Una proposta nazionale per retribuzione, responsabilità, costi professionali, carriera e tutela delle competenze nel SSN
Una professione riconosciuta dalla legge, ancora non adeguatamente riconosciuta nella retribuzione.
Il problema della retribuzione infermieristica non può essere affrontato limitandosi a discutere dello stipendio tabellare o dell’ultimo aumento contrattuale.
La questione è molto più profonda: quanto vale, per lo Stato, una professione sanitaria alla quale vengono attribuite autonomia, responsabilità diretta sulla salute delle persone, obblighi formativi permanenti, iscrizione obbligatoria a un Ordine e responsabilità professionale personale?
L’infermiere non è semplicemente un dipendente pubblico che svolge mansioni esecutive. La normativa universitaria definisce i laureati delle professioni sanitarie infermieristiche come professionisti che svolgono con autonomia professionale attività rivolte alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute; per l’infermiere viene inoltre espressamente richiamata la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica.
Lo stesso CCNL Sanità colloca l’infermiere nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari. Per gli incarichi professionali sanitari di maggiore complessità il contratto parla espressamente di attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche clinico-assistenziali, e di responsabilità di risultato.
È quindi necessario rendere coerente il trattamento economico con il riconoscimento giuridico della professione.
IL COSTO NASCOSTO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Per lavorare come infermiere non è sufficiente essere assunti da un’Azienda sanitaria.
Il professionista deve possedere il titolo abilitante, mantenere l’iscrizione all’Ordine, aggiornare continuamente le proprie competenze e affrontare personalmente una parte dei costi collegati al rischio professionale.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esercizio della professione anche quando questa viene svolta alle dipendenze di una struttura pubblica; la stessa FNOPI ricorda che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva iscrizione del professionista e che l’esercizio senza iscrizione può assumere rilevanza penale. L’iscrizione comporta inoltre il pagamento della quota annuale determinata dall’Ordine territoriale.
Ancora più significativo è il tema assicurativo.
La legge n. 24/2017 prevede per il professionista sanitario che opera nelle strutture sanitarie pubbliche o private l’obbligo di stipulare un’adeguata polizza per la colpa grave con oneri a proprio carico, destinata a garantire le eventuali azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
In sostanza, il professionista utilizza una parte del proprio stipendio per assicurarsi contro un rischio che nasce dall’attività svolta per conto del Servizio sanitario.
C’è poi la formazione.
L’ECM non è un’attività accessoria: il CCNL vigente stabilisce espressamente che formazione continua ed ECM costituiscono un requisito indispensabile per svolgere le attività proprie del profilo. Il contratto dispone inoltre che l’Azienda garantisca l’acquisizione dei crediti, riconosce almeno 24 ore annue dedicate alla formazione e stabilisce che il personale partecipante sia considerato in servizio e che i relativi oneri siano a carico dell’Azienda.
Le ore destinate all’acquisizione dei crediti previsti dal contratto rientrano inoltre nell’orario di lavoro.
Il principio contrattuale, dunque, esiste già. Il problema è renderlo realmente esigibile quando l’offerta aziendale non consente concretamente al professionista di soddisfare il proprio fabbisogno formativo e l’infermiere è costretto a ricorrere a corsi, eventi o congressi accreditati sostenendo personalmente costi e tempo.
A tutto ciò si aggiungono turni, notti, festività, pronta disponibilità, rischio biologico, aggressioni, movimentazione dei pazienti, stress professionale e responsabilità connesse alla continuità assistenziale.
Non tutti questi elementi devono essere pagati attraverso un’unica indennità.
Ed è proprio qui che occorre cambiare impostazione.
SPECIFICITÀ PROFESSIONALE E DISAGIO NON SONO LA STESSA COSA
Il punto centrale della proposta è distinguere nettamente due concetti.
La specificità infermieristica appartiene alla professione.
Essere infermiere significa essere un professionista sanitario laureato, abilitato, iscritto obbligatoriamente all’Ordine, sottoposto a formazione continua e titolare di autonomia e responsabilità professionale.
Queste caratteristiche esistono sia che l’infermiere lavori in Medicina, sia che lavori sul territorio, in ambulatorio, in sala operatoria, in una RSA pubblica, in Terapia Intensiva o in Pronto Soccorso.
Il disagio e il rischio organizzativo, invece, dipendono dalle condizioni concrete nelle quali si lavora.
