La sentenza del Tribunale di Milano riaccende il caso delle carenze di personale e degli infermieri impiegati sistematicamente in mansioni inferiori. I risarcimenti bastano a fermare gli abusi? E quali conseguenze può avere il sovraccarico sulla sicurezza dei pazienti e sulla prevenzione delle infezioni ospedaliere?
Il caso Niguarda: una sentenza importante che apre interrogativi ancora più grandi
Quanto vale la dignità professionale di un infermiere? Quanto valgono anni di demansionamento, turni estenuanti, riposi negati e responsabilità assistenziali esercitate in condizioni di costante pressione psicofisica?
E soprattutto, quanto deve costare a un’azienda sanitaria violare sistematicamente i diritti dei propri dipendenti prima che diventi realmente conveniente rispettarli?
Sono interrogativi che emergono con forza dalla sentenza n. 4493 del 30 settembre 2026, con la quale il Tribunale del lavoro di Milano ha condannato l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per le condizioni lavorative subite da nove infermieri del reparto di Cardiologia 1-2.
Il giudice Luigi Pazienza ha riconosciuto l’esistenza di un ambiente lavorativo stressogeno, caratterizzato da carenza strutturale di personale, impiego sistematico degli infermieri in mansioni proprie degli operatori sociosanitari, violazioni dei riposi e frequenti modifiche delle turnazioni.
La condanna prevede un risarcimento di 500 euro netti per ciascuna mensilità del primo anno considerato e 800 euro per ogni mensilità successiva, nei periodi riconosciuti ai singoli lavoratori. Il Tribunale ha inoltre ordinato all’azienda di adottare misure organizzative per affrontare le criticità accertate e garantire il rispetto dei riposi.
Secondo una ricostruzione giornalistica, l’ammontare complessivo dei risarcimenti supererebbe i 206.000 euro, ai quali si aggiungono 22.000 euro di spese legali, oltre agli accessori. Il totale dei risarcimenti non è tuttavia indicato espressamente nel dispositivo della sentenza.
Si tratta di un pronunciamento significativo, che riconosce diritti troppo spesso sacrificati in nome delle esigenze organizzative.
Ma una domanda rimane aperta: questi risarcimenti sono realmente sufficienti a scoraggiare il ripetersi di comportamenti analoghi?
La questione non riguarda soltanto il Niguarda. Interessa l’intero Servizio sanitario nazionale e impone una riflessione sul rapporto tra organizzazione del lavoro, dignità professionale, tutela della salute e sicurezza delle cure.
Quando la carenza di personale diventa un sistema organizzativo
La situazione descritta nella sentenza restituisce l’immagine di un reparto con 36 posti letto, di cui 12 ad alta intensità assistenziale, assistiti ordinariamente da circa cinque infermieri durante il turno mattutino e quattro nei turni pomeridiani e notturni.
Durante la notte mancava sistematicamente il personale OSS.
Gli infermieri erano quindi chiamati a svolgere attività di igiene personale, rifacimento dei letti e altri compiti propri del personale di supporto, oltre a garantire le prestazioni infermieristiche connesse alla complessità clinica dei pazienti.
La carenza di personale non era compensata attraverso interventi organizzativi risolutivi, ma attraverso il ricorso continuativo alle risorse professionali già disponibili.
Le criticità riguardavano anche riposi soppressi, turni modificati con preavvisi estremamente ridotti, fino a cinque notti consecutive e impiego di personale proveniente da altre unità operative.
Particolarmente significativo è un episodio richiamato nella sentenza: un’infermiera proveniente dal Centro Ustioni, destinata temporaneamente alla Cardiologia, non disponeva dell’accesso al sistema informatico utilizzato per la terapia. Una collega si sarebbe così trovata a gestire da sola la terapia di 24 pazienti.
Non siamo davanti alla semplice difficoltà di coprire un turno.
Il giudice ha accertato criticità organizzative ripetute nel tempo, conosciute dall’azienda e documentate attraverso testimonianze, timbrature, comunicazioni e segnalazioni.
Il problema emerge quando la carenza di personale cessa di rappresentare un’emergenza eccezionale e diventa una condizione strutturale, compensata attraverso il sacrificio continuativo dei lavoratori.
Un’organizzazione sanitaria non può considerarsi efficiente soltanto perché riesce a mantenere aperti i reparti, se quella continuità viene garantita comprimendo sistematicamente i diritti, le competenze e la salute dei professionisti.
