La Suprema Corte torna sul diritto alla mensa e alle prestazioni sostitutive per il personale sanitario impiegato su turni. Al centro della decisione anche il lavoro notturno, la durata del turno e la prescrizione degli arretrati.
Nuovo intervento della Corte di Cassazione sul tema dei buoni pasto e del servizio mensa per infermieri e professionisti sanitari turnisti.
Con l’ordinanza n. 24866/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Suprema Corte è tornata ad affrontare una questione che riguarda da vicino migliaia di dipendenti del Servizio sanitario nazionale: la possibilità di usufruire della mensa, o delle forme sostitutive previste, quando l’attività lavorativa viene organizzata attraverso turni superiori alle sei ore.
Il caso di un infermiere e oltre 1.500 giornate di lavoro
La vicenda giudiziaria riguarda un infermiere impegnato in un’organizzazione del lavoro articolata sulle 24 ore.
Nei precedenti gradi di giudizio al professionista era stato riconosciuto un importo corrispondente ai buoni pasto riferiti a 1.527 giornate lavorative, svolte tra maggio 2014 e novembre 2022, durante le quali aveva effettuato turni superiori alle sei ore senza poter concretamente accedere al servizio mensa.
Il valore della pronuncia, tuttavia, va oltre il singolo contenzioso: la decisione si inserisce infatti in una serie di interventi della Cassazione che stanno progressivamente chiarendo quali siano le tutele applicabili ai lavoratori della sanità organizzati su turni.
Turni superiori a sei ore: perché la durata conta
Uno dei riferimenti normativi centrali è l’articolo 8 del decreto legislativo 66/2003, che disciplina le pause durante la giornata lavorativa.
Quando l’orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva, destinato anche al recupero delle energie psicofisiche e alla possibile consumazione del pasto.
A questa disciplina si affiancano le disposizioni contrattuali del Comparto Sanità riguardanti il servizio mensa.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito nel tempo che il buono pasto non rappresenta una normale voce della retribuzione, ma una prestazione di natura assistenziale collegata all’organizzazione dell’orario e alla possibilità di consumare il pasto durante la giornata di lavoro.
Essere turnista non basta per escludere il beneficio
Il punto particolarmente importante per infermieri, OSS, tecnici sanitari e altri professionisti impegnati nella continuità assistenziale è proprio questo: l’organizzazione del lavoro su turni non può rappresentare, da sola, il motivo per escludere il lavoratore dal servizio mensa o dalle modalità sostitutive previste.
La necessità di assicurare l’assistenza ai pazienti 24 ore su 24 resta naturalmente prioritaria, ma deve essere conciliata con i diritti riconosciuti ai dipendenti.
In altre parole, l’organizzazione delle pause e delle presenze in reparto è una responsabilità dell’amministrazione. La continuità assistenziale non implica che tutti gli operatori debbano interrompere contemporaneamente il servizio, ma richiede un’organizzazione capace di garantire sia l’assistenza sia le tutele dei lavoratori.
Il principio riguarda anche chi lavora di notte
Un altro aspetto significativo riguarda i turni notturni.
Secondo l’orientamento richiamato dalla Cassazione, l’indennità prevista per il lavoro notturno e la tutela collegata alla mensa rispondono a finalità differenti.
L’indennità notturna compensa il particolare disagio derivante dal lavoro svolto in quella fascia oraria; non può quindi essere automaticamente considerata sostitutiva della possibilità di usufruire della mensa o del relativo beneficio previsto dalla disciplina applicabile.
Il semplice fatto di lavorare durante la notte, dunque, non costituisce di per sé una ragione sufficiente per escludere il lavoratore dalla tutela.
Pausa lavorativa e servizio mensa non sono la stessa cosa
La Cassazione distingue anche tra le brevi pause effettuate durante il turno e il diritto collegato alla consumazione del pasto.
Si tratta di istituti con finalità differenti e, proprio per questo motivo, la retribuzione o il riconoscimento di una breve pausa durante il turno non può essere considerato automaticamente equivalente al servizio mensa o alla prestazione sostitutiva.
Un passaggio particolarmente importante soprattutto nelle realtà ospedaliere, dove le esigenze assistenziali rendono spesso complessa la gestione delle pause.
Il nuovo CCNL Sanità e la pausa oltre le sei ore
Il quadro assume ulteriore rilievo alla luce dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027, sottoscritta all’Aran il 29 luglio 2026.
Il testo prevede, per una prestazione lavorativa superiore alle sei ore, una pausa non inferiore a dieci minuti. Per le unità operative nelle quali la continuità assistenziale non consenta l’applicazione ordinaria della pausa viene prevista una diversa organizzazione del periodo lavorativo.
Il contratto mantiene inoltre distinto il tema della pausa da quello della mensa, facendo salva la disciplina già prevista dall’articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001.
Arretrati e prescrizione: attenzione alle diffide
La pronuncia affronta anche il delicato tema della prescrizione.
Secondo quanto richiamato dalla Cassazione, per interrompere la prescrizione non sarebbe indispensabile che il lavoratore quantifichi immediatamente, fino all’ultimo euro, tutte le somme richieste.
È invece necessario che dalla comunicazione emerga chiaramente la volontà di ottenere quanto ritenuto dovuto, individuando il diritto fatto valere e il soggetto nei cui confronti viene avanzata la richiesta.
Il principio ha una particolare importanza nella sanità, considerando che documenti come timbrature, prospetti delle presenze e turnazioni sono normalmente nella disponibilità dell’azienda e risultano determinanti per ricostruire il numero delle giornate interessate.
Nessun automatismo: ogni situazione deve essere verificata
La decisione della Cassazione non significa che qualsiasi lavoratore che effettui un turno superiore alle sei ore abbia automaticamente diritto a ricevere un buono pasto o somme arretrate.
Occorre verificare concretamente la disciplina contrattuale applicabile, l’organizzazione adottata dall’azienda, l’esistenza del servizio mensa o delle forme sostitutive, i turni realmente effettuati e l’eventuale decorso della prescrizione.
Per chi intende valutare la propria posizione diventano quindi particolarmente importanti:
– durata dei turni effettivamente svolti;
– timbrature e giorni di presenza;
– effettiva possibilità di accedere alla mensa;
– regolamenti e disposizioni aziendali;
– gestione dei turni notturni e festivi;
– eventuali richieste o diffide già presentate;
– periodo ancora eventualmente recuperabile.
Cosa significa per infermieri e professionisti sanitari
La nuova ordinanza rappresenta soprattutto un ulteriore tassello nell’orientamento giurisprudenziale riguardante il personale sanitario turnista.
Il messaggio che emerge è rilevante: la condizione di turnista, anche notturno, non può essere utilizzata automaticamente per escludere un lavoratore dalle tutele collegate al servizio mensa quando ne ricorrano le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Per le aziende sanitarie il tema riguarda quindi non soltanto l’eventuale contenzioso sugli arretrati, ma anche l’organizzazione futura dei turni e l’adeguamento dei regolamenti interni.
Per infermieri e altri professionisti del SSN, invece, diventa fondamentale verificare la propria situazione partendo da turnazioni, timbrature, disposizioni aziendali e contratto collettivo applicato.
Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24866/2026 del 31 agosto 2026;
