La legge italiana sull’IA rimette al medico la decisione nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica assistiti dall’intelligenza artificiale. Ma lo stesso ordinamento riconosce autonomia decisionale alle altre professioni sanitarie e la stessa legge 132/2025 prevede servizi di IA rivolti ai “professionisti sanitari”. Nel frattempo, il Parlamento discute formulazioni che chiamano direttamente in causa competenze e responsabilità professionali.
L’intelligenza artificiale è ormai uno strumento accessibile a una platea vastissima.
Un sistema generativo può analizzare documenti, riassumere studi, confrontare informazioni, elaborare dati e produrre in pochi secondi risposte su argomenti estremamente complessi. Anche in materia sanitaria.
Ma proprio questa facilità di accesso porta con sé un equivoco: ottenere una risposta non significa possedere automaticamente le conoscenze necessarie per valutarne attendibilità, limiti e applicabilità.
Ed è probabilmente questo uno dei punti centrali del rapporto tra intelligenza artificiale e professioni sanitarie.
La stessa risposta non produce la stessa competenza
Un cittadino, uno studente, un infermiere, un fisioterapista o un medico possono interrogare lo stesso sistema.
Ciò che cambia non è soltanto la domanda posta alla macchina. Cambia soprattutto il patrimonio di conoscenze attraverso il quale viene interpretata la risposta.
Un professionista formato nella materia può riconoscere più facilmente un’informazione incompatibile con le evidenze disponibili, una conclusione incompleta, una generalizzazione impropria oppure un dato formalmente corretto ma non applicabile alla situazione concreta.
Questo elemento è particolarmente importante perché i sistemi generativi possono produrre contenuti plausibili ma inesatti. La letteratura scientifica continua perciò a indicare la supervisione umana e la capacità di verificare criticamente gli output come elementi essenziali nell’impiego sanitario dell’IA.
Allo stesso tempo, sarebbe sbagliato rappresentare l’intelligenza artificiale soltanto come un rischio.
Una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nel febbraio 2026, basata su 50 studi relativi a diagnosi e triage, ha rilevato che la collaborazione tra professionisti sanitari e grandi modelli linguistici può migliorare alcune misure di accuratezza diagnostica rispetto al professionista utilizzato da solo. Gli stessi autori, però, sottolineano importanti limiti metodologici degli studi disponibili e la necessità di validazioni nel mondo reale prima di generalizzare i risultati.
Il punto, quindi, non è stabilire se l’IA sia alternativamente migliore o peggiore del professionista.
È comprendere chi la utilizza, per quale attività, con quali competenze, quale capacità di verifica e quale responsabilità sull’esito finale.
L’Europa parla di alfabetizzazione, competenza e sorveglianza umana
Anche il quadro europeo si muove in questa direzione.
L’articolo 4 dell’AI Act, nella versione consolidata dopo le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2026/1744, prevede che fornitori e deployer adottino misure finalizzate a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA delle persone che utilizzano i sistemi per loro conto, tenendo conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione, formazione e contesto nel quale l’IA viene utilizzata.
La norma chiarisce però anche un aspetto importante: questo obbligo non significa dover garantire uno specifico livello individuale di alfabetizzazione per ogni singolo utilizzatore.
Per i sistemi classificati ad alto rischio, l’AI Act costruisce inoltre un modello di sorveglianza umana nel quale chi controlla il sistema deve poter comprenderne capacità e limiti, interpretarne correttamente l’output, riconoscere il rischio di automation bias e, quando necessario, ignorare o modificare il risultato prodotto dall’IA. L’articolo 26 prevede inoltre che la sorveglianza sia assegnata a persone dotate delle necessarie competenze, formazione e autorità. Queste disposizioni seguono il calendario di applicazione progressiva previsto dallo stesso regolamento per i diversi sistemi ad alto rischio.
Il principio è comunque evidente: la supervisione umana non può essere ridotta alla semplice presenza di un essere umano davanti alla macchina.
In sanità, la capacità di supervisionare presuppone inevitabilmente la capacità di comprendere la materia sulla quale il sistema sta fornendo il proprio supporto.
Automation bias e rischio di impoverimento delle competenze
Un altro problema riguarda il rapporto che nel tempo potrebbe instaurarsi tra professionista e algoritmo.
