Già il REGIO DECRETO 2 maggio 1940 n. 1310
determinava le mansioni dell’infermiere professionale e quelle degli infermieri generici. (GU n.225 del 25-9-1940
Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1940.)
Già allora venivano differenziate le due figure professionali per separare le attività relative all’igiene della persona da quelle inerenti la somministrazione dei farmaci per ridurre così la comparsa delle infezioni correlate all’assistenza( ICA) e abbattere l’antibiotico resistenza, ai fini di contenere le complicanze e migliorare la qualità assistenziale.
Il generico si doveva occupare pertanto dell’assistenza di base sotto la responsabilità dell’infermiere professionale che somministrava i farmaci e che svolgeva tutte le altre attività legate all’assistenza infermieristica specialistica.
Leggendo anche il D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 (in seguito abrogato) si evince
che l’infermiere professionale non avrebbe dovuto mai espletare compiti meramente manuali.
Difatti la Suprema Corte di Cassazione nel 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) statuì che: “Non compete all’infermiere,
ma al personale subalterno (personale di ausiliario) rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Nella causa di cui stiamo parlando, l’ausiliaria che si era rifiutata di svolgere quelle mansioni adducendole
erroneamente all’infermiere professionale è stata licenziata e la Suprema Corte di
Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per grave inadempimento
contrattuale. Il legislatore, nel corso del tempo, ha creato delle figure ausiliariec he sostituissero definitivamente quella dell’infermiere generico.
Nel comparto sanità si provvedeva ad individuare la figura che avrebbe dovuto
affiancare l’infermiere generico per poi sostituirlo completamente con D.M. Sanità
10 febbraio 1984 (G.U. 15 febbraio 1984 n. 45) quale regolamento del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Infatti si legge: “L’ausiliario socio-sanitario specializzato
assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera ivi comprese
quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto, provvede al trasporto
degli infermi in barella e in carrozzella e al loro accompagnamento se deambulanti
con difficoltà, collabora con l’infermiere generico nelle pulizie del malato
allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. E’ responsabile della corretta
esecuzione dei compiti che sono stati affidati dal caposala e prende parte alla
programmazione degli interventi assistenziali per il degente”.
Con D.M. 15 giugno 1987 n. 590 è stato approvato il corso di riqualificazione
per gli agenti soci-sanitari e sono state create tre figure assistenziali:
ausiliario
assistente; ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato.
Tutta l’assistenza diretta al malato e l’igiene degli ambienti e dei presidi medicochirurgici
sono state ripartite dal legislatore nei tre ambiti ausiliari appena descritti.
In pratica si è trattato di realizzare una attività di base (ausiliario assistente) a
cui sono stati demandati compiti squisitamente manuali sotto il controllo dell’-
ausiliario socio-sanitario (di 3° livello) al quale spettavano compiti descritti dal
D.M. Sanità 10 febbraio 1984 (in ruolo al S.S.N.) prettamente dedicati all’igiene
dell’ambiente e dell’unità del malato.
L’ausiliario socio-sanitario specializzato, invece, ha sostituito le attività di assistenza
igienico-domestico-alberghiera che prima erano deputate al generico
(residuando anche una minima attività ambientale).
L’incrocio delle mansioni di igiene ambientale tra i tre tipi di ausiliari e le differenze
retributive che non trovavano una logica nella scala delle responsabilità
(maggior stipendio, maggior competenza, meno lavori manuali, incoerenza dei
principi di multi professionalità e tipicità) ha indotto il legislatore ad unificare,
con il D.P.R. n. 384/90, in un unico profilo tutte e tre le figure ausiliarie creando
l’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza.
Si legge: “I profili professionali di agente tecnico eausiliario socio-sanitario, ricollocati
ai sensi del comma 1, e l’ausiliario socio sanitario specializzato già collocato
nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati
in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le
attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell’allegato 2 che costituisce parte integrante
del presente regolamento e sono distinte in relazione all’assegnazione dei dipendenti
interessati ai servizi tecnico economali o socio assistenziali”.
Tutto questo nel ruolo del S.S.N., come già precisato,
ma anche nei ruoli dell’università (policlinici universitari) è avvenuto lo stesso
fenomeno. Difatti con D.P.C.M. 24 settembre 1981 (G.U. serie generale n. 340 dell’1-
1.12.1981) “Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale non docente delle Università”, si legge all’allegato B: “Profili professionali
di 4° livello. Area funzionale socio-sanitaria. Agente socio-sanitario: addetto
alle mansioni integrate di assistenza al malato particolarmente in ordine alle operazioni
di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del
paziente e della disinfezione dell’ambiente, di trasporto dei degenti e delle salme e
relativa documentazione, di ritiro e consegna della biancheria, medicinali, vitto,
materiali sanitari e organici, pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del
materiale sanitario e dei locali o attrezzature assegnati, di trasporto dei rifiuti e
del materiale infetto; o alla guida di autoambulanze, con mansioni di barelliere e
competenze di prima assistenza, in particolare respirazione artificiale, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza”.
Si noti (dalla locuzione “mansioni integrate” e dalla lettura del testo) che, al pari
dell’OTA, il legislatore ha voluto fondere le mansioni di assistenza al malato assegnate
al generico, di cui al D.P.R. n. 225/74, con quelle prettamente igieniche
ambientali ed economali che erano proprie dell’ausiliario socio-sanitario.
Si noti che l’intera definizione qui utilizzata è identica alla prima parte dell’-
articolo di legge (D.P.R. n. 225) dedicata all’infermiere generico!
Con questa manovra è stata finalmente creata un’unica figura ausiliaria assistenziale
che garantisce tutte le attività esterne all’infermiere.
La prassi degli ausiliari di rispondere all’infermiere che chiede l’espletamento di
determinate attività assistenziali: “o assisto il malato o faccio le pulizie”, non è
lecita perché tutte le succitate attività rientrano nelle competenze dell’OTA e
assolverne alcune a dispetto di altre rimane solo una questione di organizzazion del lavoro.
L’AUSILIARIO
L’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
Con D.P.R. 28.11.1990 n. 384 sono state soppresse le tre figure ausiliarie succitate.
Infatti all’art. 1, co. 2 si legge che i profili professionali di agente tecnico e
ausiliario socio-sanitario (e specializzato) sono riunificati in un solo profilo che
assume la denominazione di O.T.A – Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
il quale viene così definito: “L’operatore tecnico addetto all’assistenza svolge la
propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell’operatore
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato; in collaborazione, (ognuno per il proprio ambito dj competenza) con l’infermiere
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: svolge attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato; in collaborazione con l’infermiere
Generico per atti di accudimento . Nell’ambito di competenza
oltre a svolgere i compiti dell’ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le
seguenti ulteriori funzioni: lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da
inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; provvede al trasporto degli infermi
in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con
difficoltà, trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli
stabiliti; rifacimento del letto e l’igiene dell’unità di vita del paziente
(comodino, letto, apparecchiature), preparazione dell’ambiente e dell’utente
per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell’assunzione; riordino del materiale
e pulizia del malato dopo il pasto”.
L’AUSILIARIO
L’Operatore Socio Sanitario
L’O.S.S. non è altro che una naturale evoluzione dell Ota.
Oltre a svolgere i compiti dell’OTA, l’OSS garantisce ulteriori attività assistenziali
che gli permettono di crescere e sviluppare maggiori competenze, ma mai poter sostituire l’infugibilita dell’l’infermiere responsabile generale dell’assistenza infermieristica.
Alfio Stiro
Redazione #NurseNews
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