Il vero problema economico: quanto risparmia l’azienda e quanto costa il danno?
La sentenza apre un tema che merita un confronto nazionale: il rapporto tra i costi necessari per assicurare un’organizzazione corretta e le conseguenze economiche derivanti dalle violazioni.
Assumere personale, garantire la presenza degli OSS, rispettare i riposi, organizzare turnazioni sostenibili e assicurare un’adeguata formazione comporta inevitabilmente dei costi.
Si tratta però di investimenti necessari al corretto funzionamento del servizio sanitario.
Quando questi investimenti non vengono effettuati, le conseguenze ricadono frequentemente su chi lavora.
Gli infermieri diventano la risorsa attraverso la quale vengono compensate carenze che dovrebbero trovare risposta nelle scelte organizzative.
Il problema è che il costo di queste carenze non compare necessariamente nei bilanci aziendali.
Non viene contabilizzata la perdita di serenità personale. Non compare come voce di spesa il riposo sacrificato. Non viene quantificato immediatamente l’impoverimento della professionalità causato dal mancato esercizio delle proprie competenze.
E soprattutto non è facilmente misurabile il rischio assistenziale derivante da un’organizzazione che costringe i professionisti a lavorare in condizioni di sovraccarico.
Una precisazione è necessaria: la sentenza Niguarda non dimostra che l’azienda abbia ottenuto un risparmio superiore agli importi risarcitori. Per affermarlo occorrerebbe una valutazione economica documentata, che confronti le spese non sostenute per il personale con l’intero costo delle violazioni e delle misure correttive.
Tuttavia, l’assenza di questa quantificazione non elimina la questione.
Se il costo economico di una condanna viene percepito come inferiore a quello necessario per correggere stabilmente un’organizzazione illegittima, il rischio è che il demansionamento continui a essere considerato una soluzione gestionale sostenibile.
Il problema è particolarmente delicato nella sanità pubblica, dove le risorse non sono destinate a generare profitto commerciale, ma a garantire prestazioni e tutelare il diritto costituzionale alla salute.
In questo contesto, il mancato investimento nell’organizzazione può trasformarsi in un costo differito, scaricato prima sui lavoratori e successivamente sul sistema sanitario.
Cinquecento o ottocento euro al mese: basta questo a risarcire anni di demansionamento?
Il riconoscimento economico disposto dal Tribunale di Milano rappresenta indubbiamente un risultato importante per i nove infermieri.
Tuttavia, il valore del ristoro merita una riflessione più approfondita.
La perdita della dignità professionale non coincide necessariamente con una perdita retributiva. Un infermiere può continuare a percepire regolarmente lo stipendio e, contemporaneamente, subire una compromissione del proprio ruolo, delle proprie competenze e delle possibilità di crescita professionale.
Può essere costretto a svolgere attività inferiori al proprio inquadramento, rinunciando al tempo necessario per esercitare pienamente le funzioni qualificanti della professione.
Può affrontare un progressivo logoramento psicofisico, determinato dall’impossibilità di recuperare le energie, dalla pressione delle responsabilità cliniche e dalla continua imprevedibilità della vita lavorativa.
Può perdere occasioni familiari, relazionali e personali che nessun pagamento successivo potrà materialmente restituire.
È proprio questa dimensione a rendere complessa la quantificazione del danno.
Il risarcimento deve compensare le conseguenze concretamente dimostrate della violazione, ma non sempre il loro significato umano e professionale può essere rappresentato adeguatamente da una somma mensile.
Nel caso Niguarda il giudice ha considerato complessivamente il danno da demansionamento e quello derivante dalle violazioni dei turni e dei riposi, riconoscendo che le conseguenze dello stress possono peggiorare con il protrarsi dell’esposizione.
È un criterio significativo, perché attribuisce rilevanza alla durata delle condizioni nocive.
Ma resta la questione di fondo.
Il risarcimento dovrebbe rappresentare il riconoscimento effettivo del danno subito, non trasformarsi in un importo che l’organizzazione può considerare il prezzo sostenibile della violazione.
Non significa pretendere che i giudici introducano arbitrariamente somme punitive. La quantificazione deve rispettare i criteri giuridici applicabili e la prova dei pregiudizi.