Lavorare di notte, nei festivi, in turnazione, in Pronto Soccorso o in particolari unità operative deve quindi determinare trattamenti economici aggiuntivi.
È già la logica del CCNL vigente. L’articolo 65 disciplina separatamente l’indennità di specificità infermieristica; l’articolo 67 disciplina turno, notte e festivo; l’articolo 68 le particolari Unità operative; l’articolo 69 l’indennità di Pronto Soccorso.
L’indennità di Pronto Soccorso, in particolare, viene definita dal contratto come compensazione del disagio del personale assegnato ai servizi di emergenza ed è distinta dalla specificità professionale.
Questa separazione deve diventare ancora più chiara.
La specificità paga ciò che sei professionalmente.
Il Pronto Soccorso, la notte, il festivo e il turno pagano le condizioni nelle quali lavori.
Una voce non può assorbire l’altra.
LE SEI PROPOSTE
1. UNA VERA INDENNITÀ NAZIONALE DI SPECIFICITÀ E RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA: 300 EURO PER 13 MENSILITÀ
Oggi il CCNL Sanità 2022-2024 prevede per infermieri, infermieri pediatrici e relativi profili senior un’indennità di specificità pari, dal 1° gennaio 2025, a 87,79 euro lordi mensili per 12 mensilità.
Inoltre l’attuale articolo 60 esclude espressamente l’indennità di specificità infermieristica dal calcolo della tredicesima.
La proposta è trasformare questo istituto in una vera:
INDENNITÀ NAZIONALE DI SPECIFICITÀ E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA
pari ad almeno:
300 euro lordi mensili per 13 mensilità
per complessivi 3.900 euro lordi annui.
L’indennità dovrebbe essere riconosciuta in maniera generalizzata a tutti gli infermieri dipendenti del SSN che esercitano le funzioni proprie della professione, indipendentemente:
dall’Unità operativa;
dalla presenza o meno di turnazione;
dal lavoro notturno;
dal servizio festivo;
dall’assegnazione al Pronto Soccorso;
dall’Azienda sanitaria o dalla Regione di appartenenza.
Deve essere un trattamento economico nazionale, fisso e continuativo, finanziato attraverso risorse statali specificamente vincolate e non attraverso una redistribuzione dei fondi aziendali già destinati ai lavoratori.
Deve inoltre essere non assorbibile dagli ordinari aumenti del CCNL, assoggettata a piena contribuzione previdenziale e riconosciuta anche sulla tredicesima mediante modifica dell’attuale disciplina contrattuale.
Perché 300 euro?
Non per remunerare un generico “disagio”.
I 300 euro devono remunerare la specificità permanente costituita da autonomia professionale, responsabilità assistenziale, rischio clinico, obbligo ordinistico, formazione continua e particolare regime di responsabilità derivante dall’esercizio di una professione sanitaria.
Si passerebbe dagli attuali:
87,79 × 12 = 1.053,48 euro lordi annui
a:
300 × 13 = 3.900 euro lordi annui
con una maggiore valorizzazione specifica pari a:
+2.846,52 euro lordi annui
rispetto all’attuale indennità.
E il Pronto Soccorso?
Rimane completamente distinto.
Un infermiere di Pronto Soccorso dovrebbe percepire:
**stipendio tabellare
indennità nazionale di specificità infermieristica
indennità di Pronto Soccorso
turno
notte
festivo
eventuali indennità per particolari condizioni operative
eventuale incarico professionale.**
La stessa logica deve valere per Terapia Intensiva, emergenza territoriale, blocco operatorio e tutte le altre attività per le quali il contratto o la contrattazione individuino specifiche condizioni di lavoro.
L’indennità generale non deve mai diventare la giustificazione per non pagare il disagio.
2. ORDINE E ASSICURAZIONE NON DEVONO PIÙ ESSERE PAGATI DALLO STIPENDIO DELL’INFERMIERE
Se un costo è indispensabile per poter svolgere il lavoro richiesto dal SSN, è ragionevole chiedersi perché debba ricadere sul reddito personale del lavoratore.
Per questo proponiamo l’istituzione di un:
Fondo nazionale per gli oneri professionali obbligatori dei dipendenti sanitari
Per gli infermieri del SSN dovrebbe coprire almeno due voci.
Quota annuale OPI
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare.
La quota ordinistica resta dovuta dal professionista nei confronti del proprio Ordine, ma per il dipendente SSN dovrebbe essere integralmente rimborsata dal datore di lavoro.
