Nel dibattito tra le professioni sanitarie si sente sempre più spesso un’affermazione apparentemente semplice: “Se lavoriamo nello stesso servizio e sugli stessi pazienti, dobbiamo percepire le stesse indennità.”
Ma dal punto di vista contrattuale il ragionamento non funziona in questi termini.
Per capire a chi spetta un’indennità non basta chiedersi dove lavora il professionista. Bisogna prima individuare che cosa quella specifica indennità intende remunerare.
Può essere la specificità di una professione, l’esposizione a un rischio, il disagio derivante da una particolare organizzazione del lavoro, il turno, la notte oppure l’assegnazione a uno specifico servizio.
È la causale dell’indennità, e non semplicemente la vicinanza fisica tra professionisti, a determinarne la spettanza.
Infermieri e TSRM: mettiamo i numeri uno accanto all’altro
Prendendo come riferimento l’ultimo CCNL Comparto Sanità definitivamente sottoscritto, quello 2022-2024, e le disposizioni del precedente CCNL ancora vigenti, il confronto è il seguente.
Voce considerata| Infermiere| TSRM
Indennità professionale specifica| €433,82 annui| €1.239,50 annui
Indennità di specificità infermieristica| €87,79/mese × 12| —
Indennità tutela del malato e promozione della salute| —| €51,97/mese × 12
Somma aritmetica di queste due sole voci| €1.487,30 annui| €1.863,14 annui
Questi totali non rappresentano naturalmente la retribuzione complessiva dei due professionisti e non possono essere utilizzati per affermare che una professione “valga” economicamente più dell’altra.
Servono però a dimostrare un fatto importante: il sistema contrattuale utilizza strumenti economici diversi per professioni diverse.
L’indennità di specificità infermieristica è stata istituita dalla legge n. 178/2020 per riconoscere e valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale. La stessa legge ha istituito separatamente l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altre professioni sanitarie, comprese quelle tecnico-sanitarie. Entrambe sono state collocate nel trattamento economico fondamentale.
Il vigente CCNL conferma questa distinzione: l’indennità di specificità infermieristica è destinata ai profili infermieristici, mentre quella di tutela del malato e promozione della salute comprende, tra i suoi destinatari, anche il Tecnico sanitario di radiologia medica.
Un dato storico spesso dimenticato sui TSRM
C’è però un particolare importante.
L’indennità professionale specifica del TSRM, oggi pari a €1.239,50 annui, ha una storia particolare.
Nel CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 fu stabilito espressamente che l’indennità di rischio radiologico spettante ai Tecnici sanitari di radiologia medica venisse denominata “indennità professionale specifica”.
Per il personale diverso dai TSRM permanentemente esposto alle radiazioni rimase invece l’istituto dell’indennità di rischio radiologico.
Questo passaggio è fondamentale perché dimostra quanto sia necessario conoscere la natura e l’origine di ogni singola indennità prima di confrontarla con quella di un’altra professione.
Oggi l’indennità professionale specifica del TSRM è prevista contrattualmente in relazione al profilo professionale; non deve essere confusa con l’attuale indennità di rischio radiologico prevista per il personale diverso dai TSRM.
L’infermiere che lavora in Radiologia
Prendiamo allora un infermiere che lavora in un’attività radiologica collegata anche all’emergenza.
Il fatto di lavorare quotidianamente accanto a un Tecnico sanitario di radiologia medica gli dà diritto ai €1.239,50 annui dell’indennità professionale specifica del TSRM?
No.
Quella voce è contrattualmente attribuita al profilo di Tecnico sanitario di radiologia medica.
Ma questo non significa che l’infermiere non possa avere diritto a una tutela economica collegata alle radiazioni.
Il CCNL prevede infatti che al personale diverso dai TSRM permanentemente esposto al rischio radiologico spetti un’indennità di €103,29 mensili per dodici mensilità.
La condizione decisiva, però, non è semplicemente lavorare “in Radiologia”: deve essere accertata la permanente esposizione secondo le procedure e gli organismi competenti previsti dalla disciplina applicabile.
La differenza concettuale è enorme.
L’infermiere non acquisisce l’indennità professionale del TSRM perché lavora accanto al TSRM.
Può invece acquisire il diritto a un’indennità collegata al rischio al quale è effettivamente e permanentemente esposto, quando ricorrono i presupposti previsti.