Una revisione sistematica pubblicata nel luglio 2026 ha individuato, accanto ai possibili benefici in termini di efficienza e supporto decisionale, fenomeni di automation bias, cioè la tendenza ad affidarsi eccessivamente al risultato prodotto dal sistema, e il possibile rischio di deskilling professionale.
La prudenza è necessaria: gli stessi autori precisano che gran parte delle evidenze disponibili è ancora osservazionale, sperimentale, simulata o concettuale. Non sarebbe quindi corretto affermare che l’impiego dell’IA determini inevitabilmente una perdita di competenze.
La questione, tuttavia, esiste.
Più uno strumento diventa capace di produrre rapidamente una soluzione plausibile, più acquista valore la capacità del professionista di domandarsi: è corretta? È applicabile? Manca qualcosa? Su quali dati si basa? Rientra nel mio campo di competenza?
È questa capacità critica, non il semplice accesso alla tecnologia, a distinguere l’utilizzo professionale dall’utilizzo inconsapevole.
La legge italiana e il riferimento esclusivo alla professione medica
È a questo punto che entra in gioco la legge 23 settembre 2025, n. 132, che disciplina diversi aspetti dell’intelligenza artificiale nell’ordinamento italiano.
L’articolo 7 riguarda specificamente l’uso dell’IA in ambito sanitario e di disabilità.
Il comma 5 stabilisce che i sistemi di IA costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e precisa che la decisione «è sempre rimessa agli esercenti la professione medica».
La scelta legislativa è quindi reale e testuale.
Da qui nasce però una questione interpretativa.
Diagnosi medica e decisioni terapeutiche rientranti nelle competenze della professione medica non possono essere trasferite ad altri professionisti per il semplice fatto che venga utilizzata un’intelligenza artificiale.
Ma la disposizione parla anche, più ampiamente, di prevenzione e cura, due ambiti nei quali l’ordinamento attribuisce competenze e responsabilità anche ad altre professioni sanitarie.
La domanda diventa allora: come deve essere interpretato quel riferimento alla decisione medica quando l’IA viene utilizzata a supporto di un’attività che appartiene invece al campo autonomo di un’altra professione sanitaria?
Non è possibile affermare, sulla sola base dell’articolo 7, che la legge abbia eliminato o subordinato le competenze autonome riconosciute alle altre professioni.
Si può però rilevare che la formulazione pone un problema di coordinamento interpretativo e normativo con il resto dell’ordinamento professionale.
La stessa legge sull’IA parla anche di “professionisti sanitari”
C’è un elemento della legge 132/2025 che rende questa domanda ancora più interessante.
L’articolo 10 introduce nel decreto-legge n. 179/2012 un nuovo articolo 12-bis dedicato all’intelligenza artificiale nel settore sanitario e prevede una piattaforma nazionale affidata ad AGENAS.
La norma distingue espressamente i servizi erogati dalla piattaforma: da un lato servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita, attraverso suggerimenti non vincolanti; dall’altro servizi destinati ai medici nella pratica clinica quotidiana, anch’essi attraverso suggerimenti non vincolanti.
È una distinzione lessicale che merita attenzione.
La stessa legge che all’articolo 7 utilizza il riferimento esclusivo agli esercenti la professione medica riconosce quindi, all’articolo 10, che sistemi di IA possono fornire supporto anche alla più ampia categoria dei professionisti sanitari.
Questo non permette automaticamente di concludere che i due articoli siano giuridicamente incompatibili.
Dimostra però che il legislatore distingue, all’interno dello stesso testo normativo, il medico dal più ampio insieme dei professionisti sanitari e prevede per questi ultimi un rapporto diretto con sistemi di supporto basati sull’intelligenza artificiale.
L’autonomia infermieristica non nasce con l’intelligenza artificiale
Per comprendere il problema occorre ricordare quale sia oggi il quadro professionale.
La legge n. 42 del 1999 stabilisce che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici e dai codici deontologici, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze.
La legge n. 251 del 2000 stabilisce poi espressamente che le professioni infermieristiche e ostetriche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva. La medesima legge riconosce forme di autonomia, secondo i rispettivi campi, anche alle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Per l’infermiere il DM n. 739 del 1994 individua inoltre una responsabilità specifica sull’assistenza generale infermieristica e gli attribuisce l’identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, la formulazione degli obiettivi e la pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale.
