Il Documento dell’OMCeO Roma sulla nuova definizione di atto medico apre una questione che va ben oltre la professione medica. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale diventa necessario chiarire non soltanto ciò che appartiene al medico, ma anche come tutelare autonomia, responsabilità e capacità decisionale delle altre professioni sanitarie.
Il dibattito sulla definizione di atto medico è tornato al centro dell’attenzione il 10 settembre 2026, durante il convegno “Etica e atto medico. Riflessioni e proposte”, organizzato alla Camera dei deputati dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma.
In quell’occasione sono stati presentati un volume dedicato al tema e un parallelo “Documento Atto Medico”, definito dalla stessa comunicazione ufficiale un documento programmatico elaborato dalla Commissione interna dell’OMCeO Roma “Etica e atto medico”.
Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha spiegato che il documento nasce dall’esigenza di aggiornare la definizione dell’atto medico nell’era della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, distinguendo la prestazione sanitaria, intesa come esecuzione concreta di una procedura, dalla deliberazione clinica, che la precede e la orienta. Secondo il ministro, in tale deliberazione trovano espressione autonomia, responsabilità e capacità di giudizio proprie della professione medica. Schillaci ha contemporaneamente affermato che la tecnologia deve sostenere l’attività professionale senza sostituire il giudizio clinico e che il “professionista sanitario” deve rimanere al centro dei processi decisionali.
È un’impostazione che merita attenzione.
Non tanto perché sia discutibile riconoscere al medico un proprio spazio decisionale esclusivo cosa del tutto coerente con le competenze diagnostiche e terapeutiche della professione quanto perché alcune delle categorie utilizzate, se interpretate in modo troppo esteso, finiscono inevitabilmente per incontrare i campi di autonomia delle altre professioni sanitarie.
Ed è proprio qui che il dibattito diventa interessante anche per gli infermieri.
Cosa dice realmente il Documento dell’OMCeO Roma
Prima di criticarlo è necessario rappresentarlo correttamente.
La comunicazione ufficiale pubblicata sul portale FNOMCeO afferma che il fulcro della proposta è la distinzione fra prestazione sanitaria e deliberazione clinica.
Secondo il documento, l’esecuzione concreta di procedure può essere condivisa o delegata nell’équipe multidisciplinare, mentre il “giudizio clinico” rimarrebbe una “prerogativa esclusiva, autonoma e non delegabile del medico”.
Questa formula, presa isolatamente, è molto ampia.
La stessa fonte, però, fornisce subito dopo una precisazione importante: la deliberazione clinica viene definita come il processo intellettuale umano e responsabile che guida diagnosi, prescrizione e scelte sul fine vita.
La distinzione è essenziale.
Sarebbe quindi eccessivo sostenere che il Documento affermi esplicitamente che ogni forma di ragionamento clinico esercitata all’interno del sistema sanitario appartenga al medico.
Non lo dice in questi termini.
Esiste tuttavia un problema terminologico reale: se si utilizza senza ulteriori specificazioni la formula generale secondo cui “il giudizio clinico” è prerogativa esclusiva del medico, mentre contemporaneamente altre professioni possiedono per legge processi autonomi di valutazione, pianificazione e decisione, diventa necessario chiarire di quale giudizio clinico stiamo parlando.
È su questo punto, non su una presunta guerra professionale, che dovrebbe concentrarsi il confronto.
La diagnosi medica non è in discussione
Occorre eliminare immediatamente un possibile equivoco.
L’autonomia infermieristica non significa sovrapposizione alla competenza medica.
La diagnosi medica, la prescrizione farmacologica e terapeutica e le altre attività riservate alla professione medica non diventano infermieristiche per effetto dell’evoluzione professionale dell’infermiere.
Allo stesso modo, però, riconoscere la competenza diagnostico-terapeutica del medico non comporta che ogni processo intellettuale e decisionale riguardante la salute debba essere considerato esclusivamente medico.
