Rodica Gram, 56 anni, è deceduta nella casa di riposo Ida Zuzzi di San Michele al Tagliamento dopo aver accusato sintomi compatibili con un possibile infarto. La Procura di Pordenone indaga su un’infermiera di 54 anni che, secondo l’ipotesi accusatoria, non avrebbe attivato tempestivamente i soccorsi. L’autopsia dovrà chiarire le cause della morte e l’eventuale nesso tra le omissioni contestate e il decesso.
Venezia – Aveva avvertito un dolore ai denti che si irradiava verso il torace, accompagnato da una fastidiosa sensazione di nodo alla gola. Sintomi che l’avevano preoccupata al punto da farle temere un infarto e chiedere aiuto a una collega infermiera. Poche ore dopo, Rodica Gram, operatrice sociosanitaria di 56 anni, è morta durante il proprio turno di lavoro.
La tragedia si è consumata domenica 18 ottobre 2026 all’interno della casa di riposo Ida Zuzzi di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia.
Una morte improvvisa che ha profondamente colpito colleghi, familiari e ospiti della struttura e sulla quale la magistratura vuole fare piena luce.
La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un procedimento per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati un’infermiera di 54 anni, residente a Rivignano Teor, in provincia di Udine, in servizio nella stessa residenza per anziani.
Al centro dell’inchiesta non c’è soltanto la natura del malore, ma soprattutto la gestione della richiesta di aiuto e l’eventuale mancata attivazione tempestiva dell’assistenza medica.
La richiesta di aiuto e il mancato allarme: cosa emerge dalle indagini
Secondo quanto riportato dall’ANSA il 22 ottobre, Rodica Gram avrebbe manifestato sintomi potenzialmente riconducibili a un evento cardiaco acuto, rivolgendosi all’infermiera presente nella struttura per chiedere un consulto.
La collega, stando alla ricostruzione accusatoria, non avrebbe ritenuto necessario avvisare un medico né contattare il servizio di emergenza territoriale 118.
Un comportamento che la magistratura intende approfondire per verificare se vi sia stata una sottovalutazione della sintomatologia e se questa abbia avuto conseguenze determinanti sull’esito del malore.
Dopo la richiesta di aiuto, l’operatrice sociosanitaria avrebbe continuato a lavorare, fino al successivo improvviso collasso. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, le colleghe avrebbero quindi avviato le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore, e attivato i soccorsi. L’intervento del personale sanitario non è stato sufficiente a salvarle la vita.
Si tratta, naturalmente, di una ricostruzione ancora sottoposta a verifica giudiziaria.
Sarà necessario stabilire con precisione quando siano comparsi i primi sintomi, quali disturbi siano stati effettivamente riferiti, quale valutazione sia stata effettuata dall’infermiera e quanto tempo sia trascorso prima dell’attivazione dell’emergenza.
È proprio questa sequenza temporale che potrebbe assumere un’importanza decisiva nell’accertamento delle eventuali responsabilità.
Dolore ai denti, torace e nodo alla gola: sintomi che non devono essere sottovalutati
La vicenda impone una riflessione clinica che riguarda direttamente le competenze infermieristiche.
Un infarto miocardico acuto non si manifesta necessariamente con il classico dolore intenso al centro del torace. La sintomatologia può essere meno evidente e interessare anche mandibola, collo, braccia, schiena o regione epigastrica.
Le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2023 sulle sindromi coronariche acute sottolineano l’importanza di riconoscere anche i sintomi equivalenti al dolore toracico, evitando che presentazioni meno convenzionali ritardino la valutazione e il trattamento.
Anche l’Istituto Superiore di Sanità ricorda che il dolore toracico può essere lieve o persino assente, in particolare nelle donne, negli anziani e nelle persone con diabete.
Nel caso di Rodica Gram, l’associazione tra fastidio dentario irradiato verso il petto e sensazione di costrizione alla gola rappresentava dunque un insieme di manifestazioni meritevole di un’attenta valutazione, soprattutto considerando il timore espresso dalla stessa lavoratrice di essere colpita da un infarto.
