Un lavoratore assunto con la qualifica di infermiere generico, agiva in giudizio rappresentando di aver prestato le superiori mansioni proprie dell’infermiere professionale nel periodo di assegnazione al Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera e chiedeva il riconoscimento del trattamento economico della fascia relativa agli infermieri professionali.
La Corte di Cassazione nel rigettare lo specifico motivo di ricorso proposto dal dipendente, ha osservato che qualora il contenuto e le mansioni di una qualifica discendano dalla legge professionale in ordine al possesso di un determinato titolo di studio per l’esercizio di una professione, non può considerarsi utile ai fini del conseguimento di una tale qualifica (superiore)
1″espletamento di mansioni che la legge professionale stessa riservi esclusivamente a chi è in possesso di quello specifico titolo di studio, atteso che, con riferimento alla disciplina dettata dal codice civile (art. 2116), l’attività eventualmente svolta si pone come illecita perchè in violazione di norme imperative attinenti all’ordine pubblico e poste a tutela della generalità dei cittadini non già del prestatore di lavoro.
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