infermieristica, le condizioni del paziente, l’attribuzione dell’attività e la supervisione effettuata.
Se tutte queste informazioni esistono soltanto nella memoria degli operatori, la ricostruzione diventa inevitabilmente più fragile.
Non significa creare una “ricetta infermieristica”
Questa conclusione non implica che debba essere inventata una nuova prescrizione infermieristica formalmente sovrapponibile alla prescrizione medica.
Il problema è completamente diverso.
Non serve necessariamente un nuovo documento.
Serve che dalla documentazione assistenziale emerga il processo professionale.
Una pianificazione infermieristica aggiornata potrebbe, per molte attività standardizzate, essere più che sufficiente.
In altri casi potrebbe essere necessaria una specifica rivalutazione.
Per alcune attività potrebbe essere adeguato un campo strutturato nel sistema informativo.
Per altre potrebbe essere necessaria un’annotazione clinico-assistenziale.
Ciò che conta non è il nome del documento.
Conta che sia ricostruibile:
chi ha valutato → cosa ha valutato → quale decisione ha assunto → quale attività è stata attribuita → chi l’ha eseguita.
La comunicazione verbale può esistere, ma non può diventare il modello organizzativo
La comunicazione verbale è inevitabile in sanità.
Durante il lavoro quotidiano esistono innumerevoli situazioni nelle quali un’indicazione viene trasmessa oralmente.
Il problema non consiste nel vietare la comunicazione verbale.
Il problema nasce quando la verbalità diventa il sistema ordinario attraverso il quale vengono trasferite valutazioni, attribuzioni e decisioni assistenziali senza che esse trovino successivamente o contestualmente alcuna rappresentazione nella documentazione clinico-assistenziale.
Un simile modello non cancellerebbe formalmente l’autonomia professionale dell’infermiere.
L’autonomia deriva dalla legge.
Rischierebbe però di renderne documentalmente invisibile l’esercizio e organizzativamente marginale la funzione.
Si arriverebbe a un paradosso.
L’infermiere continuerebbe formalmente ad avere funzioni di valutazione, pianificazione, supervisione e verifica.
L’Assistente potrebbe agire proprio perché tale processo esiste a monte.
Ma nella cartella sarebbe visibile esclusivamente ciò che l’Assistente ha eseguito.
In altre parole:
l’ordinamento riconoscerebbe la funzione professionale dell’infermiere, mentre il sistema documentale la cancellerebbe dalla ricostruzione dell’assistenza.
Documentare significa rendere visibile l’autonomia professionale
L’autonomia infermieristica non consiste semplicemente nella possibilità di dire:
“Puoi procedere”.
Consiste in un processo molto più complesso:
valutare la persona → identificare i bisogni → pianificare → assumere una decisione assistenziale → stabilire se e quale attività possa essere attribuita → definirne limiti e condizioni → supervisionare → rivalutare.
La legge 251/2000 riconosce espressamente l’autonomia professionale e la pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
Il DM 739/1994 attribuisce all’infermiere pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale.
Il Codice deontologico FNOPI gli attribuisce responsabilità sulla propria documentazione e sulla pianificazione, supervisione e verifica degli operatori di supporto.
Alla luce di questo quadro, una documentazione nella quale l’attività valutativa e decisionale infermieristica scompare sistematicamente non è un problema meramente burocratico.
È un problema di rappresentazione concreta della responsabilità professionale.
Una valutazione fatta all’inizio del turno non può diventare un’autorizzazione generale
Esiste poi il problema temporale.
La stabilità clinica non è un’etichetta permanente.
Una persona può essere stabile alle ore 8 e presentare alle ore 11 ipotensione, dispnea, alterazione dello stato di coscienza, dolore improvviso o altri elementi che richiedano una rivalutazione.
L’Assistente deve essere formato a riconoscere i segnali di allerta e a riferirli.
Ma riconoscere un elemento da segnalare non significa assumere autonomamente la titolarità della rivalutazione infermieristica.
Il percorso dovrebbe quindi essere:
variazione osservata → segnalazione all’infermiere → rivalutazione → conferma, modifica o sospensione della precedente pianificazione o attribuzione.