Questo non significa che quei sintomi consentissero di formulare automaticamente una diagnosi di sindrome coronarica acuta. Significa, piuttosto, che una possibile emergenza cardiologica avrebbe dovuto essere presa in considerazione.
In presenza di sintomi sospetti, il principio clinico è preciso: non occorre avere la certezza diagnostica di un infarto per attivare i soccorsi.
La conferma diagnostica richiede accertamenti appropriati, tra cui elettrocardiogramma e valutazione dei biomarcatori cardiaci. L’attivazione dell’emergenza, invece, deve avvenire sulla base del sospetto clinico e della valutazione del rischio, senza attendere che le condizioni peggiorino.
La responsabilità infermieristica: il confine tra valutazione clinica e omissione
L’inchiesta solleva una questione delicata: quali responsabilità possono derivare dalla mancata attivazione di un medico o del servizio di emergenza quando una persona manifesta sintomi potenzialmente gravi?
L’infermiere è un professionista sanitario autonomo, chiamato a riconoscere situazioni di rischio, valutare i bisogni assistenziali, adottare gli interventi pertinenti alle proprie competenze e attivare le risorse necessarie.
La capacità di intercettare precocemente un possibile deterioramento delle condizioni cliniche è una componente fondamentale della professione.
Ma la valutazione delle responsabilità penali richiede un approfondimento ben diverso da quello necessario per individuare una condotta clinicamente prudente.
L’articolo 589 del Codice penale disciplina il reato di omicidio colposo, mentre l’articolo 40, secondo comma, stabilisce il principio secondo cui il mancato impedimento di un evento equivale a cagionarlo quando esista uno specifico obbligo giuridico di impedirlo.
Nel caso in esame sarà dunque necessario verificare la posizione giuridica dell’infermiera, la concreta condotta tenuta, l’eventuale violazione di regole cautelari e soprattutto il rapporto causale tra il comportamento contestato e la morte.
Non basta dimostrare che una telefonata al 118 non sia stata effettuata in un determinato momento. Occorre accertare, con il necessario rigore medico-legale e giuridico, se l’intervento omesso avrebbe potuto evitare il decesso secondo gli standard probatori richiesti nel processo penale.
L’esistenza di un’indagine non equivale alla dimostrazione di una colpa, così come la gravità dell’esito non costituisce, da sola, prova di un errore professionale.
L’infermiera coinvolta deve pertanto essere considerata innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.
Il Codice deontologico e il dovere di assistenza tra colleghi
Un aspetto particolarmente significativo riguarda il rapporto tra professionisti sanitari all’interno dello stesso ambiente lavorativo.
Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche del 2025 dedica specifica attenzione alla tutela dei colleghi.
L’articolo 15, relativo alla cura dei curanti, richiama il compito dell’infermiere di offrire supporto e assistenza ai colleghi, mentre l’articolo 16 sottolinea l’importanza di intervenire e segnalare prontamente situazioni di alterazione psicofisica di un professionista o di un altro operatore, in particolare durante l’esercizio delle sue funzioni.
Si tratta di principi che rafforzano l’importanza della solidarietà professionale e della capacità di riconoscere tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose.
Naturalmente, il richiamo al Codice deontologico non consente di attribuire automaticamente una responsabilità disciplinare o penale alla professionista indagata. L’applicazione di questi principi al singolo caso richiede la conoscenza delle circostanze effettive e della condotta concretamente tenuta.
La sicurezza nelle RSA: l’emergenza riguarda anche chi assiste
La morte di Rodica Gram pone un ulteriore interrogativo, che va oltre la posizione della singola infermiera.
Le strutture sociosanitarie sono organizzate per gestire tempestivamente anche le emergenze che colpiscono gli operatori durante il servizio?
Nelle residenze per anziani, l’attenzione organizzativa è naturalmente concentrata sulla salute e sulla sicurezza degli ospiti. Ma anche infermieri, OSS e altri lavoratori possono essere colpiti da eventi acuti che richiedono un intervento immediato.