Significa, invece, chiedere che tutte le dimensioni del danno realmente subito vengano adeguatamente considerate e che il sistema disponga di strumenti capaci di prevenire le violazioni, anziché intervenire soltanto quando queste si sono protratte per anni.
Demansionamento infermieristico: la responsabilità assistenziale non giustifica la sostituzione degli OSS
Il tema del demansionamento richiede particolare chiarezza, soprattutto alla luce delle interpretazioni che ancora circolano nelle aziende sanitarie.
L’infermiere è un professionista sanitario responsabile dell’assistenza generale infermieristica, come stabilito dal D.M. 739/1994.
Il suo ruolo comprende l’identificazione dei bisogni assistenziali, la pianificazione, la gestione e la valutazione degli interventi, la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, la prevenzione delle malattie e l’educazione sanitaria.
Per l’espletamento delle proprie funzioni, il profilo professionale prevede espressamente che l’infermiere si avvalga, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
Il ruolo dell’OSS è distinto.
Il nuovo profilo, definito dall’Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 e recepito con DPCM 25 marzo 2025, attribuisce all’operatore sociosanitario attività finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, al benessere e all’autonomia della persona assistita, nonché all’igiene, alla sicurezza e al comfort degli ambienti di vita e di cura.
Le due figure collaborano all’interno del processo assistenziale, ma questa integrazione non comporta l’intercambiabilità delle rispettive qualificazioni professionali.
La responsabilità infermieristica nella pianificazione e nella valutazione dell’assistenza non può essere utilizzata come giustificazione per assegnare stabilmente agli infermieri le attività esecutive del personale di supporto assente.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio attraverso diverse pronunce, tra cui l’ordinanza n. 12128/2025 e l’ordinanza n. 87/2026.
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che la prevalenza quantitativa delle attività infermieristiche non è sufficiente, da sola, a escludere il demansionamento.
L’assegnazione a mansioni inferiori, nel pubblico impiego contrattualizzato, può essere giustificata soltanto entro precise condizioni, legate a esigenze oggettive e al carattere marginale oppure meramente occasionale di tali attività.
Non può diventare una prassi sistematica per compensare la carenza strutturale di OSS.
La differenza è sostanziale.
Un intervento eccezionale reso necessario dalla situazione concreta non equivale all’organizzazione permanente di un reparto nella quale l’infermiere viene utilizzato come sostituto del personale di supporto.
Il secondo scenario compromette la coerenza tra inquadramento e mansioni, svaluta la professionalità e sottrae risorse qualificate alle funzioni clinico-assistenziali.
Ma esiste un ulteriore aspetto che rende il problema ancora più grave: il tempo sottratto alle attività infermieristiche può tradursi in minore capacità di prevenire eventi avversi e complicanze, comprese le infezioni correlate all’assistenza.
Il ruolo dell’infermiere nella prevenzione delle ICA: la professionalità sottratta alla sicurezza dei cittadini
Il demansionamento infermieristico non rappresenta soltanto una violazione dei diritti del lavoratore.
Può diventare anche un problema di sicurezza sanitaria.
Tra le responsabilità fondamentali dell’infermiere rientra la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, comunemente indicate con l’acronimo ICA.
Si tratta di infezioni acquisite durante l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, che possono verificarsi negli ospedali, nelle strutture residenziali e negli altri contesti di cura.
Le ICA rappresentano una delle principali sfide per la sicurezza dei pazienti, perché possono determinare complicanze, prolungamento delle degenze, ricorso a ulteriori terapie, incremento dei costi sanitari e, nei casi più gravi, decessi.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel rapporto globale sulla prevenzione e il controllo delle infezioni pubblicato nel 2024, evidenzia che una quota rilevante delle ICA è prevenibile attraverso programmi strutturati di prevenzione, controllo e applicazione delle buone pratiche assistenziali.
In questo sistema, l’infermiere svolge una funzione essenziale.
La prevenzione delle ICA non consiste semplicemente nel mantenere puliti gli ambienti o nell’eseguire procedure igieniche.
Richiede competenze cliniche, capacità di valutazione del rischio, applicazione di protocolli basati sulle evidenze, monitoraggio dei dispositivi invasivi, riconoscimento precoce dei segni di infezione e collaborazione con l’équipe multidisciplinare.
L’infermiere concorre all’attuazione delle precauzioni standard e aggiuntive, alla corretta igiene delle mani nei momenti indicati, alla gestione dei cateteri venosi e urinari, alla prevenzione delle infezioni associate ai dispositivi medici e all’osservazione delle condizioni cliniche che possono segnalare una complicanza infettiva.
