L’accessorietà o strumentalità delle mansioni in sanità viene spesso richiamata come criterio di flessibilità organizzativa, quasi fosse una scorciatoia per giustificare qualsiasi riconfigurazione dei compiti. In realtà, la corretta attribuzione delle mansioni richiede un’analisi articolata che coinvolge il diritto del lavoro, il diritto sanitario e, soprattutto, il governo del rischio clinico.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una mansione può dirsi accessoria o strumentale solo quando costituisce una fase necessaria, logicamente connessa e funzionalmente inscindibile rispetto alla prestazione principale. La Corte di Cassazione ha chiarito che la strumentalità non si valuta in astratto, ma in concreto, in relazione all’incidenza sull’attività qualificante e sull’equilibrio complessivo delle mansioni. La mansione accessoria è legittima esclusivamente quando resta marginale, occasionale, non prevalente e non idonea a svuotare la professionalità del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 20 febbraio 1998, n. 2045; Cass. civ., sez. lav., 1° giugno 2001, n. 7821; Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2003, n. 6714).
Il profilo professionale dell’infermiere, delineato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739, individua una professione sanitaria autonoma e responsabile dell’assistenza infermieristica, con funzioni di prevenzione, cura, palliazione e valutazione dei bisogni assistenziali. L’attività infermieristica non si esaurisce nell’atto finale, ma comprende tutte le fasi che rendono l’intervento clinico completo, sicuro e coerente sotto il profilo professionale e della responsabilità.
Un esempio paradigmatico di corretta strumentalità è rappresentato dalla somministrazione endovenosa di un farmaco. Tale prestazione, pacificamente rientrante tra le mansioni tipiche dell’infermiere, include necessariamente attività prodromiche e terminali quali la preparazione del farmaco, la predisposizione del materiale, la gestione dei dispositivi e il loro smaltimento. Queste attività sono strumentali all’atto principale perché condividono la stessa finalità clinica, presentano il medesimo livello di rischio e ricadono nella stessa sfera di responsabilità professionale. In questo caso, la strumentalità non rappresenta una deroga alla mansione infermieristica, ma la sua fisiologica articolazione operativa.
Il limite della strumentalità non è dato dalla mera appartenenza formale di una mansione a un diverso profilo professionale, ma dal suo impatto concreto sull’esercizio della funzione e sul rischio clinico. Una mansione perde il carattere di accessorietà quando interrompe la continuità dell’attività clinica ad alto rischio, frammenta la concentrazione decisionale, introduce livelli di rischio incompatibili o diventa una modalità organizzativa stabile e sostitutiva.
In questo contesto assume rilievo centrale il governo del rischio clinico. Nelle cure sanitarie il rischio non è eliminabile, ma deve essere governato. Ogni attività assistenziale comporta un margine di rischio fisiologico, accettabile solo quando è intrinseco all’atto, proporzionato al beneficio atteso e gestito secondo buone pratiche organizzative. Tuttavia, l’accettazione del rischio non equivale alla sua banalizzazione. Anche un rischio basso può generare un evento avverso evitabile se collocato in modo inappropriato nel processo assistenziale.
Le attività di assistenza di base, come l’igiene della persona, la mobilizzazione o il cambio del pannolino, possiedono una finalità autonoma e presentano un rischio clinico reale, generalmente basso o medio, ma non eliminabile. In particolare, il cambio del pannolino rappresenta una procedura ad alto impatto sotto il profilo della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, poiché comporta un’elevata esposizione a materiale biologico e un rischio concreto di contaminazione ambientale e crociata. Il rischio infettivo non dipende dalla frequenza dell’atto, ma dalla sua natura e dalla sequenza assistenziale che segue.
Anche un’attribuzione occasionale di tali attività all’infermiere può, in determinate condizioni cliniche e organizzative, determinare un evento avverso prevedibile ed evitabile. L’occasionalità non neutralizza il rischio clinico, che dipende dallo stato del paziente, dal contesto assistenziale e dalla commistione con altre attività ad alta intensità decisionale e invasiva. Il problema non è che l’assistenza di base sia priva di rischio, ma che il suo rischio è diverso, per natura e gestione, rispetto a quello degli atti infermieristici ad alto rischio.
È proprio questa differenza di rischio che giustifica la separazione funzionale delle mansioni e dei profili professionali. La figura dell’Operatore Socio Sanitario, originariamente disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, è stata oggetto di una significativa revisione normativa con l’Accordo del 3 ottobre 2024 (Rep. atti n. 175/CSR), successivamente modificato dall’Accordo del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 261/CSR) e recepito con DPCM 25 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025.
Tale revisione non ha natura meramente formale, ma si inserisce in una più ampia ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’assistenza, finalizzata a una più chiara allocazione delle funzioni e dei rischi assistenziali, in particolare per quanto concerne le attività di assistenza di base e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. La distinzione tra infermiere e OSS non risponde a una logica gerarchica, ma a una logica di sicurezza delle cure e di corretta gestione del rischio clinico.
La sovrapposizione organizzativa tra attività di assistenza di base e attività infermieristiche ad alto rischio, anche se giustificata come flessibilità o occasionalità, comporta una sommatoria di rischi eterogenei che aumenta il rischio complessivo del sistema. In tali casi non si è più in presenza di strumentalità fisiologica, ma di una alterazione dell’assetto delle mansioni e di una gestione inadeguata del rischio clinico.
Sul piano giuridico, tali considerazioni trovano fondamento nell’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, includendo una corretta organizzazione del lavoro e una gestione adeguata dei rischi prevedibili e prevenibili. Rileva inoltre l’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001, che vieta l’adibizione sistematica a mansioni non coerenti con la funzione qualificante.
Il criterio decisivo non è stabilire chi, in astratto, possa svolgere una determinata attività, ma verificare se l’organizzazione del lavoro sia coerente con la funzione professionale, con la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e con la riduzione del rischio clinico complessivo.
In conclusione, la strumentalità delle mansioni in ambito infermieristico non è una clausola di compensazione delle carenze organizzative, ma un concetto giuridico preciso, delimitato dalla coerenza funzionale, dalla continuità dell’atto assistenziale e dalla compatibilità dei livelli di rischio. La separazione tra assistenza infermieristica e assistenza di base, oggi affidata anche alla figura dell’OSS nel suo profilo aggiornato, rappresenta una condizione essenziale di sicurezza delle cure, di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e di correttezza giuridica. Confondere i piani, anche in nome dell’occasionalità, significa esporre pazienti, professionisti e organizzazioni a rischi evitabili e a responsabilità prevedibili.
La giurisprudenza che ammetteva l’eccezionalità della mansione inferiore in ambito infermieristico si fondava su un modello assistenziale e su una concezione del rischio clinico oggi profondamente mutati. Alla luce dell’attuale conoscenza del rischio organizzativo e sistemico, l’eccezionalità non può più essere valutata solo in termini quantitativi, ma deve essere misurata in base alla prevedibilità e all’evitabilità del rischio introdotto.
Ad oggi non risulta pubblicato alcun protocollo ministeriale né documento ufficiale della Federazione Fnopi che recepisca in modo organico una revisione del governo clinico specificamente orientata alla gestione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), alla luce dell’evoluzione del rischio clinico e organizzativo.
In questo contesto, NurseNews si colloca come la prima testata di informazione sanitaria ad aver sviluppato un’analisi strutturata e complessa, che integra aspetti clinici, organizzativi e giuridici, ponendo il tema delle ICA all’interno di una riflessione più ampia sul governo dei processi assistenziali.
Articolo redatto dal Dott. Alfio Stiro
Infermiere