Lo stesso principio vale per il TSRM che lavora in Pronto Soccorso
Bisogna applicare lo stesso ragionamento anche al contrario.
Un TSRM che opera nell’ambito dell’emergenza non diventa per questo titolare dell’indennità di specificità infermieristica di €87,79 mensili.
Quella indennità è attribuita dal contratto a specifici profili infermieristici e trova la propria origine nella scelta legislativa di valorizzare competenze e specifiche attività dell’infermiere.
Il TSRM conserva invece gli istituti economici previsti per il proprio profilo.
Lavorare sullo stesso paziente, collaborare nello stesso percorso diagnostico-assistenziale o trovarsi nella stessa struttura non trasferisce automaticamente da una professione all’altra le rispettive indennità di specificità.
Attenzione: l’indennità di Pronto Soccorso è un’altra cosa
Su questo punto bisogna evitare un equivoco.
Non esiste nel CCNL una “indennità specifica dell’infermiere di Pronto Soccorso”.
L’indennità di Pronto Soccorso ha una natura differente dall’indennità di specificità infermieristica.
Il CCNL 2022-2024 afferma che essa compensa il disagio del personale assegnato ai servizi di Pronto Soccorso e stabilisce espressamente che i relativi valori possono essere differenziati per figura professionale, sulla base dei criteri definiti in sede regionale.
In Emilia-Romagna l’accordo del 2026 ha previsto, per il personale rientrante nei servizi e nei criteri individuati:
Figura/area professionale| Importo mensile
Infermieri e ostetriche| €340
Altre professioni sanitarie| €300
Personale amministrativo, tecnico, professionale e sociosanitario interessato| €260
L’accordo regionale individua espressamente l’obiettivo di compensare il disagio derivante dalle particolari condizioni di lavoro nell’emergenza.
Quindi un TSRM che rientri effettivamente tra il personale operante nei servizi individuati e nei relativi criteri applicativi può beneficiare dell’indennità di PS prevista per le altre professioni sanitarie.
Non è invece tecnicamente corretto affermare che, solo perché lavora accanto a un infermiere, abbia già un diritto automatico ai €340 riconosciuti agli infermieri.
La disciplina regionale attuale assegna alle altre professioni sanitarie €300.
Naturalmente una categoria professionale può rivendicare sindacalmente che quell’importo venga equiparato in futuro. Ma una rivendicazione contrattuale non equivale all’esistenza di un diritto già previsto dalla normativa vigente.
La vera domanda è: che cosa sta remunerando quell’indennità?
È questo il criterio che permette di orientarsi senza contrapporre inutilmente le professioni.
Se una voce remunera una specificità professionale, segue i profili individuati dalla legge o dal contratto.
Se remunera un rischio, devono essere verificati i presupposti di esposizione previsti.
Se remunera il turno, la notte o il festivo, segue l’effettivo svolgimento di quelle modalità lavorative secondo le regole contrattuali.
Se remunera il disagio del Pronto Soccorso, segue la disciplina specifica del PS, che può anche prevedere importi differenti per figura professionale.
Per questo il principio “stesso servizio, stessa indennità” è troppo semplicistico.
Due professionisti possono lavorare nello stesso luogo ed essere destinatari di istituti economici differenti perché differente è la causale dell’indennità.
Equità non significa necessariamente identità
L’equità retributiva non consiste nel trasferire automaticamente a una professione tutte le indennità riconosciute a un’altra.
Consiste nell’applicare correttamente le regole che giustificano ciascun emolumento e nel verificare che eventuali differenziazioni trovino fondamento nella legge, nel contratto collettivo o negli accordi applicabili.
Un infermiere che lavora in Radiologia non acquisisce l’indennità professionale specifica del TSRM.
Un TSRM che lavora nell’emergenza non acquisisce per questo l’indennità di specificità infermieristica.
Entrambi, invece, possono essere destinatari delle indennità collegate alle condizioni concretamente previste dal contratto, quando ne possiedono i requisiti.
La distinzione può essere sintetizzata così:
La professione determina le indennità legate alla specificità professionale.
Il rischio determina le tutele collegate all’esposizione, quando accertata.
Il servizio e l’organizzazione del lavoro determinano le indennità collegate al disagio secondo le regole contrattuali applicabili.
È soltanto partendo dalla natura di ciascuna indennità che si può parlare seriamente di equità tra professionisti.