L’articolo 45 del Decreto legislativo 81/2008 prevede che il datore di lavoro adotti le misure necessarie in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell’attività, delle dimensioni dell’organizzazione e delle persone presenti.
In questo contesto diventano fondamentali procedure chiare, personale formato, strumenti disponibili e modalità di comunicazione che consentano di attivare rapidamente i servizi esterni.
Le domande da porsi riguardano quindi anche l’organizzazione del lavoro: esistono procedure conosciute da tutti per i malori del personale? È chiaro chi debba chiamare i soccorsi? Gli operatori ricevono formazione periodica per riconoscere situazioni tempo-dipendenti? Sono previsti percorsi di intervento che non richiedano inutili passaggi autorizzativi?
Non vi sono, allo stato delle informazioni pubbliche, elementi sufficienti per sostenere che nella struttura Ida Zuzzi siano esistite carenze organizzative o violazioni delle norme sulla sicurezza.
Resta però un tema che merita attenzione generale: la gestione dell’emergenza non può dipendere esclusivamente dall’iniziativa individuale, ma deve essere sostenuta da un sistema organizzativo in grado di favorire decisioni rapide e appropriate.
Autopsia il 26 ottobre: sarà decisivo chiarire le cause della morte
La Procura di Pordenone ha disposto l’esame autoptico, programmato per lunedì 26 ottobre presso l’ospedale di Portogruaro.
Gli accertamenti sono stati affidati a due consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero: il medico legale Antonello Cirnelli e il cardiologo Paolo Ius.
L’autopsia dovrà chiarire la causa effettiva del decesso, verificare la compatibilità del quadro clinico con un evento cardiaco acuto e contribuire alla valutazione delle eventuali condotte alternative che avrebbero potuto modificare l’evoluzione del malore.
Saranno inoltre rilevanti gli elementi raccolti sulla successione degli eventi, sulle condizioni della donna prima del collasso e sulle modalità con cui è stata gestita la richiesta di assistenza.
Il nodo centrale rimane il rapporto tra il tempo trascorso, gli interventi eventualmente omessi e le concrete possibilità di evitare l’esito fatale.
Anche quando una patologia richiede un trattamento urgente, infatti, non è possibile affermare automaticamente che un intervento anticipato avrebbe certamente impedito la morte.
Una tragedia che impone riflessione, senza processi anticipati
Rodica Gram era una lavoratrice esperta, da anni impegnata nell’assistenza agli anziani, ricordata con affetto da quanti avevano condiviso con lei l’attività professionale.
La sua morte lascia un vuoto umano e professionale, oltre a interrogativi ai quali soltanto gli accertamenti potranno fornire risposte attendibili.
È necessario tutelare contemporaneamente due esigenze: il diritto dei familiari della vittima a conoscere quanto accaduto e quello dell’infermiera indagata a vedere valutata la propria condotta senza condanne preventive.
Per il mondo infermieristico, questa vicenda richiama un principio essenziale: riconoscere i segnali di una possibile emergenza, valutarli correttamente e attivare tempestivamente i soccorsi rappresenta una responsabilità professionale di particolare importanza.
La competenza infermieristica non consiste necessariamente nel formulare una diagnosi medica, ma anche nel comprendere quando una situazione richiede un livello di assistenza superiore e nel favorire l’accesso immediato alle cure.
La giustizia dovrà stabilire se, nel caso di Rodica Gram, vi siano state omissioni penalmente rilevanti e se abbiano contribuito causalmente al decesso.
Nel frattempo, la lezione generale è che davanti a sintomi compatibili con un evento cardiaco acuto il tempo non è un dettaglio organizzativo: è una componente fondamentale della sicurezza e della possibilità di cura.
Fonti verificate al 24 ottobre 2026: cronaca e indagine ; linee guida ESC e indicazioni ISS ; Codice deontologico FNOPI 2025 ; articoli 40 e 589 del Codice penale e articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 .