Il problema, dunque, non è rivendicare per l’infermiere la diagnosi medica.
Il problema è stabilire se esistano, accanto alla decisione medica, processi decisionali autonomi propri delle altre professioni sanitarie.
Per l’infermieristica la risposta delle norme vigenti è difficile da ignorare.
Cosa dice realmente il profilo professionale dell’infermiere
Il D.M. 14 settembre 1994, n. 739 individua l’infermiere come professionista responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
Ma soprattutto stabilisce che l’infermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica, formula i relativi obiettivi e pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
Nello stesso articolo il legislatore afferma separatamente che l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
La separazione tra queste due funzioni è significativa.
Da una parte esiste l’ambito della prescrizione diagnostico-terapeutica.
Dall’altra esiste un processo professionale infermieristico nel quale il professionista identifica bisogni, stabilisce obiettivi, pianifica, gestisce e valuta.
Non tutto ciò che fa l’infermiere deriva quindi dall’esecuzione di una decisione medica.
Esiste un campo assistenziale del quale l’infermiere è direttamente responsabile.
La legge 42/1999 e il superamento della logica mansionariale
La legge 26 febbraio 1999, n. 42 ha rappresentato un passaggio fondamentale nell’evoluzione delle professioni sanitarie.
La norma ha superato il precedente sistema fondato sul mansionario e ha stabilito che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai profili professionali, dagli ordinamenti didattici, dalla formazione post-base e dai codici deontologici.
Ma la stessa norma contiene una clausola che va sempre ricordata: sono fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni, nel reciproco rispetto delle specifiche competenze professionali.
Questo passaggio impedisce due letture opposte ma ugualmente scorrette.
Non consente di sostenere che le professioni sanitarie possano esercitare indistintamente qualsiasi attività.
Ma non consente nemmeno di ricostruire il rapporto tra medico e altre professioni sulla base del vecchio paradigma secondo cui tutto ciò che non è materialmente eseguito dal medico deriverebbe da una sua delega.
Il criterio diventa quello del campo professionale proprio.
La legge 251/2000 parla espressamente di autonomia professionale
La legge 10 agosto 2000, n. 251 rende ancora più esplicito questo passaggio.
Per le professioni infermieristiche stabilisce l’esercizio con autonomia professionale di attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, mediante le funzioni individuate dai profili professionali e dai codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
La stessa legge prevede inoltre la valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni infermieristiche e la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica.
È quindi giuridicamente più corretto rappresentare l’équipe come un sistema di competenze professionali distinte che collaborano, piuttosto che come una struttura nella quale esiste un unico professionista titolare del processo decisionale e altri professionisti incaricati dell’esecuzione.
Questo non elimina la gerarchia organizzativa dove prevista.
Non elimina le competenze riservate.
Non elimina la prescrizione medica.
Ma è cosa diversa dalla subordinazione professionale di un sapere all’altro.
Il D.Lgs. 17/2026: importante, ma senza attribuirgli ciò che non dice
Qui occorre correggere un possibile equivoco.
Il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17 non rappresenta una nuova legge generale sul campo di esercizio dell’infermiere.
Il decreto recepisce la direttiva europea 2024/782 e interviene sul D.Lgs. 206/2007, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali e ai requisiti minimi di formazione.
Non può quindi essere utilizzato, da solo, come se avesse riscritto il perimetro professionale fissato dall’intero ordinamento.
Il suo contenuto è tuttavia molto significativo.
La normativa aggiornata stabilisce che la formazione dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale deve garantire, tra l’altro, capacità di leadership e capacità decisionali.
E il titolo deve attestare la competenza a individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie, utilizzando conoscenze teoriche e cliniche attuali, nonché a pianificare, organizzare e prestare tali cure. La disposizione contempla inoltre competenze autonome in altri ambiti, dalla risposta immediata in determinate situazioni alla valutazione della qualità delle cure infermieristiche.