In questo modo rimarrebbero intatte autonomia e indipendenza dell’Ordine, senza trasformare l’Azienda sanitaria nell’iscritto o nel soggetto obbligato verso l’OPI.
Polizza per colpa grave
Su questo punto occorre un intervento legislativo.
L’articolo 10, comma 3, della legge n. 24/2017 pone oggi espressamente sul professionista l’onere della copertura assicurativa per colpa grave.
La norma dovrebbe essere modificata prevedendo, per il professionista dipendente del SSN, due possibili soluzioni:
rimborso integrale del premio della polizza individuale, oppure
polizza collettiva nazionale o aziendale per colpa grave, con premio sostenuto dal SSN e garanzie minime uniformi sul territorio nazionale.
La responsabilità professionale dell’infermiere non verrebbe cancellata né ridotta.
Cambierebbe esclusivamente chi sostiene il costo della sua copertura.
Se il rischio nasce dall’attività istituzionale svolta nell’interesse dell’Azienda e del SSN, la copertura di quel rischio non dovrebbe erodere lo stipendio del professionista.
Neutralità fiscale
La legge dovrebbe inoltre stabilire espressamente che il rimborso della quota ordinistica e quello della copertura assicurativa professionale non costituiscano un beneficio retributivo aggiuntivo, prevedendo un’apposita disciplina fiscale affinché il lavoratore non finisca per pagare imposte sul rimborso di una spesa obbligatoria sostenuta per poter lavorare.
3. ECM DAVVERO GRATUITA E NELL’ORARIO DI LAVORO
Su questo punto una parte importante della soluzione è già scritta nel CCNL.
Il contratto stabilisce che l’ECM costituisca requisito indispensabile, che l’Azienda garantisca la formazione necessaria, che siano assicurate almeno 24 ore annue di formazione e che il dipendente partecipante venga considerato in servizio, con oneri a carico dell’Azienda.
Bisogna quindi passare dal diritto scritto al diritto concretamente esigibile.
Si propone che entro la metà di ogni triennio ECM l’Azienda debba verificare individualmente:
crediti dovuti → crediti acquisiti → crediti concretamente acquisibili attraverso l’offerta aziendale.
Quando l’offerta del datore di lavoro non sia sufficiente a consentire al professionista di soddisfare il proprio obbligo formativo, deve scattare automaticamente il diritto a utilizzare formazione ECM esterna accreditata.
In questo caso:
il tempo deve essere considerato orario di servizio;
il costo di iscrizione deve essere rimborsato;
devono essere riconosciute le eventuali spese necessarie entro limiti nazionali prestabiliti;
non devono essere utilizzate ferie per assolvere un obbligo professionale;
l’Azienda non deve poter penalizzare il lavoratore per crediti che essa stessa non gli ha consentito di conseguire.
Il CCNL già stabilisce che, quando l’Azienda non garantisce l’acquisizione del minimo dei crediti, non possa attivare unilateralmente le conseguenze previste per il mancato adempimento; al contrario, quando la formazione è stata effettivamente garantita, il lavoratore che senza giustificato motivo non acquisisce i crediti può subire conseguenze nelle selezioni interne.
E convegni e congressi?
Non si propone di far pagare indiscriminatamente qualsiasi congresso scelto dal dipendente.
La tutela deve riguardare gli eventi accreditati ECM, professionalmente pertinenti e necessari o autorizzati nell’ambito del percorso formativo, soprattutto quando l’Azienda non sia in grado di fornire internamente un’offerta adeguata.
È una proposta equilibrata: tutela il diritto alla formazione senza trasformarlo in un rimborso indiscriminato.
4. STOP ALL’UTILIZZO STRUTTURALE DELL’INFERMIERE PER COPRIRE LE CARENZE DI ALTRI PROFILI
Questo è uno dei problemi organizzativi più delicati.
Occorre evitare due estremi.
È sbagliato sostenere che qualsiasi attività di assistenza di base svolta dall’infermiere costituisca automaticamente demansionamento: l’assistenza infermieristica è un processo complesso e unitario e la tutela della persona resta parte della responsabilità professionale.
Ma è altrettanto sbagliato utilizzare sistematicamente il professionista infermiere come sostituto organizzativo del personale di supporto mancante.
Il principio generale dell’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 è che il dipendente pubblico venga utilizzato nelle mansioni per le quali è stato assunto o in quelle riconducibili al proprio inquadramento.
Il CCNL, contemporaneamente, identifica l’infermiere tra i professionisti sanitari dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari.
