Negli ultimi anni alcune Regioni hanno introdotto o promosso figure professionali ibride, come l’Assistente Infermiere, presentandole come soluzioni organizzative innovative per rispondere alla carenza di personale e all’aumento dei bisogni assistenziali.
Il dibattito pubblico, però, si è concentrato quasi esclusivamente su aspetti contrattuali e professionali, trascurando il nodo centrale: il rischio clinico come limite giuridico invalicabile.
Una domanda va posta con chiarezza:
le Regioni possono ridefinire le regole del rischio clinico fino a superare i principi europei di sicurezza delle cure?
La risposta, sul piano giuridico, è no.
Il rischio clinico non è una competenza regionale negoziabile
Le Regioni hanno ampia autonomia organizzativa, ma non operano in un vuoto normativo.
Ogni scelta in sanità è inserita in un sistema multilivello che comprende la Costituzione, l’ordinamento nazionale e i principi sovraordinati dell’Unione Europea in materia di:
sicurezza delle cure
tutela della persona vulnerabile
proporzionalità tra competenze, responsabilità e rischio
Non esiste una norma europea che descriva nel dettaglio come debba essere organizzato un reparto, ma esiste un impianto di principi vincolanti che non possono essere aggirati con una delibera regionale.
Il principio di non regressione della tutela
Nel diritto europeo opera un principio chiaro, anche se spesso ignorato nel dibattito sanitario:
una riorganizzazione non può comportare una riduzione del livello di tutela precedentemente garantito.
Applicato alla pratica assistenziale significa questo:
se un’attività che incide sulla sicurezza del paziente era svolta da una figura con una governance clinica piena, non può essere trasferita a una figura con formazione inferiore o ibrida senza garanzie equivalenti e verificabili.
Se tali garanzie non esistono, non siamo di fronte a un’innovazione, ma a una regressione della tutela.
Il rischio clinico come presupposto, non come conseguenza
Uno dei vizi più ricorrenti delle delibere regionali sulle figure ibride è l’impostazione concettuale del rischio clinico.
Viene trattato come una conseguenza eventuale, da gestire a posteriori, e non come un presupposto giuridico che limita l’organizzazione.
Nell’impostazione europea, invece, la sicurezza delle cure viene prima dell’organizzazione.
Se un modello:
frammenta la continuità clinica
diluisce le competenze
rende opaca la catena delle responsabilità
espone sistematicamente i pazienti fragili
quel modello è viziato all’origine, anche se formalmente legittimato.
Cambiare le parole non cambia la sostanza
Molte Regioni cercano di governare questa tensione attraverso il linguaggio:
“supporto” invece di attività clinicamente rilevanti
“collaborazione” invece di delega funzionale
“supervisione” invece di responsabilità effettiva
“integrazione” invece di sostituzione organizzativa
Ma nel diritto, soprattutto in quello europeo, conta la funzione reale, non l’etichetta.
Se una figura ibrida entra stabilmente nel percorso assistenziale, incide sui tempi, sulle decisioni e sulla continuità delle cure, allora incide sul rischio clinico. E su quel terreno le definizioni formali non bastano più.
La questione decisiva: la tutela della persona fragile
Il punto più delicato riguarda i pazienti fragili.
Nel diritto europeo la vulnerabilità non è una categoria sociologica, ma un criterio giuridico che impone una tutela rafforzata.
Ogni modello organizzativo che utilizza figure ibride come risposta strutturale a carenze di sistema, senza trasparenza sui ruoli e senza equivalenza di sicurezza, produce un effetto preciso:
sposta il rischio dall’organizzazione alla persona fragile.
Questo è il vero punto di frizione con i principi europei.
Perché questi modelli sembrano reggere
Le delibere regionali reggono finché:
la contestazione resta sindacale
il dibattito rimane corporativo
il rischio clinico non viene trattato come vizio strutturale
Ma nel momento in cui entra in gioco una lettura fondata sui diritti fondamentali e sulla sicurezza delle cure, la copertura politica si assottiglia e resta solo la fragilità giuridica del modello.
Conclusione
Le Regioni possono riorganizzare, sperimentare, innovare.
Non possono però:
abbassare il livello di sicurezza delle cure
rendere strutturale l’eccezione
frammentare la responsabilità
usare figure ibride come ammortizzatori del rischio
Quando il rischio clinico viene trattato come variabile negoziabile, non è più una questione di ruoli o di contratti, ma di diritti fondamentali.
Ed è su questo terreno che, prima o poi, ogni modello organizzativo viene chiamato a rispondere.
NurseNews affronta questi temi con l’obiettivo di portare il rischio clinico dentro il dibattito giuridico e organizzativo, un passaggio ancora poco esplorato nel panorama sanitario nazionale. Non per rivendicare primati, ma per contribuire a colmare un vuoto culturale che oggi incide direttamente sulla sicurezza delle cure.
Dott Alfio Stiro Infermiere
Direttore_NurseNews
