Una sentenza del TAR Lombardia apre un passaggio importante sul ruolo della dirigenza delle professioni sanitarie nel Servizio sanitario nazionale. Gli incarichi di direzione di struttura complessa non possono essere considerati, in via generale, una prerogativa esclusiva della dirigenza medica. Decisive sono le competenze richieste dalla struttura e il percorso professionale del candidato.
Un principio destinato a far discutere e che riguarda da vicino infermieri, ostetriche, professionisti della riabilitazione, tecnici sanitari e professionisti della prevenzione.
Con la sentenza n. 1174 del 24 agosto 2026, il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dagli Ordini provinciali lombardi contro una procedura selettiva che consentiva anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di concorrere per la direzione di una struttura complessa.
Al centro della vicenda c’era la Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente” di un’Agenzia di tutela della salute lombarda.
La selezione era aperta sia ai dirigenti medici della disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica sia ai dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetriche. L’incarico era stato poi affidato a un dirigente delle professioni sanitarie dell’area della prevenzione.
Il TAR: non esiste una riserva generale per i medici
Il passaggio più significativo della decisione riguarda il principio secondo cui la direzione di una struttura complessa non deve essere automaticamente identificata con l’esercizio di competenze esclusivamente mediche.
Secondo il TAR, occorre invece analizzare concretamente quali siano le attività e le responsabilità attribuite alla struttura.
Nel caso esaminato, le funzioni erano prevalentemente legate alla prevenzione, alla vigilanza, alla programmazione e alla gestione organizzativa, senza prevedere l’erogazione diretta di prestazioni tipicamente mediche come diagnosi e cura.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che competenze di questo tipo possano essere possedute anche da dirigenti delle professioni sanitarie, quando il loro percorso formativo e professionale risulta coerente con l’incarico.
In altre parole, non è il titolo professionale di medico, da solo, a determinare chi possa dirigere una struttura complessa.
Contano le funzioni della struttura e le competenze necessarie per governarla.
Dirigenza sanitaria: il quadro è cambiato
Uno degli aspetti affrontati dalla sentenza riguarda anche il rapporto tra la normativa più risalente e l’evoluzione successiva della dirigenza sanitaria.
Il DPR 484 del 1997, che disciplina i requisiti per l’accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, è precedente allo sviluppo normativo della dirigenza delle professioni sanitarie.
Il TAR osserva che questo impianto deve essere interpretato alla luce dell’attuale configurazione della dirigenza sanitaria prevista dal decreto legislativo 502/1992 e dalle norme intervenute successivamente.
La sentenza arriva a definire non più compatibile con l’assetto attuale una lettura che mantenga automaticamente una riserva a favore della sola dirigenza medica.
Per il Tribunale, infatti, la disciplina della dirigenza sanitaria crea le condizioni affinché anche i dirigenti delle professioni sanitarie possano accedere agli incarichi di struttura complessa, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle competenze richieste dal singolo incarico.
Non significa che un infermiere possa dirigere qualsiasi reparto
È questo il punto sul quale è necessario evitare interpretazioni semplicistiche.
La sentenza non stabilisce che qualsiasi struttura ospedaliera o reparto clinico possa essere affidato indistintamente a un infermiere, a un fisioterapista, a un tecnico sanitario o a un’altra professione.
Il criterio rimane quello della coerenza professionale.
Quando una struttura esercita attività strettamente mediche, con responsabilità direttamente riconducibili alla diagnosi e alla cura, rimangono centrali le specifiche competenze professionali richieste per quelle funzioni.
Quando invece prevalgono funzioni organizzative, manageriali, assistenziali, preventive o comunque coerenti con il percorso delle professioni sanitarie, escludere a priori i dirigenti non medici soltanto in ragione della professione di appartenenza non trova, secondo il TAR, adeguata giustificazione.
È una distinzione fondamentale.
Un passaggio importante per la dirigenza infermieristica
Per il mondo infermieristico la pronuncia ha un significato che va oltre il singolo procedimento giudiziario.
Per anni il tema dell’accesso delle professioni sanitarie ai livelli più elevati della governance delle aziende sanitarie è stato accompagnato da interpretazioni restrittive, differenze regionali e modelli organizzativi profondamente diversi tra un’azienda e l’altra.
La sentenza ribadisce invece un concetto preciso: la dirigenza delle professioni sanitarie appartiene pienamente al sistema della dirigenza sanitaria e non può essere considerata una dirigenza di serie inferiore quando si tratta di incarichi coerenti con le proprie competenze.
Non si tratta di sottrarre funzioni a una professione per consegnarle a un’altra.
Si tratta piuttosto di superare l’idea secondo cui la responsabilità organizzativa di massimo livello debba essere collegata automaticamente e in ogni circostanza alla professione medica.
Professionisti scelti per competenza, non per appartenenza professionale
Il principio che emerge dalla pronuncia potrebbe avere conseguenze importanti anche sulle future scelte organizzative delle aziende sanitarie.
Il punto non è costruire una contrapposizione tra medici e infermieri.
La questione riguarda il modello di governance del Servizio sanitario nazionale: individuare, per ogni struttura, quali competenze siano realmente necessarie e selezionare il dirigente con il percorso professionale, formativo e manageriale più coerente.
Per gli infermieri e per tutte le professioni sanitarie si tratta quindi di un ulteriore riconoscimento del percorso avviato negli ultimi decenni verso autonomia, responsabilità professionale e accesso alla dirigenza.
Una responsabilità che, però, porta con sé anche una sfida: investire sempre di più nella formazione manageriale, nella capacità di programmazione, nella valutazione degli esiti e nella gestione delle organizzazioni sanitarie.
La porta della direzione delle strutture complesse non può essere chiusa soltanto sulla base della professione di appartenenza.
A stabilire chi possa attraversarla devono essere le competenze, i requisiti previsti e la coerenza tra il professionista e le funzioni che quella struttura è chiamata a svolgere.
Fonte: TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, sentenza 24 agosto 2026, n. 1174.Per