Il significato da attribuire alla norma deve quindi essere preciso:
non crea da zero l’autonomia infermieristica, già presente nell’ordinamento, ma conferma che la formazione e la qualificazione professionale dell’infermiere comprendono autonomia e capacità decisionale.
È una differenza giuridica importante, ma rafforza comunque il punto centrale del ragionamento.
FNOPI nel 2026 utilizza espressamente i termini “decisioni cliniche” e “ragionamento clinico”
Un ulteriore elemento arriva direttamente dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
Il 18 luglio 2026 FNOPI ha individuato nel sistema NANDA-I, NIC e NOC il riferimento più coerente per la standardizzazione del linguaggio infermieristico nel contesto italiano.
Nel presentare la scelta, la Federazione afferma che il sistema permette di descrivere i bisogni assistenziali, le decisioni assunte dagli infermieri, gli interventi realizzati e i risultati ottenuti.
Parla inoltre espressamente di collegamento tra decisioni cliniche, attività ed esiti e di tutela del ragionamento clinico e della responsabilità professionale.
Questo dato non è una legge e non va presentato come tale.
È però molto importante sul piano professionale e deontologico.
Dimostra che nel linguaggio istituzionale della professione infermieristica il concetto di ragionamento clinico non è estraneo all’infermiere.
Di conseguenza, una definizione di “giudizio clinico” come categoria universalmente ed esclusivamente medica rischia di generare un conflitto terminologico che sarebbe opportuno risolvere.
Forse la parola da qualificare non è “clinico”, ma la decisione professionale
È probabilmente questo il cuore del problema.
Il termine clinico non può essere utilizzato automaticamente come sinonimo di medico.
La pratica clinica attraversa più professioni sanitarie.
Ciò che cambia è l’oggetto della valutazione, il campo professionale e la titolarità della decisione.
Una formulazione più precisa potrebbe quindi distinguere:
la deliberazione diagnostico-terapeutica medica, quando la decisione appartiene al campo professionale del medico;
e il ragionamento clinico-assistenziale infermieristico, quando riguarda bisogni, obiettivi, interventi ed esiti appartenenti all’assistenza infermieristica.
Questa terminologia non costituisce una definizione legislativa.
È una proposta interpretativa.
Ma consentirebbe di difendere con forza la specificità della professione medica senza negare i processi decisionali delle altre professioni.
Anche la parola “delega” richiede cautela
Il Documento OMCeO afferma che l’esecuzione concreta delle procedure può essere condivisa o delegata nell’équipe multidisciplinare.
La frase non consente di concludere che secondo l’OMCeO tutta l’attività infermieristica sia esercitata per delega medica.
Attribuire al documento questa posizione sarebbe scorretto.
Ma il termine necessita comunque di una precisazione.
Quando un infermiere esercita un’attività appartenente al proprio campo professionale non lo fa perché il medico gli ha “delegato” una parte della propria professione.
Lo fa in virtù della propria abilitazione, del proprio profilo e della propria responsabilità professionale.
Esistono certamente attività e modelli organizzativi nei quali intervengono prescrizioni, affidamenti, protocolli, procedure e distribuzione di compiti.
Ma la delega non può essere utilizzata come categoria generale del rapporto tra professioni sanitarie autonome.
Altrimenti si finirebbe per confondere la distribuzione organizzativa delle attività con la titolarità professionale delle competenze.
Responsabilità professionale: la legge 24/2017 parla di professioni sanitarie
Anche la legge 8 marzo 2017, n. 24 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale utilizza un’impostazione multiprofessionale.
L’articolo 5 si rivolge agli esercenti le professioni sanitarie e disciplina il riferimento alle linee guida e, in loro assenza, alle buone pratiche clinico-assistenziali nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.
La norma non stabilisce che tutte le professioni abbiano le stesse competenze.
Non potrebbe farlo.