Partecipa inoltre alle attività di sorveglianza, alla segnalazione delle criticità, alla formazione degli operatori e all’applicazione dei programmi aziendali di prevenzione e controllo delle infezioni.
Sono attività che richiedono tempo, attenzione, aggiornamento e continuità assistenziale.
Quando un infermiere viene sistematicamente distolto dalle proprie funzioni per compensare l’assenza del personale di supporto, non viene compromesso soltanto il suo diritto professionale: viene ridotta anche la disponibilità di tempo e attenzione per attività fondamentali di prevenzione e sicurezza.
Questo non significa che ogni situazione di demansionamento produca automaticamente un’infezione, né che le ICA siano imputabili esclusivamente agli infermieri.
La prevenzione del rischio infettivo è una responsabilità organizzativa e multidisciplinare, alla quale partecipano tutti gli operatori secondo le rispettive competenze.
Significa però riconoscere che la corretta distribuzione del lavoro è una condizione importante per consentire a ciascun professionista di contribuire efficacemente alla sicurezza delle cure.
Quando mancano tempo e personale, il rischio infettivo può aumentare
Le conseguenze del sovraccarico infermieristico sulla qualità dell’assistenza non sono soltanto oggetto di rivendicazioni sindacali.
Esiste una letteratura scientifica che ha esaminato le associazioni tra dotazioni infermieristiche, ambiente di lavoro, assistenza omessa e infezioni correlate all’assistenza.
Una revisione sistematica pubblicata sul *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety* ha analizzato 54 studi sul rapporto tra personale sanitario e infezioni correlate all’assistenza. Una quota rilevante delle ricerche ha rilevato associazioni statisticamente significative tra le variabili relative agli organici infermieristici e il rischio di infezioni.
Più recentemente, uno studio pubblicato sul *Journal of Clinical Nursing* nel 2025 ha esaminato il rapporto tra ambiente di lavoro, dotazione infermieristica, straordinari, adesione all’igiene delle mani e infezioni ospedaliere.
I risultati hanno evidenziato associazioni tra condizioni organizzative più favorevoli, migliore adesione all’igiene delle mani e minore rischio di ICA.
Lo studio, di natura osservazionale, non consente di stabilire automaticamente un rapporto causale valido per ogni singola struttura. Contribuisce però a rafforzare un principio importante: la qualità dell’organizzazione infermieristica è una componente della prevenzione del rischio infettivo.
Quando il carico di lavoro aumenta oltre le risorse disponibili, cresce il rischio che alcune attività vengano ritardate, interrotte o non eseguite nei tempi appropriati.
Questo fenomeno viene spesso descritto nella letteratura internazionale come *missed nursing care*, ovvero assistenza infermieristica necessaria ma omessa, ritardata o incompleta.
Sul piano clinico, le conseguenze possono interessare la sorveglianza dei dispositivi invasivi, la rivalutazione dei bisogni, l’osservazione dei segni precoci di deterioramento, l’educazione del paziente e l’applicazione sistematica delle misure di prevenzione.
È un rischio che deve essere valutato attraverso dati clinici e organizzativi, non soltanto attraverso il numero dei pazienti presenti in reparto.
Un’organizzazione che richiede all’infermiere di svolgere contemporaneamente le proprie attività professionali e quelle del personale di supporto aumenta il carico complessivo e può compromettere la continuità dell’attenzione clinica.
Non basta quindi chiedere agli infermieri di rispettare protocolli, procedure e raccomandazioni scientifiche.
Bisogna garantire loro le condizioni organizzative necessarie per applicarli correttamente.
La prevenzione delle ICA non può dipendere soltanto dalla buona volontà degli operatori
Nella sanità italiana si parla frequentemente di qualità assistenziale, gestione del rischio clinico e prevenzione delle infezioni.
Le aziende adottano procedure, organizzano corsi di formazione, definiscono protocolli e promuovono campagne per migliorare l’adesione alle misure preventive.
Sono iniziative indispensabili.
Ma la formazione perde parte della propria efficacia quando l’organizzazione quotidiana impedisce ai professionisti di applicare sistematicamente quanto appreso.
