Sul nuovo profilo dell’assistente infermiere si è discusso molto. C’è chi lo considera una nuova professione sanitaria, chi lo descrive come una figura intermedia tra OSS e infermiere e chi, al contrario, lo liquida semplicemente come un “OSS potenziato”.
Probabilmente nessuna di queste formule, presa da sola, è sufficientemente precisa.
Per capire davvero chi sia l’assistente infermiere bisogna partire dal testo che lo ha istituito. Ed è proprio la norma a stabilire un elemento fondamentale: per diventare assistente infermiere bisogna essere già OSS.
L’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, successivamente modificato il 18 dicembre 2024 e recepito con il DPCM 28 febbraio 2025, definisce infatti l’assistente infermiere come operatore di interesse sanitario in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario che, attraverso un ulteriore percorso formativo, consegue la nuova qualifica.
Questo passaggio cambia completamente il modo in cui dobbiamo leggere la nuova figura.
L’assistente infermiere non nasce separatamente dall’OSS
Non siamo davanti a due percorsi professionali paralleli.
Non esiste, almeno nell’attuale disciplina ordinaria, una persona che entra direttamente nel sistema come assistente infermiere senza avere prima acquisito la qualifica di OSS.
La sequenza prevista è invece:
OSS → ulteriore formazione → qualifica di assistente infermiere.
Lo dice direttamente l’articolo 1 dell’Accordo: l’assistente infermiere è un operatore che possiede già la qualifica OSS e che acquisisce successivamente una qualificazione ulteriore.
Anche i requisiti di accesso al percorso formativo confermano questa impostazione. In via ordinaria sono richiesti la qualifica OSS, un diploma quinquennale e almeno 24 mesi di esperienza professionale come OSS. È prevista inoltre una disciplina derogatoria per alcuni OSS privi del diploma, purché possiedano cinque anni di esperienza maturati negli ultimi otto e frequentino uno specifico modulo formativo aggiuntivo.
Quindi il punto di partenza dell’assistente infermiere non è l’infermiere.
È l’OSS.
E una volta diventato assistente infermiere, continua a essere anche OSS nelle attività
C’è poi un secondo passaggio della norma ancora più significativo.
Il provvedimento stabilisce che, nei contesti in cui viene inserito nel team assistenziale, l’assistente infermiere collabora con gli infermieri svolgendo le attività sanitarie individuate dal nuovo profilo oltre alle attività proprie dell’operatore socio-sanitario.
È forse la frase più importante dell’intera disciplina.
Perché significa che la qualifica di assistente infermiere non cancella il patrimonio di attività dell’OSS e non lo sostituisce con un mestiere completamente diverso.
Lo amplia.
Potremmo rappresentarlo così:
Attività OSS + formazione aggiuntiva + specifiche attività sanitarie previste dal nuovo profilo = Assistente infermiere.
È una semplificazione divulgativa, naturalmente, ma fotografa bene l’architettura scelta dal legislatore e dalle Regioni.
Allora possiamo chiamarlo “OSS potenziato”?
Qui occorre essere prudenti.
Dal punto di vista giornalistico l’espressione rende immediatamente l’idea. Dal punto di vista tecnico, però, è incompleta.
L’assistente infermiere non è semplicemente un OSS al quale l’azienda decide di affidare qualche mansione aggiuntiva.
Ha una qualifica specifica, ottenuta attraverso un percorso formativo regolamentato, con competenze, attività, requisiti di accesso e responsabilità definiti da un provvedimento nazionale.
Quindi sarebbe più corretto dire:
> L’assistente infermiere è un OSS che, attraverso una qualificazione ulteriore formalmente disciplinata, acquisisce specifiche competenze sanitarie aggiuntive continuando a svolgere anche le attività proprie dell’OSS.
È una differenza tutt’altro che terminologica.
Perché impedisce sia di trasformarlo impropriamente in una sorta di “piccolo infermiere”, sia di ridurlo a un OSS al quale vengono informalmente attribuiti più compiti.
Non è una nuova professione sanitaria infermieristica
Un altro equivoco riguarda la natura della figura.
Il DPCM richiama espressamente l’articolo 1, comma 2, della legge 43/2006, che mantiene in capo alle Regioni la competenza nell’individuazione e formazione degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dal comma precedente.
L’assistente infermiere viene infatti qualificato dal provvedimento come operatore di interesse sanitario.
Questo significa che non nasce una seconda professione infermieristica né una nuova professione sanitaria equiparabile, sul piano ordinamentale, all’infermiere.
La distinzione è fondamentale.
L’infermiere resta una professione sanitaria con il proprio percorso universitario, il proprio profilo professionale, l’iscrizione all’Ordine e la responsabilità dell’assistenza infermieristica generale.
L’assistente infermiere appartiene a un’altra costruzione ordinamentale.
Ma non è nemmeno semplicemente l’OSS di prima
Sarebbe però sbagliato andare all’estremo opposto.