L’intelligenza artificiale, quindi, non crea questa autonomia.
La incontra.
Nel 2026 il legislatore ha nuovamente richiamato capacità decisionali e autonomia infermieristica
A questo quadro si è aggiunto un elemento recentissimo.
Il decreto legislativo 3 febbraio 2026, n. 17, entrato in vigore il 27 febbraio, ha recepito la normativa europea sui requisiti minimi di formazione dell’infermiere responsabile dell’assistenza generale.
Tra le competenze formative vengono richiamate le capacità decisionali, la conoscenza delle innovazioni tecniche relative all’assistenza sanitaria e infermieristica e la capacità di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie, pianificarle, organizzarle e prestarle.
Anche questo decreto non disciplina l’intelligenza artificiale.
Il suo rilievo è un altro: nel 2026 il legislatore continua a utilizzare espressamente categorie come capacità decisionale, innovazione tecnica e autonomia infermieristica.
Di conseguenza, l’interrogativo sull’articolo 7 della legge 132/2025 diventa ancora più preciso: quando l’IA supporta una decisione appartenente all’ambito infermieristico, come si raccorda la formulazione sulla decisione medica con questa autonomia professionale?
Utilizzare l’IA non significa acquisire le competenze di un’altra professione
La distinzione è fondamentale.
Un sistema tecnologico non dovrebbe essere confuso con la competenza che attraverso quello strumento viene esercitata.
Un infermiere che utilizza un sistema di IA non acquisisce per questo competenze mediche.
Allo stesso modo, l’impiego di un algoritmo nella pianificazione dell’assistenza non trasforma automaticamente una decisione infermieristica in una decisione medica.
Quando una decisione appartiene alla competenza medica, la titolarità di quella decisione resta in capo al medico, ferme restando le eventuali responsabilità proprie degli altri professionisti e soggetti coinvolti.
Quando invece l’IA viene impiegata in attività appartenenti al campo di responsabilità di un’altra professione sanitaria, emerge il problema di individuare con chiarezza chi valuta l’output e chi assume la decisione professionale conseguente.
È questa distinzione tra tecnologia utilizzata e competenza esercitata che assume rilievo nel nuovo scenario.
FNOPI aveva già posto il problema di norme, competenze e responsabilità
FNOPI non è rimasta estranea al dibattito sull’intelligenza artificiale.
Il 10 aprile 2024, durante un’audizione alla Commissione Lavoro della Camera, la Federazione sostenne la necessità di introdurre armonicamente le tecnologie digitali nei processi sanitari, adeguando le normative di riferimento e sviluppando nuovi profili di competenze e responsabilità dei professionisti. Nella stessa sede sottolineò la necessità di accompagnare e governare i processi di redistribuzione delle competenze e di sviluppare adeguate capacità digitali.
Nel gennaio 2025 FNOPI intervenne nuovamente sul tema della sanità digitale sostenendo la centralità delle professioni infermieristiche nel nuovo modello di assistenza digitale e chiedendo una definizione chiara dei campi nei quali utilizzare le terapie digitali.
Il 20 gennaio 2026, durante l’esame del DDL C.2700 sulle professioni sanitarie, la presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli ha inoltre collegato esplicitamente la ridefinizione di ruoli e responsabilità all’impatto crescente dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale e ha chiesto maggiore chiarezza sugli ambiti di esercizio e sui livelli di autonomia professionale.
Nelle fonti pubbliche consultate fino al 16 settembre 2026, tuttavia, non emerge una richiesta FNOPI specificamente formulata come proposta di modifica dell’articolo 7, comma 5, della legge 132/2025.
È una distinzione importante.
La Federazione ha pubblicamente posto il problema generale del rapporto tra IA, normativa, competenze e responsabilità; non risulta invece, nelle fonti pubbliche esaminate, una proposta testuale FNOPI diretta a sostituire il riferimento alla professione medica contenuto nell’articolo 7.
Il DDL C.2700 porta l’IA dentro la riforma delle competenze professionali
Il tema è nel frattempo entrato nel disegno di legge C.2700, presentato dal Governo nel novembre 2025 e dedicato alla riforma delle professioni sanitarie e alla responsabilità professionale.
L’articolo 4 del testo include, tra i criteri della delega, l’aggiornamento delle competenze rispetto ai nuovi bisogni e alle nuove tecnologie, la certificazione delle competenze e la definizione di una strategia per la gestione dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario.