Ma conferma che il sistema della responsabilità sanitaria non riguarda soltanto il medico e che ciascun professionista deve essere valutato rispetto alle attività, agli obblighi e alle competenze che gli appartengono.
Autonomia e responsabilità, del resto, sono inevitabilmente collegate.
È difficile immaginare una responsabilità professionale autentica senza un corrispondente spazio di valutazione e decisione.
Il consenso informato: qui serve ancora maggiore precisione
Il Documento OMCeO colloca il consenso informato nella costruzione dell’atto medico e lo qualifica, nella propria formulazione programmatica, come non delegabile.
La questione, però, non può essere generalizzata senza considerare la legge 219/2017.
L’articolo 1 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, salvo i casi previsti dalla legge.
La stessa disposizione valorizza specificamente la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, nella quale si incontrano autonomia del paziente e competenza, autonomia e responsabilità del medico.
Subito dopo, però, precisa che alla relazione di cura contribuiscono, sulla base delle rispettive competenze, gli esercenti le professioni sanitarie che compongono l’équipe.
Pertanto è corretto affermare che il medico ha propri obblighi informativi e di acquisizione del consenso rispetto agli accertamenti e trattamenti di sua competenza.
È molto meno sicuro trasformare questa affermazione nella tesi generale secondo cui ogni consenso relativo a qualsiasi attività sanitaria sarebbe esclusivamente un atto medico.
Il Codice deontologico FNOPI 2025 rende ancora più evidente la necessità di distinguere gli ambiti.
L’articolo 36 attribuisce infatti all’infermiere la responsabilità della documentazione clinica di propria competenza, anche ai fini del consenso o del diniego consapevolmente espresso dalla persona al trattamento infermieristico. Lo stesso Codice afferma, fin dall’articolo 1, che l’infermiere agisce autonomamente rispetto alle proprie responsabilità nei processi professionali di cura.
Anche qui non serve una contrapposizione.
Serve definire consenso a che cosa e rispetto all’attività di quale professionista.
E poi arriva l’intelligenza artificiale
È probabilmente questo il punto nel quale la discussione diventa più importante per il futuro.
La legge 23 settembre 2025, n. 132, prima legge organica italiana sull’intelligenza artificiale, dedica l’articolo 7 all’uso dell’IA in sanità.
Il comma 5 contiene una formulazione molto precisa: i sistemi di IA costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, mentre la decisione rimane agli “esercenti la professione medica”.
Questa disposizione esiste davvero e non va né attenuata né amplificata.
La sua finalità evidente è evitare che il sistema algoritmico sostituisca il decisore umano nel processo sanitario.
Ma la formulazione pone una questione interpretativa che merita di essere affrontata.
Prevenzione e cura non sono attività esercitate esclusivamente dalla professione medica.
Sono ambiti nei quali, secondo la legislazione italiana, operano autonomamente anche altre professioni sanitarie.
Che cosa accade, allora, quando un sistema di IA supporta una decisione appartenente non alla diagnosi o alla terapia medica, ma al campo proprio dell’assistenza infermieristica?
Un esempio rende il problema molto concreto
Immaginiamo un software che utilizza dati clinico-assistenziali per stimare il rischio di lesioni da pressione e proporre un piano di prevenzione.
Oppure un sistema che supporti la valutazione del rischio di caduta.
O ancora un algoritmo integrato nella documentazione infermieristica che suggerisca bisogni assistenziali, diagnosi infermieristiche secondo una tassonomia riconosciuta, interventi o outcome da monitorare.
In questi casi l’IA non starebbe necessariamente formulando una diagnosi medica né prescrivendo una terapia medica.
Starebbe supportando un processo professionale che può appartenere all’infermiere.
La legge 132/2025, però, utilizzando una formula generale riferita a prevenzione e cura e stabilendo che la decisione è sempre rimessa alla professione medica, non chiarisce espressamente come questa disposizione debba coordinarsi con le decisioni autonome riconosciute alle altre professioni sanitarie.