Un infermiere può conoscere perfettamente le indicazioni per la gestione di un catetere venoso centrale, le procedure per prevenire le infezioni urinarie associate a catetere e le precauzioni necessarie per limitare la trasmissione dei microrganismi.
Tuttavia, quelle conoscenze devono poter essere tradotte in comportamenti assistenziali concreti.
Servono tempi adeguati, materiali disponibili, ambienti organizzati, personale formato e carichi di lavoro sostenibili.
L’Istituto Superiore di Sanità, richiamando i requisiti fondamentali dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni, include tra i fattori organizzativi anche il carico di lavoro, le risorse di personale e l’occupazione dei posti letto.
Non si tratta quindi di aspetti marginali.
Un’organizzazione sanitaria che investe nella prevenzione delle ICA deve necessariamente interrogarsi anche sulle condizioni nelle quali il personale eroga le prestazioni.
La sicurezza non si costruisce soltanto attraverso la produzione di documenti e procedure.
Si costruisce mettendo i professionisti nelle condizioni di rispettarli.
La legge 24/2017: la sicurezza delle cure è un diritto dei cittadini
Il collegamento tra organizzazione del lavoro e sicurezza dei pazienti trova un fondamento esplicito nella normativa italiana.
L’articolo 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisce che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e viene perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.
La stessa disposizione prevede che la sicurezza si realizzi anche attraverso la prevenzione e la gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
Il riferimento alle risorse organizzative è decisivo.
La sicurezza delle cure non può essere considerata esclusivamente una responsabilità individuale del professionista che si trova accanto al letto del paziente.
Dipende anche dalle decisioni di chi pianifica gli organici, organizza i turni, assegna il personale e stabilisce le condizioni operative del servizio.
Se una struttura sanitaria conosce una condizione di carenza organizzativa e non adotta misure adeguate per affrontarla, il problema non riguarda soltanto il rapporto contrattuale con i dipendenti.
Può assumere rilevanza anche rispetto agli obblighi di prevenzione e gestione del rischio assistenziale.
La sentenza Niguarda richiama proprio il legame tra condizioni lavorative degli infermieri e qualità del servizio erogato.
Il giudice sottolinea come affaticamento, pressione organizzativa e difficoltà nel mantenere costante l’attenzione assumano particolare rilievo in un’attività nella quale un errore o una valutazione non adeguata possono avere conseguenze importanti sulla salute di un’altra persona.
È un principio che merita di essere esteso alla riflessione sulla prevenzione delle ICA.
Occorre però distinguere chiaramente le due dimensioni.
La sentenza accerta le criticità organizzative e i pregiudizi subiti dagli infermieri; non accerta che tali criticità abbiano causato specifiche infezioni correlate all’assistenza nel reparto interessato.
L’associazione tra condizioni organizzative e rischio infettivo emerge dalle evidenze scientifiche generali, non da un accertamento epidemiologico specifico effettuato nella controversia Niguarda.
Questa distinzione è necessaria per mantenere il rigore dell’analisi.
Ma non riduce l’importanza della domanda che dovrebbe porsi qualsiasi direzione sanitaria: quali attività di prevenzione possono essere compromesse quando i professionisti non dispongono del tempo necessario per esercitare pienamente le proprie competenze?
La dignità dell’infermiere e la sicurezza del cittadino sono due diritti collegati
Esiste una tendenza culturale a considerare le rivendicazioni degli infermieri come una questione interna alla categoria professionale.
Il demansionamento viene talvolta presentato come un problema di mansioni. La richiesta di organici adeguati viene interpretata come una rivendicazione occupazionale. Il rispetto dei riposi diventa una questione di gestione del personale.
Questa lettura è riduttiva.
La professione infermieristica svolge una funzione essenziale nella tutela della salute pubblica.
Il suo esercizio richiede competenze specifiche, autonomia professionale, capacità di valutazione e responsabilità cliniche.
Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche, aggiornato nel 2025, attribuisce particolare rilievo alla sicurezza delle cure, alla prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e alla corretta integrazione del personale di supporto nel processo assistenziale.
L’articolo 34 richiama espressamente la partecipazione dell’infermiere al governo clinico e ai percorsi di prevenzione e gestione del rischio.
L’articolo 39 riguarda la pianificazione, la supervisione e la verifica delle attività degli operatori di supporto, secondo i diversi livelli di responsabilità.
Queste disposizioni confermano una distinzione fondamentale: organizzare e valutare l’assistenza non equivale a utilizzare indistintamente professionisti con qualificazioni differenti.