Il dato significativo è che l’IA viene quindi collocata all’interno di una disposizione dedicata alle competenze professionali del personale sanitario, non esclusivamente alla professione medica.
Il fascicolo degli emendamenti pubblicato dalla Commissione Affari sociali il 3 marzo 2026 consente poi di osservare come il problema sia stato formulato anche in termini ancora più espliciti.
L’emendamento 4.30 parla di “professionista sanitario”
L’emendamento 4.30 Zanella proponeva di specificare che l’intelligenza artificiale fosse utilizzata come strumento di supporto e non sostitutivo del «giudizio clinico da parte del professionista sanitario».
Il dato da osservare non è soltanto il contenuto politico della proposta.
È soprattutto la terminologia utilizzata: professionista sanitario, e non esclusivamente medico.
L’emendamento costituisce quindi una prova documentale del fatto che, durante l’esame parlamentare della riforma, la questione del soggetto professionale che utilizza e interpreta l’IA è stata formalmente posta.
Non è però una norma vigente.
L’emendamento 4.38 introduce il tema della responsabilità professionale
Ancora più esplicito è l’emendamento 4.38 Sportiello, Marianna Ricciardi, Quartini e Di Lauro, che proponeva di precisare che la strategia sull’IA «non esoneri il professionista sanitario dalla responsabilità decisionale e professionale».
Anche in questo caso il soggetto indicato è il professionista sanitario.
La formulazione è particolarmente significativa perché unisce tre concetti che nella futura regolazione dell’IA sanitaria saranno difficili da separare: utilizzo dello strumento, decisione e responsabilità.
E compare anche la formazione specifica sull’IA
Nel medesimo fascicolo parlamentare l’emendamento 4.39, a firma Loizzo, Giagoni, Matone e Pretto, propone l’attivazione di corsi regionali sulla digitalizzazione della sanità pubblica finalizzati anche all’acquisizione di competenze nell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale applicati alla sanità.
È un altro tassello interessante.
Il dibattito parlamentare non riguarda soltanto chi utilizzerà l’IA, ma anche quale preparazione sarà necessaria per utilizzarla professionalmente.
Ed è esattamente qui che torna il problema iniziale: avere accesso a uno strumento non equivale a saperne valutare correttamente l’output.
Il linguaggio infermieristico entra nel Fascicolo sanitario elettronico
Va inoltre corretta una numerazione riportata nella precedente versione di questo articolo.
La proposta relativa al linguaggio standardizzato infermieristico non è l’emendamento 4.45, ma il 4.46 Lancellotta.
Il testo propone di promuovere un linguaggio standardizzato infermieristico con elementi progressivamente integrabili nel Fascicolo sanitario elettronico, collegandolo alle finalità indicate dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 4, tra le quali rientra anche la strategia sull’intelligenza artificiale.
Non significa che l’emendamento disciplini direttamente l’IA infermieristica.
Evidenzia però il rapporto sempre più stretto tra dati infermieristici strutturati, interoperabilità digitale, competenze professionali e sistemi algoritmici.
Il DDL C.2700 non è ancora legge
Anche sullo stato dell’iter è necessaria precisione.
Il 3 marzo 2026 la Commissione non registrò il deposito delle proposte in quella stessa giornata: comunicò invece che alla scadenza del termine del 23 febbraio erano state presentate 298 proposte emendative.
Successivamente l’esame è proseguito e la Commissione ha svolto ulteriori sedute e votazioni, anche nei mesi di maggio, luglio e il 14 luglio 2026.
La scheda parlamentare ufficiale continua a indicare il C.2700 come in corso di esame in Commissione. Gli emendamenti citati in questo articolo devono pertanto essere considerati per ciò che documentano nel dibattito parlamentare e non come disposizioni già entrate nell’ordinamento.
Parallelamente, nel luglio 2026 è stato trasmesso alle Camere anche l’Atto del Governo n. 421, relativo all’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act europeo in specifici ambiti. Si tratta di un percorso normativo distinto, che conferma comunque come l’attuazione della disciplina italiana ed europea sull’intelligenza artificiale sia tuttora in evoluzione.
Una questione normativa ancora aperta
A questo punto i dati normativi possono essere messi uno accanto all’altro.