Questa è la formulazione più rigorosa del problema.
Non possiamo affermare, allo stato, che la legge abbia certamente trasferito al medico tutte le decisioni infermieristiche supportate dall’IA.
Sarebbe una conclusione troppo forte.
Ma non possiamo neppure fingere che la formulazione non sollevi alcun problema interpretativo.
Lo solleva.
E sarebbe opportuno chiarirlo nella normativa attuativa.
Proprio nel 2026 sono ancora in lavorazione interventi attuativi
Il tema è tutt’altro che teorico.
Il 10 settembre 2026, durante lo stesso convegno, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, ha dichiarato che sono in preparazione decreti legislativi attuativi della legge italiana sull’intelligenza artificiale e che uno degli interventi riguarderà specificamente l’utilizzo dell’IA nella sanità e nel campo della salute.
Questo rende il momento particolarmente importante.
Se le norme attuative dovranno definire meglio responsabilità, supervisione e impiego dei sistemi di IA in sanità, sarebbe auspicabile che il confronto comprendesse tutte le professioni sanitarie interessate, non soltanto quella medica.
Perché un sistema algoritmico può assistere il medico.
Ma può assistere anche l’infermiere, il fisioterapista, l’ostetrica, il tecnico sanitario e altri professionisti nei rispettivi campi.
Quindi esiste davvero un “vuoto normativo”?
Anche su questo punto è necessaria una correzione rispetto a interpretazioni troppo nette.
La comunicazione OMCeO parla di un “vuoto normativo” connesso alle trasformazioni della medicina contemporanea e all’ingresso dell’intelligenza artificiale.
Oggi, però, non siamo in presenza di una totale assenza di norme sull’intelligenza artificiale sanitaria.
Dal 10 ottobre 2025 è vigente la legge italiana n. 132/2025 e a livello europeo esiste il Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act.
È quindi più corretto parlare di lacune, questioni interpretative e disciplina ancora in fase di completamento, piuttosto che di un vuoto normativo assoluto.
Del resto, proprio l’annuncio dei provvedimenti attuativi conferma che il quadro è ancora in evoluzione.
Anche sull’AI Act europeo occorre aggiornare il quadro
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale introduce, per i sistemi ad alto rischio, il principio della sorveglianza umana.
L’articolo 14 prevede strumenti che consentano alle persone incaricate della supervisione di comprendere capacità e limiti del sistema, interpretarne gli output, evitare un affidamento automatico eccessivo, ignorare o modificare il risultato quando necessario e interrompere il sistema quando opportuno.
Il concetto europeo è quindi quello di una tecnologia sottoposta a controllo umano competente.
Ma c’è un aggiornamento importante da considerare.
Il Regolamento UE 2026/1744, approvato l’8 luglio 2026, ha modificato il calendario di applicazione di alcuni obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio. Le sezioni 1, 2 e 3 del Capo III — nelle quali rientrano anche i requisiti sulla sorveglianza umana — si applicheranno dal 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 e dell’allegato III, e dal 2 agosto 2028 per quelli ricadenti nell’articolo 6, paragrafo 1 e nell’allegato I.
È un dettaglio tecnico, ma importante per non presentare come già pienamente applicabile nel settembre 2026 un regime la cui efficacia è stata in parte differita.
Il Documento OMCeO non modifica le competenze professionali
Un’altra distinzione fondamentale riguarda il valore giuridico della proposta.
La stessa fonte ufficiale lo definisce “documento programmatico”.
Non è una legge.
Non è un decreto ministeriale.
Non modifica il D.M. 739/1994.
Non modifica la legge 42/1999.
Non modifica la legge 251/2000.
E naturalmente non può, da solo, ridefinire il campo proprio di attività e responsabilità delle altre professioni sanitarie.
Nemmeno l’intervento favorevole del ministro della Salute produce automaticamente questo effetto.