La proposta è quindi introdurre nel prossimo CCNL una vera:
Clausola nazionale di tutela dell’esercizio professionale infermieristico
con il seguente principio:
Il personale infermieristico non può essere utilizzato in modo ordinario, prevalente o programmato per compensare carenze strutturali di personale appartenente ad altri profili professionali o di supporto, quando ciò determini la sottrazione sistematica del professionista dalle funzioni proprie del profilo e dalle responsabilità assistenziali attribuitegli.
Rimane naturalmente salvo qualsiasi intervento necessario e indifferibile per la sicurezza, la dignità e l’assistenza della persona.
La distinzione è fondamentale.
Aiutare un paziente non è demansionamento.
Costruire l’organizzazione di un reparto contando stabilmente sull’infermiere per sostituire personale che manca è un’altra cosa.
Ogni Azienda dovrebbe quindi essere obbligata a rendere disponibili per ciascuna struttura almeno:
dotazione infermieristica prevista ed effettiva;
dotazione del personale di supporto prevista ed effettiva;
modello organizzativo e skill mix;
assenze prolungate e posti vacanti;
utilizzo delle diverse figure professionali;
eventuali scostamenti strutturali.
Quando le organizzazioni sindacali documentino una sostituzione organizzativa sistematica, dovrebbe aprirsi obbligatoriamente un confronto e l’Azienda dovrebbe predisporre entro 30 giorni un piano di rientro, con tempi, responsabilità e interventi sul personale.
La persistenza della situazione dovrebbe inoltre incidere sulla valutazione degli obiettivi organizzativi della dirigenza competente.
Il principio è semplice:
il demansionamento non va indennizzato: va prevenuto e rimosso.
5. UNA VERA CARRIERA CLINICA: PROFESSIONISTA, ESPERTO, SPECIALISTA
La crescita dell’infermiere non può continuare a coincidere quasi esclusivamente con l’abbandono dell’attività clinica per assumere funzioni organizzative.
Deve essere possibile fare carriera rimanendo infermieri clinici.
Il CCNL vigente contiene già gli strumenti sui quali costruire questa evoluzione.
Per l’Area dei professionisti della salute e dei funzionari è previsto automaticamente un incarico professionale di base; il contratto disciplina inoltre il professionista esperto, il professionista specialista e gli incarichi professionali di media ed elevata complessità.
Sono già previste indennità annue per gli incarichi professionali di media complessità comprese tra 4.000 e 9.500 euro e per quelli di elevata complessità tra 9.501 e 13.500 euro, mentre l’incarico professionale di base vale 1.000 euro annui, incrementabile in presenza delle risorse previste.
Il problema, quindi, non è inventare da zero la carriera professionale.
È renderla realmente accessibile, diffusa, finanziata e collegata alle competenze utilizzate.
Si propone una carriera clinico-professionale articolata su tre livelli.
Infermiere professionista
È il livello ordinario di esercizio della professione.
Deve comprendere automaticamente:
stipendio tabellare + incarico professionale di base + nuova indennità generale di specificità.
Infermiere esperto
Deve essere riconosciuto a chi abbia maturato esperienza e competenze avanzate certificate e svolga stabilmente funzioni professionali di maggiore complessità.
Il riconoscimento deve produrre:
incarico professionale formalizzato + trattamento economico stabile.
Infermiere specialista
Deve rappresentare il livello clinico più elevato, in presenza della formazione post-base prevista e di competenze specialistiche effettivamente utilizzate dal SSN.
Il principio deve essere:
se l’Azienda utilizza stabilmente una competenza specialistica e attribuisce al professionista una responsabilità superiore, deve attribuirgli anche il relativo incarico e la relativa retribuzione.
Non basta possedere un master per avere automaticamente uno stipendio maggiore; ma non è più accettabile il contrario: utilizzare gratuitamente competenze avanzate senza riconoscerle nell’incarico e nella retribuzione.
La carriera deve inoltre essere finanziata con risorse adeguate e criteri nazionali, evitando che la possibilità di diventare professionista esperto o specialista dipenda quasi esclusivamente dalla disponibilità economica della singola Azienda.
6. ESCLUSIVITÀ RETRIBUITA O LIBERA PROFESSIONE REGOLATA: UNA SCELTA CHIARA
Anche su questo punto occorre superare l’attuale logica emergenziale.