La collaborazione è una risorsa quando consente a ogni figura di esercitare correttamente le proprie competenze.
Diventa invece un problema quando serve a compensare stabilmente le carenze di personale attraverso la sostituzione impropria dei ruoli.
Per questo motivo, la lotta contro il demansionamento non può essere considerata una questione di prestigio professionale fine a sé stessa.
Difendere il corretto esercizio della professione infermieristica significa anche difendere la qualità dell’assistenza ricevuta dai cittadini.
Risarcimenti e prevenzione: perché la sola condanna economica potrebbe non bastare
La vicenda Niguarda pone un problema che riguarda l’efficacia del sistema delle tutele.
Il risarcimento del danno interviene generalmente dopo che la violazione si è verificata e dopo che il lavoratore ha intrapreso un percorso giudiziario.
Nel frattempo, le condizioni organizzative possono essersi protratte per anni.
È necessario considerare anche che non tutti i lavoratori coinvolti in situazioni analoghe avviano un contenzioso.
Le ragioni possono essere molteplici: timore di conseguenze sul rapporto lavorativo, difficoltà nel raccogliere documentazione, costi, durata del procedimento o semplice sfiducia nella possibilità di ottenere tutela.
Il rischio è quindi che soltanto una parte delle violazioni venga effettivamente portata davanti a un giudice.
Se un’azienda affronta un numero limitato di cause e continua a operare senza modificare le criticità strutturali, la funzione preventiva della tutela giudiziaria può risultare insufficiente.
Questo non significa che i giudici siano liberi di stabilire risarcimenti punitivi in assenza di una specifica base normativa.
La giurisprudenza italiana, anche attraverso la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16601/2017, riconosce la possibile funzione deterrente della responsabilità civile, ma mantiene precisi requisiti di legalità e prevedibilità per le misure di carattere punitivo.
Il risarcimento deve dunque essere ancorato ai danni giuridicamente rilevanti e ai criteri applicabili.
La questione richiede perciò un intervento più ampio.
Servono strumenti efficaci per accertare tempestivamente le violazioni, assicurare la rimozione delle condizioni organizzative illegittime e verificare l’attuazione dei provvedimenti.
Nel caso Niguarda, il giudice ha infatti disposto anche misure correttive.
È un elemento essenziale: la sentenza non deve essere letta come una semplice liquidazione economica del passato, ma anche come un ordine rivolto all’organizzazione affinché affronti le criticità accertate.
La vera verifica sarà comprendere se quelle misure verranno effettivamente realizzate.
Una condanna che risarcisce il lavoratore ma non riesce a impedire il ripetersi delle violazioni rischia di lasciare irrisolto il problema che ha prodotto il danno.
Quando paga l’azienda pubblica, chi risponde delle scelte organizzative?
Nelle aziende sanitarie pubbliche emerge un ulteriore interrogativo.
Le somme destinate ai risarcimenti rappresentano un costo per l’ente sanitario, sostenuto nell’ambito della gestione delle risorse pubbliche.
Quelle stesse risorse sono destinate, in ultima analisi, al funzionamento dei servizi e alla tutela della salute dei cittadini.
Si determina così una situazione che merita attenzione: il sistema sanitario può trovarsi a sostenere economicamente le conseguenze di carenze organizzative che avrebbe dovuto prevenire.
Per questo è legittimo interrogarsi anche sulle responsabilità gestionali.
Chi era a conoscenza delle criticità? Quali segnalazioni erano state ricevute? Quali valutazioni sono state effettuate? Quali interventi sono stati programmati e perché non sono risultati sufficienti?
Non è corretto attribuire automaticamente responsabilità personali ai dirigenti sulla sola base di una condanna dell’azienda. Ogni eventuale responsabilità individuale, disciplinare o erariale deve essere accertata secondo i presupposti e le procedure previste dalla legge.
Ma è altrettanto importante evitare che il risarcimento venga considerato la conclusione amministrativa del problema.
Occorre verificare se le carenze erano prevedibili, se erano state formalmente segnalate e quali strumenti organizzativi avrebbero potuto essere adottati.
L’obiettivo non è individuare un responsabile a ogni costo.
È impedire che situazioni analoghe vengano riprodotte senza un reale processo di miglioramento.
