Il DVR come atto giuridicamente vincolante
Nel sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è un atto interno privo di rilevanza esterna, ma un atto giuridicamente vincolante che cristallizza l’organizzazione del lavoro, individua i rischi e attribuisce precise responsabilità al datore di lavoro.
L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi e redigere il DVR. L’art. 28 impone che tale valutazione sia globale e documentata, riferita alle mansioni effettivamente svolte e non a quelle astrattamente previste.
Ne consegue che un DVR che non rappresenta il lavoro reale è giuridicamente viziato.
2. Mansione formale, mansione effettiva e rischio giuridico
In ambito sanitario, la discrepanza tra mansione contrattuale e attività concretamente svolta è un fenomeno strutturale. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, ciò che rileva non è la qualifica formale, ma la prestazione lavorativa effettiva.
La giurisprudenza costante afferma che:
la valutazione del rischio deve riferirsi alla mansione concretamente esercitata;
l’assegnazione a compiti diversi incide direttamente sulla valutazione del rischio;
l’omessa o falsa rappresentazione nel DVR configura responsabilità datoriale.
Nel momento in cui il DVR descrive un infermiere come addetto ad attività sedentarie, mentre l’organizzazione lo impiega attivamente in reparto o in attività assistenziali complesse, si produce una alterazione del presupposto tecnico-giuridico della prevenzione.
3. MAPO e movimentazione dei pazienti: profili di responsabilità
L’indice MAPO è uno strumento tecnico previsto per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti. Tuttavia, il suo utilizzo assume rilevanza giuridica solo se aderente alla realtà organizzativa.
Dichiarare nel DVR:
assenza di movimentazione;
presenza di personale di supporto strutturalmente insufficiente;
utilizzo teorico di ausili non sempre disponibili;
integra una valutazione incompleta o non veritiera, in violazione degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
In caso di patologia muscolo-scheletrica o infortunio, tale incoerenza può costituire elemento probatorio a carico del datore di lavoro.
4. Demansionamento e DVR: intreccio tra sicurezza e diritto del lavoro
Il DVR può assumere rilievo anche sul piano del demansionamento.
Ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore deve essere adibito a mansioni equivalenti. Quando il DVR descrive attività inferiori rispetto al profilo professionale, non si limita a fotografare un’organizzazione: la legittima.
In ambito sanitario, la riduzione impropria delle funzioni infermieristiche non è asettica, perché:
incide sull’identità professionale;
produce stress lavoro-correlato (art. 28);
altera l’esposizione al rischio clinico e organizzativo.
Il DVR che normalizza il demansionamento diventa quindi un documento potenzialmente lesivo.
5. Lavoratori ex legge 68/99: coerenza documentale e tutela rafforzata
Per i lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999, la valutazione del rischio assume una funzione rafforzata.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la compatibilità tra mansione e condizioni di salute, in coerenza con quanto dichiarato:
in sede di sorveglianza sanitaria;
nei rapporti con INAIL;
nel DVR.
Qualsiasi discrasia tra dichiarazioni esterne e organizzazione reale configura una contraddizione documentale che può essere rilevante sotto il profilo amministrativo e giudiziario.
6.Nuove figure di supporto e trasferimento del rischio
L’introduzione di nuove figure di supporto non chiaramente delimitate sul piano normativo produrrà un effetto distorsivo nella valutazione del rischio e del riachio infettivo.
Attribuire nel DVR attività assistenziali a figure non pienamente definite:
riduce artificialmente il rischio dell’infermiere;
sposta implicitamente responsabilità;
crea zone grigie di imputazione giuridica.
Il DVR non può essere utilizzato per compensare carenze organizzative o normative.
7. Valore probatorio del DVR in sede contenziosa
In ambito giudiziario, il DVR assume valore di prova documentale qualificata.
Un DVR incoerente può essere utilizzato:
dal lavoratore;
dall’INAIL;
dal giudice;
per ricostruire l’organizzazione del lavoro e individuare omissioni prevenzionistiche.
In tal senso, il DVR non tutela automaticamente il datore di lavoro: lo espone, se non è aderente alla realtà.
8. Diritto di accesso e possibilità di contestazione
Il lavoratore ha diritto di accesso al DVR e può:
richiederne copia;
verificarne la congruità;
contestarne le incongruenze;
utilizzarlo come strumento di tutela della salute e della dignità professionale.
Il DVR è parte integrante del sistema di garanzia pubblica della salute nei luoghi di lavoro.
Nel Servizio sanitario nazionale, il DVR è un atto di responsabilità pubblica.
Quando aderisce al lavoro reale, è strumento di prevenzione.
Quando lo falsifica o lo semplifica, diventa fonte di rischio giuridico.
La domanda non è se il DVR sia formalmente redatto.
La domanda è se sia giuridicamente e sanitariamente vero.
Redazione NurseNews.eu
