La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5547 del 2021, ha stabilito che il buono pasto sostitutivo spetta anche al lavoratore (Medici, Infermieri, Oss, Professioni Sanitarie e altre categorie) che effettua un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore.
La Corte ha chiarito che il lavoratore deve essere risarcito se non può usufruire del servizio mensa o se, per ragioni di servizio, non riesce a fare la pausa.
Questi i fatti di causa.
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Redazione
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