Il valore dell’iniziativa è oggi soprattutto professionale, culturale e politico.
E proprio per questo non va sottovalutata.
I documenti programmatici servono anche a costruire le categorie con le quali successivamente vengono formulate proposte normative, modelli organizzativi e politiche sanitarie.
Discuterne adesso è quindi perfettamente legittimo.
La questione non è “medici contro infermieri”
Ridurre tutto a una contrapposizione corporativa sarebbe probabilmente il modo peggiore per affrontare il problema.
La professione medica ha pieno diritto di definire, tutelare e rivendicare ciò che costituisce il proprio specifico professionale.
In un’epoca nella quale un algoritmo può produrre ipotesi diagnostiche, indicazioni prognostiche o suggerimenti terapeutici, è comprensibile voler ribadire che la responsabilità professionale non possa essere consegnata alla macchina.
Il punto non è questo.
Il punto è capire se, per difendere correttamente l’atto medico, sia necessario definire ogni forma di giudizio clinico come appartenente esclusivamente al medico.
Alla luce dell’ordinamento delle professioni sanitarie, la risposta merita almeno una discussione.
Perché l’infermiere identifica bisogni assistenziali.
Formula obiettivi.
Pianifica.
Gestisce.
Valuta.
È responsabile dell’assistenza infermieristica.
Opera con autonomia professionale.
La sua formazione deve comprendere capacità decisionali.
FNOPI parla espressamente di decisioni e ragionamento clinico infermieristico.
Queste non sono attività compatibili con l’immagine di un professionista ridotto a semplice esecutore tecnico.
C’è anche una conseguenza organizzativa e sindacale
Le parole con le quali definiamo una professione hanno effetti concreti.
Se un professionista viene rappresentato prevalentemente come esecutore di procedure decise da altri, diventa più difficile rivendicarne autonomia organizzativa, incarichi avanzati, responsabilità clinico-assistenziali, formazione specialistica e valorizzazione economica.
Se invece il lavoro infermieristico comprende valutazione, pianificazione, scelta tra interventi possibili, sorveglianza, rivalutazione e responsabilità sugli esiti assistenziali, cambia anche il modo in cui quel lavoro dovrebbe essere organizzato e riconosciuto.
La discussione sull’atto medico non è quindi soltanto una disputa accademica sul significato delle parole.
Può avere riflessi sui modelli organizzativi, sulla documentazione sanitaria, sui sistemi digitali, sugli algoritmi acquistati dalle aziende, sulle responsabilità professionali e sullo skill mix.
E, inevitabilmente, anche sul valore attribuito al lavoro delle professioni sanitarie.
Il paradosso che bisogna evitare
Il rischio è costruire un sistema nel quale all’infermiere venga contemporaneamente richiesto di essere autonomo e negata la dimensione decisionale che rende possibile quell’autonomia.
Sarebbe difficile sostenere insieme che l’infermiere:
è responsabile dell’assistenza infermieristica;
identifica i bisogni;
stabilisce obiettivi;
pianifica e valuta;
individua autonomamente le cure infermieristiche necessarie;
possiede capacità decisionali;
documenta il proprio ragionamento;
risponde professionalmente delle proprie attività;
ma, nello stesso tempo, non possiede alcuna forma di giudizio clinico professionale.
Il problema probabilmente è semantico prima ancora che giuridico.
Occorre distinguere il giudizio clinico medico dal ragionamento clinico proprio degli altri professionisti, ciascuno delimitato dalle competenze previste dall’ordinamento.
Una possibile via d’uscita
Non serve togliere nulla alla professione medica.
Serve essere più precisi.
La diagnosi medica appartiene al medico.
La prescrizione terapeutica medica appartiene al medico.
Le decisioni mediche non delegabili devono restare tali.
Ma l’infermiere deve poter esercitare e rispondere delle decisioni che appartengono al proprio campo professionale.
Lo stesso principio vale per le altre professioni sanitarie.
