La storia dell’infermieristica italiana insegna una lezione che il dibattito attuale tende a rimuovere: le figure professionali non nascono per caso e non vengono superate per ideologia, ma perché cambiano i modelli di cura, il diritto e la responsabilità verso i cittadini.
L’infermiere generico, introdotto nel pieno del Novecento, era una figura funzionale a un sistema sanitario gerarchico e mansionario. Operava senza autonomia, per prescrizione e sotto responsabilità altrui. Era inserito in un’organizzazione ospedalocentrica, con bassa complessità assistenziale e con un rischio clinico-legale limitato.
Quel modello non è stato superato per una scelta politica contingente, ma per una necessità storica e giuridica. A partire dagli anni Settanta, l’Europa ha imposto standard comuni per la formazione dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale. L’Italia ha progressivamente investito sull’infermiere professionale, ha avviato la riqualificazione del personale, ha chiuso la formazione dell’infermiere generico e, con la Legge 42/1999, ha definitivamente superato la logica del mansionario.
Da quel momento, la professione infermieristica non è più definita da un elenco di compiti, ma da un profilo professionale, da un percorso formativo e da una responsabilità autonoma. È un cambio di paradigma irreversibile.
Questo passaggio è stato confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa. Quando il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2709/2014, ha escluso l’equipollenza tra infermiere generico e ASA/OSA in assenza di una previsione espressa nel bando di concorso, non ha compiuto una scelta “contro” qualcuno. Ha ribadito un principio di sistema: i titoli sanitari non sono fungibili per analogia e le equipollenze esistono solo se previste dalla legge. Ciò che l’ordinamento ha superato non può essere reintrodotto per via interpretativa o organizzativa.
È in questa cornice che va letta l’introduzione dell’assistente infermiere. La nuova figura viene presentata come risposta alla carenza di infermieri, ma si colloca in una zona grigia: non è una professione sanitaria, opera per attribuzione e sotto supervisione infermieristica, svolgendo attività assistenziali in ambito sanitario. La somiglianza strutturale con modelli superati è evidente, anche se espressa con un linguaggio aggiornato.
Qui emerge una contraddizione profonda. Da un lato, l’ordinamento rifiuta le figure subordinate e mansionarie; dall’altro, il sistema organizzativo sembra cercare soluzioni che riproducono quella logica per compensare carenze strutturali. Il rischio non è ideologico, ma giuridico e organizzativo.
In una sanità ad alta complessità, con crescente esposizione medico-legale, la vaghezza dei confini professionali non è una soluzione, ma un moltiplicatore di rischio. Quando non è chiaro chi fa cosa, con quali limiti e con quale responsabilità, il peso tende a risalire verso chi supervisiona. Il contenzioso diventa una conseguenza prevedibile, non un’eccezione.
A questo quadro si aggiunge oggi una lettura che non può più essere elusa: il rischio clinico-infettivo. La sanità contemporanea non è più quella del secolo scorso. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei pazienti fragili e cronici, la diffusione di patogeni multiresistenti e l’esperienza pandemica hanno reso evidente che il rischio infettivo è una componente strutturale della sicurezza delle cure.
In questo contesto, la distinzione tra “sporco” e “pulito” non è una semplificazione organizzativa, ma un principio di prevenzione primaria. La separazione funzionale delle attività, dei percorsi e delle responsabilità è uno strumento di controllo del rischio, non una rigidità del passato. La commistione di funzioni, soprattutto in contesti sotto organico, aumenta il rischio di contaminazione crociata e indebolisce i sistemi di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.
Il problema non è chi svolge materialmente una singola attività, ma come quell’attività è inserita in un sistema di formazione, tracciabilità, procedure e responsabilità. Le moderne strategie di infection prevention and control richiedono ruoli definiti, confini chiari e percorsi coerenti. Le figure ibride, chiamate a muoversi tra ambiti diversi per esigenze di flessibilità, rischiano di entrare in tensione con questi modelli.
La domanda di fondo, dunque, non è se serva o meno una figura di supporto. Il supporto è sempre esistito ed è indispensabile. La vera domanda è se il sistema stia costruendo uno skill mix coerente con il diritto sanitario moderno o se stia cercando scorciatoie organizzative per reggere una carenza strutturale di infermieri.
La storia dell’infermiere generico dimostra che le soluzioni nate per tamponare emergenze finiscono spesso per creare problemi più grandi di quelli che volevano risolvere. Oggi l’Italia ha meno infermieri rispetto agli standard europei. La risposta strutturale dovrebbe essere investire su formazione, condizioni di lavoro, attrattività e permanenza nella professione. Tutto il resto rischia di essere un rimedio temporaneo con effetti permanenti.
NurseNews continuerà a porre questa domanda senza pregiudizi ma con rigore: perché un sistema che ha faticosamente superato il modello mansionario dovrebbe tornare a costruire figure che ne richiamano l’impianto? E soprattutto, chi si assumerà la responsabilità quando le contraddizioni normative e organizzative si tradurranno in rischio clinico e contenzioso reale?
Il problema non è l’assistente infermiere in sé. Il problema è il modello di sanità che vogliamo costruire.
Fonti normative, giurisprudenziali e di riferimento.
– Regio Decreto 2 maggio 1940, n. 1310 – Ordinamento delle professioni sanitarie
– DPR 14 marzo 1974, n. 225 – Mansionario infermieristico
– Legge 15 novembre 1973, n. 795 – Ratifica Accordo europeo sull’istruzione delle infermiere
– Direttiva 77/453/CEE – Coordinamento della formazione dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale
– DPR 13 ottobre 1975, n. 867 (pubblicato nel 1976) – Ordinamento delle scuole per infermieri professionali
– Legge 3 giugno 1980, n. 243 – Riqualificazione del personale infermieristico
– Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Superamento del mansionario e nuovo profilo professionale
– Legge 10 agosto 2000, n. 251 – Disciplina delle professioni sanitarie
– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
– Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) – Sicurezza delle cure e responsabilità professionale
– Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 27 maggio 2014, n. 2709 – Equipollenza titoli e lex specialis
– Accordo Stato-Regioni 3 ottobre 2024 e DPCM 28 febbraio 2025 – Istituzione assistente infermiere
– Documenti e linee guida su Infection Prevention and Control (OMS, ECDC, ISS)
– Valutazioni del rischio clinico-infettivo e DVR aziendali in ambito sanitario
Alfio Stiro Infermiere