Il grado di dettaglio documentale necessario dipenderà naturalmente dal contesto e dalla prestazione.
Ma una valutazione eseguita ore prima non può essere automaticamente considerata valida in eterno se nel frattempo le condizioni sono cambiate.
L’infermiere deve poter porre un limite all’esecuzione
L’infermiere non può inventare unilateralmente nuove norme a carico dell’Assistente.
Può però esercitare le proprie prerogative professionali.
Se il DPCM stabilisce che determinate attività sono attribuite dall’infermiere o derivano dalla pianificazione, e il Codice deontologico stabilisce che l’infermiere pianifica, supervisiona e verifica l’attività degli operatori di supporto, allora l’infermiere deve poter stabilire che l’Assistente non proceda quando manca il presupposto assistenziale necessario.
Non significa esercitare un potere gerarchico arbitrario.
Significa assumersi la responsabilità della funzione che l’ordinamento gli attribuisce.
Se l’attività non è prevista dalla pianificazione e necessita di una specifica valutazione, l’Assistente dovrebbe rivolgersi all’infermiere.
Non dovrebbe interpretare la prescrizione medica come autorizzazione autonoma a procedere.
Chi deve documentare cosa
Un modello coerente dovrebbe rendere chiaramente distinguibili le diverse responsabilità professionali.
L’infermiere dovrebbe rendere tracciabili le valutazioni e le decisioni assistenziali rilevanti, la pianificazione e le eventuali attribuzioni specifiche.
L’Assistente dovrebbe registrare le attività eseguite, i dati rilevati, gli elementi osservati e le segnalazioni effettuate.
Quando necessaria, dovrebbe risultare anche la rivalutazione dell’infermiere successiva alla segnalazione.
Questo sistema tutela tutti.
Tutela il paziente, perché consente continuità e ricostruibilità dell’assistenza.
Tutela l’Assistente, perché permette di dimostrare che l’attività non è stata autonomamente intrapresa ma era inserita in una pianificazione o gli era stata attribuita.
Tutela l’infermiere, perché rende evidente la valutazione professionale realmente effettuata.
La responsabilità dell’Assistente non scompare
Documentare il processo non significa attribuire tutta la responsabilità all’infermiere.
L’articolo 4 del nuovo profilo stabilisce espressamente che l’Assistente risponde dell’esecuzione delle prestazioni affidategli.
La responsabilità deve quindi essere analizzata sulla base delle singole condotte.
Un conto è un errore nella valutazione e nell’attribuzione.
Un altro è un errore autonomamente commesso nell’esecuzione.
Un altro ancora è l’omessa segnalazione di un cambiamento che l’Assistente avrebbe dovuto riferire.
Possono inoltre verificarsi eventi nei quali più condotte concorrano causalmente.
Proprio per questo la tracciabilità è fondamentale.
Non serve a costruire una responsabilità indistinta.
Serve a separare le responsabilità.
Un sistema documentale mal progettato può alterare il modello normativo
Il rischio maggiore potrebbe quindi non derivare direttamente dal DPCM.
Potrebbe derivare da come aziende sanitarie e software gestionali ne consentiranno l’applicazione.
Se il sistema informatico permettesse all’Assistente di visualizzare una prescrizione farmacologica e registrare direttamente l’esecuzione senza alcun passaggio riconducibile al processo infermieristico, l’informatica finirebbe per creare una modalità operativa diversa da quella descritta dalla disciplina.
La progettazione della documentazione sanitaria non è quindi un aspetto secondario.
È parte del modello organizzativo.
Prima di introdurre stabilmente l’Assistente infermiere sarebbe opportuno definire con precisione come vengano rappresentati:
la presa in carico;
la valutazione infermieristica;
la pianificazione;
l’attribuzione;
la prestazione eseguita;
la segnalazione delle anomalie;
la supervisione;
la rivalutazione.
Non servono necessariamente nuovi moduli cartacei o ulteriori montagne di burocrazia.
Servono sistemi che permettano di ricostruire il processo.