Anche il costo delle ICA deve entrare nella valutazione delle scelte organizzative
Quando si discute di risorse infermieristiche e personale di supporto, l’analisi economica non dovrebbe fermarsi al costo delle assunzioni.
Dovrebbe considerare anche il valore della prevenzione.
Un’infezione correlata all’assistenza può comportare ulteriori accertamenti, trattamenti antibiotici, prolungamento della degenza, maggiore complessità assistenziale e aumento del consumo di risorse.
Nei casi più gravi può determinare conseguenze permanenti o morte.
Non tutte le ICA sono prevenibili e non è possibile attribuire a una singola carenza organizzativa la responsabilità di un evento senza una specifica valutazione.
Tuttavia, l’OMS sottolinea che investire nei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni produce benefici sanitari ed economici rilevanti.
Questo significa che una corretta analisi dei costi aziendali dovrebbe considerare anche gli effetti della prevenzione del rischio clinico.
Risparmiare sull’organizzazione del personale può apparire vantaggioso nel breve periodo, ma un eventuale peggioramento degli esiti assistenziali comporterebbe costi aggiuntivi per il sistema sanitario e, soprattutto, danni potenzialmente gravi per i cittadini.
Non è possibile affermare, sulla base della sentenza, che al Niguarda si sia verificato un aumento delle ICA per effetto del demansionamento.
È però corretto sostenere che la prevenzione delle infezioni rappresenta una delle attività la cui efficacia dipende anche dalla disponibilità di professionisti adeguatamente formati e da condizioni di lavoro compatibili con le esigenze cliniche.
Il costo delle ICA, così come quello degli altri eventi avversi, dovrebbe dunque rientrare nelle valutazioni di qualità, sicurezza ed efficienza organizzativa.
La vera efficienza sanitaria non consiste nello spendere meno per il personale a prescindere dalle conseguenze, ma nell’utilizzare correttamente le risorse per garantire cure appropriate, sicure e sostenibili.
Il ruolo dei sindacati: difendere gli infermieri significa tutelare anche i pazienti
La vicenda Niguarda dimostra quanto sia importante documentare tempestivamente le criticità organizzative.
Il demansionamento sistematico, la carenza di personale, la compressione dei riposi e le modifiche improvvise dei turni non devono essere affrontati soltanto attraverso vertenze individuali, quando ormai il danno si è consolidato.
La tutela sindacale dovrebbe assumere una funzione preventiva.
Questo significa promuovere verifiche sugli organici effettivamente presenti, sulla distribuzione delle competenze, sulle turnazioni e sul rispetto dei riposi.
Significa inoltre chiedere che le aziende analizzino concretamente il rapporto tra carichi assistenziali, personale disponibile ed esiti di sicurezza, comprese le attività di prevenzione delle ICA.
La valutazione non dovrebbe limitarsi al numero degli infermieri presenti rispetto ai posti letto, ma considerare complessità clinica, intensità assistenziale, presenza di personale di supporto, competenze disponibili, formazione e continuità delle cure.
Anche gli indicatori relativi alle infezioni correlate all’assistenza, all’adesione alle misure preventive, agli eventi avversi e all’assistenza omessa possono contribuire a comprendere la qualità dell’organizzazione.
Le segnalazioni dei professionisti devono essere considerate strumenti di prevenzione e miglioramento, non semplici manifestazioni di insoddisfazione.
In questo senso, il Codice deontologico FNOPI del 2025, all’articolo 37, richiama il dovere dell’infermiere di segnalare agli organi competenti le situazioni organizzative in contrasto con i principi, i valori e le norme della professione, attivandosi per proporre soluzioni alternative.
Le organizzazioni sindacali, gli RLS, gli organismi aziendali di prevenzione e le direzioni sanitarie dovrebbero concorrere, nell’ambito delle rispettive competenze, a individuare e affrontare tempestivamente queste criticità.
La sicurezza degli operatori e quella dei pazienti non sono obiettivi contrapposti.
Sono componenti dello stesso sistema di tutela.
La dignità professionale non può diventare una voce di bilancio
La sentenza Niguarda rappresenta un passaggio importante nel riconoscimento dei danni derivanti da demansionamento, carenze organizzative e stress lavorativo.
Ma il suo significato non dovrebbe esaurirsi negli importi riconosciuti ai ricorrenti.
La questione è più profonda e riguarda il modello di sanità che si intende garantire.