Il confine non dovrebbe quindi essere tracciato tra chi pensa e chi esegue.
Dovrebbe essere tracciato tra differenti campi di competenza e responsabilità, capaci di integrarsi intorno alla persona assistita.
È questa, probabilmente, la vera sfida della multiprofessionalità.
L’intelligenza artificiale ci obbliga finalmente a porre la domanda giusta
Fino a oggi molte sovrapposizioni sono state gestite nella pratica quotidiana senza che fosse indispensabile definirle fino in fondo.
L’intelligenza artificiale cambierà questa situazione.
Un algoritmo dovrà essere configurato per suggerire qualcosa a qualcuno.
Un sistema informatico dovrà stabilire quale professionista può validare una proposta.
Una cartella elettronica dovrà attribuire una decisione a un determinato profilo.
Un sistema di supporto decisionale dovrà essere progettato stabilendo chi può accettare, modificare o respingere il suggerimento.
E, quando qualcosa andrà storto, bisognerà capire chi ne risponde.
A quel punto la domanda non potrà essere genericamente:
“Chi deve avere l’ultima parola in sanità?”
Dovrà essere:
“A quale professionista appartiene quella specifica decisione?”
Se riguarda una diagnosi o una prescrizione medica, la risposta sarà il medico.
Se riguarda una decisione autonoma di assistenza infermieristica, il problema dovrà essere affrontato alla luce delle competenze dell’infermiere.
Se appartiene a un’altra professione, dovrà essere rispettato il relativo campo professionale.
Se la decisione è realmente interprofessionale, dovranno essere definiti contributi e responsabilità dei diversi professionisti.
È un modello molto più complesso di quello basato su un unico decisore.
Ma è anche molto più vicino al sistema sanitario che la legislazione italiana ha costruito negli ultimi trent’anni.
Conclusioni
La proposta dell’OMCeO Roma merita quindi di essere presa sul serio.
Non va demonizzata.
E non va neppure accettata acriticamente.
È legittimo che la professione medica voglia definire ciò che, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, deve restare insostituibilmente affidato alla responsabilità del medico.
Ma proprio perché il Servizio sanitario è ormai multiprofessionale, la definizione dell’atto medico non può essere costruita senza interrogarsi sui confini con gli atti professionali degli altri esercenti sanitari.
La legislazione vigente riconosce all’infermiere responsabilità sull’assistenza generale infermieristica, capacità di identificazione dei bisogni, pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza e autonomia professionale. Le più recenti disposizioni sulla formazione parlano inoltre di capacità decisionali e di individuazione autonoma delle cure infermieristiche necessarie.
FNOPI, nel 2026, parla apertamente di decisioni cliniche e ragionamento clinico infermieristico.
Di fronte a questo quadro, sostenere genericamente che ogni “giudizio clinico” costituisca una prerogativa esclusivamente medica richiede quantomeno una precisazione.
Se con quella espressione intendiamo la deliberazione diagnostico-terapeutica propria del medico, la distinzione appare coerente con l’ordinamento.
Se invece la categoria dovesse essere utilizzata in futuro per ricomprendere qualsiasi valutazione e decisione clinica esercitata dalle professioni sanitarie, il problema sarebbe molto diverso.
Ed è esattamente qui che Ordini, Federazioni, Ministero, università, organizzazioni sindacali e professionisti dovrebbero aprire il confronto.
L’intelligenza artificiale non dovrebbe diventare l’occasione per riportare la sanità a un modello nel quale una professione decide e tutte le altre eseguono.
Dovrebbe produrre il risultato opposto:
definire con maggiore precisione chi decide che cosa, sulla base di quale competenza, con quale autonomia e assumendosi quale responsabilità.
Difendere l’atto medico è legittimo.
Difendere l’atto infermieristico lo è altrettanto.
E una sanità realmente multiprofessionale dovrebbe essere sufficientemente matura da poter fare entrambe le cose contemporaneamente.