Se fosse semplicemente l’OSS già esistente, non sarebbe stato necessario istituire una nuova qualifica, prevedere un nuovo percorso formativo e individuare ulteriori attività.
Il nuovo profilo aggiunge infatti una dimensione sanitaria più marcata.
L’Accordo stabilisce che l’assistente infermiere collabora con l’infermiere, si attiene alle sue indicazioni e ai suoi programmi e svolge attività direttamente attribuite dall’infermiere oppure previste dalla pianificazione assistenziale.
Ma anche qui la norma mette un confine preciso.
Le attività attribuite devono collocarsi in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
Queste parole sono decisive.
Non si trasferisce all’assistente infermiere la valutazione professionale propria dell’infermiere.
Si individuano invece attività che possono essere affidate all’interno di una pianificazione infermieristica quando il grado di discrezionalità richiesto è limitato e le modalità operative sono sufficientemente standardizzate.
L’infermiere attribuisce, ma l’assistente risponde di ciò che fa
Anche sulla responsabilità occorre evitare semplificazioni.
Dire semplicemente che l’assistente infermiere lavora “sotto la responsabilità dell’infermiere” può far pensare che non abbia una propria responsabilità.
Non è così.
L’Accordo stabilisce che l’assistente infermiere svolge le attività secondo le indicazioni dell’infermiere, ma afferma anche che è responsabile della correttezza dell’attività svolta. Inoltre risponde dell’esecuzione delle prestazioni che gli vengono affidate e che rientrano nel nuovo profilo.
Abbiamo quindi responsabilità differenti.
L’infermiere conserva la responsabilità dell’assistenza infermieristica generale, della valutazione e della pianificazione che appartengono alla propria professione.
L’assistente infermiere risponde invece della corretta esecuzione delle attività che legittimamente gli vengono attribuite.
Non è, dunque, un esecutore privo di responsabilità personale.
La vera novità è l’estensione formale delle competenze dell’OSS
Ed è forse questo il punto sul quale dovremmo concentrare maggiormente il dibattito.
L’istituzione dell’assistente infermiere non crea dal nulla un professionista collocato tra OSS e infermiere.
Parte invece da un lavoratore che è già OSS, gli richiede esperienza professionale, gli impone un’ulteriore formazione e gli consente di svolgere, accanto alle attività OSS che conserva, ulteriori attività di carattere sanitario definite dalla norma.
Quindi più che chiederci:
“L’assistente infermiere è un OSS oppure no?”
la domanda corretta diventa:
“Quanto viene ampliato il campo operativo dell’OSS attraverso la nuova qualifica di assistente infermiere?”
È su questo terreno che si misura realmente la portata della riforma.
E qui nasce anche la questione organizzativa
Se l’assistente infermiere continua a svolgere le attività proprie dell’OSS e contemporaneamente acquisisce ulteriori attività sanitarie, diventa fondamentale capire come verrà utilizzato concretamente nelle aziende sanitarie.
Perché esistono almeno due scenari molto differenti.
Nel primo, l’assistente infermiere viene utilizzato realmente come figura integrativa: continua a garantire le attività assistenziali proprie dell’OSS e assume alcune attività sanitarie standardizzate, liberando tempo infermieristico da destinare alle attività a maggiore complessità professionale.
Nel secondo, invece, potrebbe essere utilizzato prevalentemente per sostituire una parte dell’attività infermieristica in risposta alla carenza di infermieri.
Le due cose non sono equivalenti.
Ed è proprio per questo che diventa essenziale rispettare quei confini che il provvedimento stesso pone: indicazioni dell’infermiere, pianificazione assistenziale, bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione delle attività attribuite.
Non un infermiere ridotto, ma un OSS ulteriormente qualificato
Probabilmente la definizione più fedele alla norma è anche la più semplice.
L’assistente infermiere non è un infermiere con una formazione più breve.
Non è una nuova professione infermieristica.
Ma non è neppure l’OSS tradizionale al quale vengono semplicemente aggiunte alcune mansioni per decisione organizzativa.
È un OSS ulteriormente qualificato, al quale una formazione specifica consente di esercitare anche determinate attività sanitarie nell’ambito dei limiti e delle relazioni professionali stabilite dal nuovo profilo.
E continua, contemporaneamente, a svolgere le attività proprie dell’OSS.
È proprio questo elemento, scritto nero su bianco nell’articolo 1, che dovrebbe rappresentare il punto di partenza di qualsiasi discussione sulla nuova figura.
Prima di stabilire che cosa l’assistente infermiere potrà diventare nelle organizzazioni sanitarie, conviene quindi ricordare da dove il legislatore ha deciso che debba necessariamente partire: dall’operatore socio-sanitario.
In una frase
L’assistente infermiere non sostituisce l’OSS: nasce dall’OSS, ne conserva le attività e aggiunge, dopo una specifica formazione, ulteriori competenze sanitarie esercitate nel quadro della pianificazione infermieristica.
