In un tempo in cui si invoca il potenziamento della sanità territoriale, la prevenzione come leva strategica e la prossimità come paradigma, sorprende – e preoccupa – la ricomparsa di visioni restrittive e riduttive sul ruolo delle professioni sanitarie, in particolare dell’Assistente Sanitario (AS).
C’è infatti chi, ancora oggi, nega o ridimensiona la legittimità dell’AS a partecipare attivamente alle campagne vaccinali, affermando che la somministrazione dei vaccini sarebbe competenza esclusiva del medico e dell’infermiere.
Un’affermazione che, a una lettura superficiale, può apparire logica; ma che, giuridicamente e professionalmente, non regge.
1. Il quadro normativo è chiaro: l’Assistente Sanitario ha piena titolarità operativa
Il DM 69/1997 – Profilo professionale dell’Assistente Sanitario
Il Decreto Ministeriale che definisce il profilo dell’AS – ancora oggi vigente e operativo – stabilisce che il professionista:
> “Svolge attività dirette alla tutela della salute collettiva e alla prevenzione delle malattie infettive anche mediante la partecipazione alle campagne vaccinali.”
Questa non è una previsione generica. È una attribuzione esplicita di competenza. L’AS è parte integrante delle attività vaccinali come figura operativa di sanità pubblica.
Legge 251/2000
La Legge 251/2000 conferma che le professioni sanitarie (tra cui l’AS) operano con autonomia professionale, nei settori della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
In questo contesto, l’AS non è un esecutore passivo, ma un professionista abilitato, iscritto a Ordine professionale, che agisce nel perimetro della sanità pubblica, secondo piani e protocolli.
2. Gli argomenti contrari: apparenze giuridiche, ma non sostanza
Alcuni argomenti usati per negare il ruolo vaccinale dell’AS sono formalmente corretti ma giuridicamente deboli.
“Il Piano nazionale vaccinale non cita l’Assistente Sanitario”
Vero. Ma:
I Piani sanitari sono atti di indirizzo, non fonti di diritto sulle competenze professionali.
L’assenza di una menzione non equivale ad esclusione.
La competenza dell’AS deriva non dalla citazione in un piano strategico, ma dal profilo professionale e dalla normativa vigente.
“La Legge 119/2017 sui vaccini non assegna il compito all’AS”
Vero. Ma:
La legge ha come oggetto l’obbligo vaccinale, non le mansioni sanitarie.
Non cita nemmeno gli infermieri. Dovremmo escludere anche loro?
Le competenze professionali si definiscono con decreti sui profili, non con leggi sull’obbligo vaccinale.
“Il vaccino è un farmaco: può somministrarlo solo chi valuta clinicamente”
Falso giuridicamente.
Nessuna norma riserva in modo esclusivo la somministrazione dei farmaci a medico o infermiere.
L’atto vaccinale è un atto standardizzato, eseguito spesso su soggetti sani, in contesto organizzato (centri, ambulatori, scuole).
L’Assistente Sanitario, se formato e operante su prescrizione o protocollo, può somministrare un vaccino in piena legalità.
3. L’esperienza pandemica ha confermato tutto questo
Durante il periodo COVID, in molte regioni italiane, gli Assistenti Sanitari sono stati formalmente autorizzati alla somministrazione dei vaccini.
Non si è trattato di un atto eccezionale, ma di una piena applicazione delle competenze previste dal DM 69/1997, finalmente valorizzate.
Le delibere regionali, le linee guida ministeriali e le prassi aziendali hanno mostrato che l’AS può:
eseguire la somministrazione vaccinale,
compilare schede e monitorare le reazioni avverse,
educare la popolazione,
gestire flussi di chiamata e presa in carico vaccinale.
4. L’atto vaccinale è tecnico-operativo, non clinico-decisionale
Alcuni sostengono che vaccinare significhi prendere decisioni cliniche e che, pertanto, solo chi ha autonomia clinica (medico/infermiere) possa farlo.
Questo ragionamento non considera che:
l’atto vaccinale, quando previsto da piani pubblici, non richiede diagnosi né personalizzazione terapeutica;
le eventuali controindicazioni sono valutate prima della seduta vaccinale da personale medico;
l’AS opera su prescrizione o protocollo, in piena coerenza con il suo profilo.
Non si tratta di un atto “meccanicistico”, ma nemmeno di un atto clinico in senso stretto.
È un atto tecnico-sanitario, eseguibile da un professionista abilitato, formato e responsabile, quale è l’Assistente Sanitario.
5. Non è un “assistente infermiere”: è un professionista sanitario
L’equivoco più grave è considerare l’Assistente Sanitario una figura subordinata, assimilabile a operatori di supporto (es. OSS).
Falso.
L’AS è:
laureato triennale,
iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP,
professionista sanitario autonomo ai sensi della Legge 251/2000.
Confonderlo con un “assistente dell’infermiere” è un errore culturale e giuridico, che alimenta la marginalizzazione delle professioni sanitarie della prevenzione.
6. Conclusioni: basta con la cultura delle esclusioni
L’Assistente Sanitario ha pieno diritto e legittimità ad agire nel campo vaccinale, se:
il suo intervento è previsto da piani sanitari o protocolli operativi;
è formato e abilitato;
opera in contesti organizzati e integrati.
In un Paese che ha bisogno di potenziare la prevenzione, escludere l’AS significa sabotare la sanità pubblica.
Proposta finale
Le aziende sanitarie devono valorizzare il ruolo operativo dell’AS.
Gli ordini professionali devono difendere la piena legittimità delle competenze vaccinali dell’AS.
I colleghi infermieri e medici dovrebbero essere multiprofessionale, moderna e integrata.
La sanità pubblica non si difende negando competenze, ma riconoscendo valore alle professionalità che da sempre operano per la salute collettiva.
