Nel lavoro sanitario il mutamento dell’attività lavorativa avviene raramente attraverso un formale “cambio di mansione”. Più spesso si realizza per aggiunta progressiva di compiti, giustificata da carenze di organico, urgenze assistenziali o scelte organizzative.
Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la forma non conta.
Ciò che rileva è l’attività effettivamente svolta e il conseguente mutamento del profilo di rischio, non solo per il lavoratore, ma anche per il paziente e per il sistema di cura.
In questo contesto, il tema non può essere ridotto al solo demansionamento: l’aggiunta non governata di mansioni incide direttamente sul rischio clinico e sul rischio clinico-infettivo, rendendo il DVR uno snodo centrale di responsabilità organizzativa.
1. Infermiere come professione intellettuale e governo del processo assistenziale
L’infermiere è una professione sanitaria intellettuale, come riconosciuto dalla normativa che ha superato il mansionario e valorizzato autonomia e responsabilità professionale.
L’assenza di un mansionario rigido, tuttavia, non equivale ad assenza di limiti organizzativi.
L’autonomia professionale implica governo del processo assistenziale, capacità decisionale e responsabilità clinica. Proprio per questo, l’utilizzo dell’infermiere come risposta strutturale a carenze di organico, attraverso l’aggiunta sistematica di compiti non valutati, non rappresenta integrazione funzionale, ma alterazione dell’equilibrio organizzativo.
2. Aggiunta di mansioni e modifica reale del rischio
Non è necessario un formale cambio di ruolo affinché sorgano obblighi giuridici. È sufficiente che, accanto alle attività proprie della professione, vengano richieste attività ulteriori, diverse per contenuto, carico fisico ed esposizione biologica.
In ambito sanitario ciò avviene frequentemente attraverso:
attività continuative di igiene e mobilizzazione del paziente;
movimentazione manuale ripetuta;
gestione diretta dell’incontinenza;
contatto biologico prolungato;
copertura stabile di funzioni carenti di altre figure.
Anche se il profilo professionale resta formalmente invariato, il rischio cambia.
L’alterazione del profilo di rischio giuridicamente rilevante non deriva da attività meramente occasionali o episodiche, ma dall’aggiunta sistematica, ripetuta o strutturale di compiti ulteriori, tale da modificare in modo concreto e apprezzabile l’organizzazione del lavoro e l’esposizione ai rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il DVR come strumento di prevenzione clinica, non solo lavoristica
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è un atto meramente amministrativo. In sanità è uno strumento che incide direttamente sulla sicurezza delle cure.
Un DVR che:
descrive mansioni astratte;
non intercetta attività aggiuntive;
non valuta carichi cumulativi;
non rivede il rischio biologico;
non è semplicemente incompleto: è inadeguato a governare il rischio clinico e clinico-infettivo.
L’aggiunta di mansioni costituisce una modifica organizzativa significativa che impone la rielaborazione immediata del DVR, anche in assenza di un cambio formale di ruolo.
4. Rischio clinico: dalla fatica all’errore sistemico
Il rischio clinico non nasce dall’errore individuale isolato, ma dalle condizioni organizzative in cui il professionista opera.
L’aggiunta non valutata di mansioni determina:
aumento della fatica fisica e mentale;
riduzione dell’attenzione;
frammentazione del processo assistenziale;
minore capacità di sorveglianza clinica.
In questo contesto, l’errore diventa prevedibile, e quindi giuridicamente imputabile non al singolo operatore, ma all’organizzazione.
5. Rischio clinico-infettivo: esposizione cumulativa e ICA
Il rischio clinico-infettivo rappresenta uno dei punti più critici e sottovalutati.
L’aumento delle attività a diretto contatto con il paziente, se non valutato e governato, comporta:
maggiore esposizione a patogeni;
incremento del rischio di contaminazione crociata;
aumento del rischio di infezioni correlate all’assistenza.
Se il DVR non rivaluta:
il rischio biologico;
le misure di prevenzione;
i DPI;
i tempi di esposizione;
la cumulatività delle attività;
la violazione non è solo lavoristica, ma prevenzionistica e clinica.
Tale incremento non va inteso in termini di causalità deterministica dell’evento avverso, ma come aumento del rischio relativo e prevedibile, secondo i principi della medicina legale e della gestione del rischio clinico, riconducibile a condizioni organizzative non adeguatamente valutate e governate.
6. Demansionamento come effetto, non come fulcro
L’aggiunta sistematica di compiti non valutati può anche configurare demansionamento qualitativo o sovraccarico funzionale. Tuttavia, questo rappresenta un effetto possibile, non il cuore del problema.
Il fulcro resta la responsabilità dell’organizzazione che:
altera il profilo di rischio;
non lo governa;
espone lavoratori e pazienti a rischi prevedibili.
7. Responsabilità organizzativa e sicurezza delle cure
Nel diritto sanitario contemporaneo, la sicurezza del lavoratore e quella del paziente sono inscindibili.
Un DVR non aderente al lavoro reale:
perde la funzione preventiva;
perde la funzione difensiva in giudizio;
espone l’azienda a responsabilità per colpa organizzativa.
In questo quadro, l’infermiere non è un soggetto da contenere, ma una risorsa critica di sicurezza.
Conclusioni
Quando il lavoro reale cambia e il DVR resta fermo, non si è di fronte a una mera irregolarità documentale, ma a una falla del sistema di prevenzione e della sicurezza delle cure.
L’aggiunta di mansioni, se non valutata e governata, altera il rischio clinico e clinico-infettivo, rendendo l’organizzazione responsabile di condizioni prevedibili di errore e danno.
Non è solo una questione di demansionamento.
È una questione di sicurezza, responsabilità e qualità dell’assistenza.
Alfio Stiro Infermiere
Direttore NurseNews