Il CCNL vigente disciplina già, richiamando l’articolo 3-quater del D.L. 127/2021, la possibilità per gli operatori delle professioni sanitarie dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari di svolgere, entro i limiti stabiliti dalla legge e previa autorizzazione, attività professionali al di fuori dell’Azienda di appartenenza. L’autorizzazione deve salvaguardare le esigenze organizzative e il rispetto delle norme sull’orario di lavoro.
La proposta è trasformare questa materia in una disciplina strutturale, non affidata a successioni di norme derogatorie.
L’infermiere dovrebbe poter scegliere tra due regimi.
Rapporto di esclusività
Il professionista rinuncia all’attività professionale esterna e riceve una specifica indennità di esclusività, distinta dall’indennità di specificità infermieristica.
L’esclusività avrebbe quindi un valore economico reale.
Rapporto non esclusivo con libera professione regolata
Il professionista mantiene il rapporto con il SSN ma può esercitare fuori dall’orario di servizio, nel rispetto di:
autorizzazione e trasparenza;
assenza di conflitto di interessi;
divieto di utilizzo improprio delle strutture e delle risorse pubbliche;
riposi obbligatori;
limiti massimi dell’orario di lavoro;
priorità degli obblighi derivanti dal rapporto con il SSN;
tracciabilità fiscale e professionale delle prestazioni.
Non si tratta di privatizzare la professione infermieristica.
Si tratta di riconoscere all’infermiere una autonomia professionale coerente con il suo status, senza compromettere il servizio pubblico.
E soprattutto occorre evitare un paradosso: riconoscere autonomia e responsabilità al professionista quando deve rispondere del proprio operato, ma negargliele quando si discute della possibilità di valorizzare legittimamente le proprie competenze.
QUANTO COSTEREBBE LA NUOVA INDENNITÀ?
Il confronto più semplice è quello tra l’indennità attuale e quella proposta.
Situazione attuale definitiva – CCNL 2022-2024
Indennità di specificità infermieristica:
87,79 € × 12 = 1.053,48 € lordi annui
Proposta
Nuova indennità nazionale di specificità e responsabilità professionale:
300 € × 13 = 3.900 € lordi annui
Incremento specifico richiesto:
+2.846,52 € lordi annui per infermiere
Questa somma deve essere considerata separatamente dagli aumenti ordinari derivanti dai rinnovi del CCNL.
Allo stesso modo devono rimanere aggiuntive tutte le indennità che remunerano particolari condizioni di lavoro.
IL NUOVO CCNL 2025-2027 NON CHIUDE LA QUESTIONE
Al 16 agosto 2026 il contratto definitivamente sottoscritto rimane il CCNL Sanità 2022-2024 del 27 ottobre 2025.
Il 29 luglio 2026 ARAN e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027. ARAN quantifica l’incremento medio complessivo a regime in 209 euro lordi mensili per il comparto, che sale a 240 euro medi per il personale infermieristico.
È un dato importante, ma non deve essere confuso con questa proposta.
I 240 euro annunciati da ARAN rappresentano l’incremento medio complessivo contrattuale, comprensivo delle diverse componenti economiche indicate nell’accordo.
La nuova indennità da 300 euro qui proposta ha invece una diversa funzione:
riconoscere strutturalmente la specificità e la responsabilità professionale infermieristica.
Per questo deve essere finanziata con risorse aggiuntive e non assorbita negli ordinari aumenti contrattuali.
Un rinnovo contrattuale recupera e aggiorna la retribuzione del lavoro.
Una indennità professionale riconosce invece perché quella professione ha una specificità diversa.
NON È UNA GUERRA CONTRO LE ALTRE CATEGORIE
La rivendicazione non deve essere impostata sostenendo che il lavoro di un infermiere “vale più” di quello di un appartenente alle Forze dell’ordine, di un funzionario amministrativo o di un altro dipendente pubblico.
Sarebbe una contrapposizione inutile e facilmente contestabile.
Il principio corretto è un altro:
a obblighi professionali specifici devono corrispondere riconoscimenti economici specifici.
Le Forze dell’ordine hanno rischi, responsabilità, vincoli e istituti economici propri.
Un funzionario amministrativo ha responsabilità proprie della funzione esercitata.
L’infermiere deve ottenere un trattamento che tenga conto delle specificità oggettive della propria professione sanitaria, senza sottrarre riconoscimenti a nessun altro.
