La lezione del Consiglio di Stato e i rischi per il Servizio sanitario
La sanità pubblica italiana ricorre sempre più spesso a società partecipate per gestire servizi strategici: diagnostica, informatica, CUP, manutenzioni, logistica, fino alla fornitura di personale sanitario.
Ma una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. 20 gennaio 2026, n. 436) impone una riflessione profonda: partecipazione pubblica non significa automaticamente controllo pubblico.
Una distinzione tutt’altro che formale, con effetti concreti sul funzionamento del SSN, sulla trasparenza e sui diritti dei lavoratori.
Partecipazione pubblica ≠ controllo pubblico
Il Consiglio di Stato chiarisce che:
una società può essere partecipata da enti pubblici anche in misura maggioritaria;
ma non è “a controllo pubblico” se manca un potere effettivo di indirizzo e influenza dominante.
Il controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), esiste solo se:
un ente pubblico esercita un controllo solitario, oppure
più enti esercitano un controllo congiunto reale, fondato su atti, accordi o comportamenti coordinati.
👉 La semplice somma delle quote non basta.
👉 Conta la realtà dei fatti, non l’etichetta giuridica.
Perché questo principio è decisivo in sanità
Nel settore sanitario questa distinzione incide su almeno quattro nodi strutturali.
1. Esternalizzazioni e “sanità parallela”
Molte Aziende sanitarie regionali operano tramite:
società in house,
fondazioni,
consorzi,
società miste pubblico-private.
Se però il controllo pubblico non è concreto ed effettivo, queste strutture:
non sono pienamente soggette alle regole del settore pubblico,
possono operare come soggetti quasi-privati pur gestendo funzioni sanitarie essenziali.
Il rischio è la creazione di una sanità parallela, formalmente pubblica ma sostanzialmente sottratta a controlli stringenti.
2. Personale sanitario: tutele e diritti
La qualificazione della società ha effetti diretti su:
regime giuridico del personale,
contratti applicati,
modalità di reclutamento.
Una società partecipata ma non controllata:
non applica il pubblico impiego,
può usare contratti meno tutelanti,
elude principi di imparzialità e concorso.
👉 Infermieri e operatori sanitari rischiano di lavorare nel perimetro del SSN senza le garanzie del SSN.
3. Trasparenza, anticorruzione e controlli
Se manca il controllo pubblico:
si attenuano gli obblighi di trasparenza,
diminuisce il perimetro di intervento di ANAC,
si riduce la responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti.
In sanità questo significa meno tracciabilità su:
nomine,
appalti,
consulenze,
gestione delle risorse pubbliche.
4. Programmazione e responsabilità istituzionale
Il modello delle società partecipate, se non realmente controllate, consente agli enti pubblici di:
spostare funzioni fuori dall’azienda sanitaria,
ridurre la responsabilità diretta,
frammentare la governance del sistema.
La sentenza richiama invece a un principio chiave:
chi governa la sanità deve anche risponderne pienamente.
La sanità alla prova del “controllo effettivo”
Il Consiglio di Stato afferma che il controllo pubblico può emergere anche da:
comportamenti concludenti,
concertazione tacita,
indizi gravi, precisi e concordanti.
Questo apre uno spazio decisivo:
per verifiche concrete,
per contenziosi mirati,
per iniziative sindacali e istituzionali fondate sui fatti.
Non basta dichiarare che una società è “pubblica”: bisogna dimostrarlo nei processi decisionali reali.
Conclusioni: una sentenza che parla alla sanità
Questa pronuncia non è solo tecnica.
È un richiamo politico e istituzionale a:
rafforzare la governance pubblica del SSN,
evitare scorciatoie societarie,
tutelare lavoratori e cittadini.
Per la sanità pubblica italiana la posta in gioco è chiara:
👉 o il pubblico controlla davvero, oppure non è più davvero pubblico.