L’assenza di un formalismo dovrebbe suggerire maggiore prudenza, non minore
Si potrebbe obiettare:
“Ma il DPCM non obbliga esplicitamente l’infermiere a scrivere una valutazione prima di ogni attività.”
È vero.
Ma questa constatazione può condurre alla conclusione opposta rispetto a quella spesso ipotizzata.
Proprio perché la norma non stabilisce uno specifico formalismo, spetta alle organizzazioni costruire modalità documentali coerenti con i presupposti sostanziali che la stessa norma invece stabilisce chiaramente.
Il DPCM parla di:
presa in carico infermieristica;
indicazioni infermieristiche;
pianificazione assistenziale;
attribuzione dell’attività;
supervisione;
e, per alcune attività, di preventiva valutazione infermieristica.
Non indicare quale campo informatico utilizzare non significa rendere facoltativi questi passaggi.
Significa che la loro concreta modalità di documentazione deve essere organizzata in maniera appropriata.
La domanda medico-legale arriva dopo, quando qualcosa è già accaduto
La vera importanza della questione emerge soprattutto dopo un evento avverso.
A distanza di mesi o anni potrebbero essere poste domande molto semplici.
Chi aveva valutato il paziente?
Quando?
Quali condizioni erano presenti?
L’attività risultava dalla pianificazione?
Era stata specificamente attribuita?
La prescrizione medica è stata interpretata come autorizzazione autonoma all’esecuzione?
Era richiesta una preventiva valutazione infermieristica?
È stata effettuata?
Era richiesta supervisione?
Come è stata esercitata?
L’Assistente aveva rilevato segnali di allerta?
Li aveva riferiti?
L’infermiere aveva rivalutato il paziente?
Il problema non è applicare meccanicamente la formula:
“se non è scritto, non è stato fatto”.
Una simile affermazione sarebbe giuridicamente troppo assoluta.
Il problema è un altro.
Ciò che non viene adeguatamente documentato diventa inevitabilmente più difficile da ricostruire e dimostrare.
E quando si tratta di una valutazione professionale che rappresenta il presupposto dell’attività svolta da un altro operatore, questa difficoltà assume un significato medico-legale evidente.
Conclusioni
Il dibattito sull’Assistente infermiere non può fermarsi all’elenco delle attività consentite.
Occorre interrogarsi sul processo che precede quelle attività.
La prescrizione medica non può essere confusa con l’attribuzione infermieristica.
La competenza tecnica dell’Assistente a eseguire una determinata prestazione non significa automaticamente autonomia nel decidere quando eseguirla.
L’assenza nel DPCM di una specifica formula denominata “prescrizione infermieristica” non significa che la valutazione dell’infermiere debba rimanere orale o documentalmente invisibile.
Al contrario, quando proprio quella valutazione costituisce il presupposto dell’azione dell’Assistente, l’infermiere ha un interesse professionale, deontologico, assistenziale e medico-legale particolarmente forte a renderla tracciabile.
La sequenza dovrebbe poter essere ricostruita:
prescrizione terapeutica, quando presente , valutazione infermieristica , pianificazione o attribuzione , esecuzione dell’Assistente , segnalazione , supervisione/rivalutazione.
Non significa creare una nuova firma per ogni gesto.
Significa impedire che la documentazione sanitaria restituisca una sequenza diversa:
medico prescrive , Assistente esegue.
Perché se la disciplina ha posto tra quei due momenti una funzione infermieristica di valutazione, pianificazione e attribuzione, quella funzione non può essere contemporaneamente considerata indispensabile sul piano normativo e irrilevante sul piano documentale.
Un sistema ordinariamente fondato sull’attribuzione verbale non cancellerebbe giuridicamente l’autonomia infermieristica, ma rischierebbe di renderne documentalmente invisibile l’esercizio e organizzativamente marginale la funzione.
se è proprio la valutazione dell’infermiere a rendere appropriata, in determinate situazioni, l’attività dell’Assistente infermiere, perché dovrebbe essere proprio quella valutazione l’unico passaggio destinato a non lasciare traccia?