L’articolo 7 della legge 132/2025 rimette al medico la decisione nei processi sanitari assistiti dall’IA.
La legge 42/1999 e la legge 251/2000 riconoscono però campi autonomi di attività e responsabilità alle professioni sanitarie.
Il DM 739/1994 attribuisce all’infermiere responsabilità proprie nella pianificazione, gestione e valutazione dell’assistenza.
Il D.Lgs. 17/2026 richiama capacità decisionali, innovazione tecnica e individuazione autonoma delle cure infermieristiche necessarie.
E la stessa legge 132/2025 prevede una piattaforma di IA che eroga servizi di supporto non soltanto ai medici, ma anche ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita.
Il quadro non consente di concludere automaticamente che una norma abbia annullato l’altra.
Consente però di porre una domanda giuridicamente concreta:
quando un sistema di intelligenza artificiale viene utilizzato a supporto di una decisione appartenente al campo autonomo di una professione sanitaria diversa da quella medica, chi è il titolare della valutazione finale e della relativa responsabilità professionale?
Le possibili letture normative
Una possibile interpretazione dell’articolo 7 è che il riferimento alla decisione medica debba essere letto limitatamente alle decisioni che, per natura e competenza, appartengono alla professione medica.
Un’altra lettura può attribuire alla formulazione una portata più ampia nei processi espressamente indicati dalla norma, rendendo necessario chiarire il rapporto con le autonomie riconosciute alle altre professioni.
Anche un eventuale intervento legislativo potrebbe tecnicamente seguire strade differenti: specificare meglio il campo delle decisioni mediche oppure utilizzare, laddove appropriato, il concetto più generale di professionista sanitario competente, salvaguardando contemporaneamente le competenze proprie di ciascuna professione.
Sono opzioni diverse, sulle quali spetta al legislatore compiere le proprie scelte.
Il dato già documentabile è che il problema terminologico e professionale è entrato formalmente nel dibattito parlamentare.
La competenza diventa ancora più importante quando la risposta è facile da ottenere
Dietro il problema normativo rimane infine una questione culturale.
L’intelligenza artificiale rende l’accesso alle informazioni enormemente più semplice.
Ma non trasferisce automaticamente all’utilizzatore la preparazione necessaria per giudicare quelle informazioni.
Sapere utilizzare professionalmente l’IA significherà quindi molto più che imparare a formulare un buon prompt.
Significherà conoscere la materia abbastanza bene da riconoscere un errore.
Verificare le fonti.
Comprendere quando una risposta apparentemente convincente non è applicabile.
Riconoscere i propri limiti professionali.
Sapere quando occorre il contributo di un’altra professione.
E soprattutto comprendere che la disponibilità di una risposta algoritmica non trasferisce alla macchina la responsabilità professionale di chi decide di utilizzarla.
È probabilmente questo il vero valore della preparazione culturale nell’era dell’intelligenza artificiale.
Non essere semplicemente capaci di ottenere una risposta.
Essere sufficientemente competenti da capire quanto quella risposta valga.
Il nodo infermieristico
Per la professione infermieristica il problema assume quindi una forma molto concreta.
L’infermiere possiede già un proprio campo di attività e responsabilità.
Il legislatore continua a riconoscergli capacità decisionali e autonomia nell’assistenza.
FNOPI ha pubblicamente collegato innovazione tecnologica, aggiornamento normativo, competenze e responsabilità professionali.
La legge italiana sull’IA, nello stesso tempo, utilizza sia la categoria del medico sia quella più ampia del professionista sanitario.
E nel procedimento parlamentare sulla riforma delle professioni sanitarie sono già comparse proposte che collegano espressamente IA, giudizio e responsabilità al professionista sanitario.
La domanda finale, dunque, non riguarda una competizione tra professioni.
Riguarda la coerenza tra competenza, tecnologia e responsabilità.
Perché l’intelligenza artificiale può elaborare una risposta.
Può suggerire una soluzione.
Può mettere in relazione una quantità di dati impossibile da gestire nello stesso tempo da una persona.
Ma quando quella risposta entra in un processo sanitario rimane necessario stabilire chi possiede le conoscenze per interpretarla, quale professionista è competente per quella specifica decisione e chi ne assume la responsabilità.
Ed è su questo terreno che diritto sanitario, professioni e intelligenza artificiale stanno appena cominciando a incontrarsi.