Un sistema sanitario che chiede agli infermieri competenze sempre più elevate, responsabilità cliniche complesse e costante aggiornamento scientifico non può contemporaneamente considerarli una risorsa generica da impiegare stabilmente per compensare le carenze di personale di supporto.
Non può pretendere la massima attenzione professionale senza garantire condizioni organizzative compatibili con quella responsabilità.
Non può promuovere la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e la sicurezza dei pazienti senza interrogarsi sul tempo realmente disponibile per le attività cliniche e preventive.
E non può considerare il pagamento di un risarcimento come un’alternativa all’obbligo di correggere condizioni di lavoro illegittime.
La dignità professionale dell’infermiere non è un costo aziendale da comprimere. È una componente essenziale della qualità e della sicurezza del servizio sanitario.
È necessario che i danni effettivamente subiti dai professionisti ricevano una valutazione giuridica completa e adeguata, ma è altrettanto necessario che le violazioni abbiano conseguenze organizzative concrete.
Se il demansionamento viene riconosciuto soltanto dopo anni e le aziende continuano a operare secondo gli stessi modelli, il problema non può considerarsi risolto.
Occorre un sistema nel quale la prevenzione delle violazioni sia più efficace della loro gestione successiva.
Perché il vero obiettivo non dovrebbe essere ottenere un risarcimento dopo anni di sacrifici.
Dovrebbe essere evitare che quei sacrifici vengano imposti.
E perché ogni ora di lavoro infermieristico sistematicamente sottratta alle funzioni professionali qualificanti rappresenta anche una risorsa che potrebbe non essere pienamente disponibile per la sorveglianza clinica, la prevenzione delle complicanze e la sicurezza delle cure.
Il punto non è soltanto quanto costa demansionare un infermiere. È quanto rischia di costare alla sanità, ai professionisti e ai cittadini un’organizzazione che considera il demansionamento una risposta ordinaria alle proprie carenze.
Finché questa domanda non troverà una risposta concreta nelle scelte gestionali, negli strumenti di prevenzione e nell’effettività delle tutele, il rischio è che il prezzo delle disfunzioni organizzative continui a essere pagato dalle stesse persone: gli infermieri che lavorano e i cittadini che hanno diritto a cure sicure.
Fonti normative, giurisprudenziali e scientifiche
Giurisprudenza:[Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 30 settembre 2026 – testo integrale](https://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2026/10/21/SENTENZA_TRIBUNALE_DI_MILANO_N._4493_2026_-_N._R.G._00003932_2025_DEPOSITO_MINUTA_01_10_2026__PUBBLICAZIONE_30_09_2026-1.pdf); Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ordinanze n. 12128/2025, n. 87/2026 e n. 22458/2026; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16601/2017.
Normativa professionale: D.M. 739/1994; articolo 52 del D.Lgs. 165/2001; [DPCM 25 marzo 2025, revisione del profilo OSS](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/06/21/25A03429/sg); articoli 2087 e 1226 del Codice civile; D.Lgs. 81/2008; [legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;24); [Codice deontologico FNOPI 2025](https://www.fnopi.it/norme-e-codici/deontologia/).
**Prevenzione delle ICA:** [Organizzazione Mondiale della Sanità, Global Report on Infection Prevention and Control 2024](https://www.who.int/publications/i/item/9789240103986); [Istituto Superiore di Sanità, Prevenzione e controllo delle infezioni](https://www.epicentro.iss.it/prevenzione-controllo-infezioni/informazioni-generali); [Ministero della Salute, Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza](https://www.salute.gov.it/new/it/tema/malattie-infettive/sorveglianza-delle-infezioni-correlate-allassistenza/).
**Letteratura scientifica:** [Hospital Staffing and Health Care-Associated Infections: A Systematic Review of the Literature](https://www.jointcommissionjournal.com/article/S1553-7250%2817%2930538-X/fulltext); [Al-Ghraiybah et al., Effect of Nursing Practice Environment, Nurse Staffing, Overtime and Hand Hygiene on Hospital-Acquired Infections, Journal of Clinical Nursing, 2025](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39710617/).
Nota editoriale: l’articolo costituisce un approfondimento critico basato su una sentenza di primo grado e sulle evidenze disponibili al 21 ottobre 2026. L’eventuale impugnazione non è stata verificata. Non vengono attribuite al Niguarda infezioni correlate all’assistenza o vantaggi economici che non risultano accertati nella pronuncia.