Il problema nasce quando il sistema pretende dall’infermiere:
autonomia professionale, responsabilità personale, iscrizione ordinistica, formazione continua, assicurazione per colpa grave e responsabilità sulla salute
ma non traduce questi elementi in un corrispondente riconoscimento economico e organizzativo.
COME REALIZZARE LA RIFORMA: NON UNO SLOGAN, MA TRE LIVELLI NORMATIVI
1. LEGGE DELLO STATO
Il Parlamento dovrebbe intervenire per:
rifinanziare strutturalmente l’indennità di specificità infermieristica, destinando risorse nazionali aggiuntive e vincolate;
modificare l’articolo 10, comma 3, della legge 24/2017, prevedendo per i professionisti dipendenti SSN il rimborso o la copertura collettiva della polizza per colpa grave;
finanziare il rimborso della quota ordinistica obbligatoria;
prevedere la neutralità fiscale dei rimborsi per oneri professionali obbligatori;
rendere strutturale la disciplina dell’attività libero-professionale extraistituzionale, definendo eventualmente anche un regime volontario di esclusività economicamente remunerato.
2. CCNL COMPARTO SANITÀ
La contrattazione nazionale dovrebbe:
portare l’indennità di specificità a 300 euro;
estenderne la corresponsione alla tredicesima mensilità;
dichiararne espressamente la piena cumulabilità con Pronto Soccorso, turno, notte, festivo, pronta disponibilità, particolari UO e incarichi;
rafforzare l’esigibilità della formazione ECM;
introdurre la clausola nazionale contro l’utilizzo strutturale improprio delle competenze;
rendere effettiva la carriera clinica professionale attraverso incarichi di base, esperto e specialista;
disciplinare l’eventuale indennità di esclusività.
3. REGIONI E AZIENDE SANITARIE
Regioni e Aziende devono:
programmare separatamente i fabbisogni dei diversi profili;
garantire uno skill mix adeguato;
monitorare l’utilizzo improprio del personale infermieristico;
finanziare e attribuire realmente gli incarichi professionali;
garantire formazione e crediti ECM durante l’orario di servizio;
rendere trasparenti dotazioni organiche, carenze e modelli organizzativi.
LA QUESTIONE DI FONDO
L’infermiere non può essere considerato professionista autonomo quando deve rispondere delle proprie decisioni e semplice dipendente indistinto quando arriva il momento di riconoscere economicamente quella responsabilità.
Non può essere professionista quando deve:
pagare l’Ordine,
mantenere la formazione,
assicurarsi contro la colpa grave,
rispondere delle proprie scelte,
garantire sicurezza e continuità assistenziale,
e poi diventare una risorsa generica da utilizzare per compensare qualsiasi carenza organizzativa.
La contraddizione è ormai evidente.
Non chiediamo privilegi.
Chiediamo coerenza tra ciò che la legge pretende dall’infermiere e ciò che lo Stato gli riconosce.
La proposta può essere sintetizzata in sei obiettivi:
300 euro per 13 mensilità di specificità professionale generalizzata;
Pronto Soccorso, turni, notti e festivi pagati separatamente;
Ordine e assicurazione professionale a carico del sistema;
ECM effettivamente gratuita e svolta in servizio;
fine dell’utilizzo strutturale improprio dell’infermiere e vera carriera clinica;
possibilità di scegliere tra esclusività economicamente riconosciuta e libera professione regolata.
L’infermiere deve essere professionista non soltanto nelle responsabilità.
Deve esserlo anche nella retribuzione, nella carriera e nell’organizzazione del lavoro.
FONTI PRINCIPALI
ARAN – CCNL Comparto Sanità 2022-2024, sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025: classificazione, incarichi professionali, ECM, sistema indennitario, indennità di specificità infermieristica, Pronto Soccorso e trattamento economico.
ARAN – Ipotesi CCNL Comparto Sanità 2025-2027, sottoscritta il 29 luglio 2026: incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi mensili, elevato a 240 euro medi per il personale infermieristico.
Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 10, comma 3: obbligo della polizza per colpa grave con oneri a carico del professionista sanitario.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52: disciplina delle mansioni del pubblico dipendente.
Legge 10 agosto 2000, n. 251 e disciplina universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche: autonomia professionale e responsabilità dell’assistenza infermieristica.
FNOPI – disciplina dell’iscrizione all’Albo: obbligatorietà dell’iscrizione per l’esercizio professionale e obbligo di verifica anche da parte dei datori di lavoro.
Alfio Stiro
Direttore NurseNews.eu
