Master universitari formano infermieri in medicina estetica, mentre AIFA e Ministero restringono filler e trattamenti ai medici. Ma qual è la norma italiana che rende l’iniezione del filler un atto esclusivamente medico?
Un infermiere può iscriversi a un Master universitario in medicina estetica, acquisire 60 CFU, studiare anatomia, tecniche e tecnologie estetiche, frequentare un tirocinio e sviluppare competenze post-base specifiche.
Terminato il percorso, però, arriva la domanda che conta davvero:
quali di queste competenze può concretamente utilizzare sul paziente?
E soprattutto: un infermiere adeguatamente formato può eseguire materialmente un trattamento iniettivo prescritto o indicato dal medico, oppure l’iniezione di un filler costituisce un atto riservato esclusivamente alla professione medica?
La risposta apparentemente semplice «il filler è un atto medico» diventa molto meno semplice quando si leggono insieme normativa europea, legislazione italiana sulle professioni sanitarie, disciplina dei dispositivi medici e giurisprudenza sull’esercizio abusivo della professione.
È una questione che merita un chiarimento istituzionale, perché riguarda contemporaneamente sicurezza dei pazienti, competenze professionali, formazione universitaria e responsabilità di migliaia di professionisti sanitari.
Il Ministero: il filler “presuppone un atto medico”
Nel maggio 2026 il Ministero della Salute è intervenuto con una nota informativa dedicata alla vendita e distribuzione dei filler iniettabili ad uso professionale.
Il documento parte da un’affermazione condivisibile: i filler devono essere utilizzati nel rispetto della destinazione d’uso prevista dal fabbricante e sono destinati a professionisti sanitari qualificati secondo il diritto nazionale.
Subito dopo, però, arriva il passaggio decisivo: il Ministero qualifica i filler come dispositivi iniettabili che “presuppongono un atto medico”. Richiama inoltre una nota AIFA del settembre 2023 secondo la quale i trattamenti di medicina estetica considerati dovrebbero essere somministrati esclusivamente da medici abilitati con specifiche competenze professionali.
La posizione di AIFA è effettivamente esplicita. Nella nota dell’8 settembre 2023 l’Agenzia distingue correttamente la tossina botulinica, che è un medicinale, dai filler dermici, che sono dispositivi medici; afferma tuttavia che anche questi ultimi devono essere prescritti e somministrati da medici abilitati con specifiche competenze professionali.
È dunque chiaro quale sia oggi l’orientamento amministrativo espresso da AIFA e Ministero.
Meno chiaro è un altro elemento: quale disposizione normativa italiana attribuisce in via esclusiva al medico l’esecuzione materiale dell’iniezione di un filler?
Ed è su questo punto che occorre fare chiarezza.
Cosa dice davvero il Regolamento europeo sui filler
Il Regolamento UE 2022/2346 disciplina anche i prodotti destinati al riempimento facciale, dermico e delle mucose mediante iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica.
Per questi prodotti il legislatore europeo impone che sull’etichetta e nelle istruzioni sia specificato che devono essere somministrati soltanto da professionisti sanitari adeguatamente formati, qualificati o accreditati secondo il diritto nazionale.
La scelta delle parole merita attenzione.
Il Regolamento europeo non utilizza, per i filler, l’espressione “medical doctors”, ma “healthcare professionals”.
E non sembra una differenza puramente linguistica.
Nello stesso Regolamento, infatti, per altre categorie di prodotti e procedure il legislatore europeo utilizza espressamente la formula “appropriately trained medical doctors”, cioè medici adeguatamente formati.
Quando l’Europa vuole indicare il medico, dunque, sa farlo.
Per i filler ha scelto una categoria più ampia: professionisti sanitari, lasciando poi alla legislazione nazionale il compito di determinare quali di essi siano qualificati o accreditati a eseguire la procedura.
Questo non significa automaticamente che un infermiere italiano possa effettuare filler.
Significa qualcosa di diverso e giuridicamente molto importante:
la riserva esclusiva al medico non deriva direttamente dal Regolamento europeo sui filler.
Deve eventualmente derivare dall’ordinamento nazionale.
L’Italia può riservare il filler ai medici? Certamente. Ma deve stabilirlo il diritto nazionale
Lo stesso Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici chiarisce che gli Stati membri mantengono il diritto di limitare l’uso di determinate categorie di dispositivi e possono prevedere che specifici dispositivi siano forniti soltanto dietro prescrizione medica o utilizzati soltanto da determinate categorie di professionisti sanitari.
Quindi una riserva nazionale sarebbe perfettamente compatibile con il diritto europeo.
Ma qui nasce la domanda centrale:
dov’è la norma italiana che la stabilisce per il filler?
Nelle fonti legislative e regolamentari che abbiamo esaminato non abbiamo individuato, allo stato, una disposizione che affermi espressamente che l’introduzione intradermica o sottocutanea di un filler sia riservata esclusivamente alla professione medica.
Questo non dimostra che la procedura appartenga automaticamente alla competenza infermieristica.
Dimostra però che il fondamento giuridico della riserva indicata nelle note AIFA e ministeriale merita di essere esplicitato.
Anche il decreto italiano sui dispositivi distingue medico e professionista sanitario
Il D.Lgs. 137/2022, con cui l’Italia ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento europeo sui dispositivi medici, contiene una distinzione particolarmente interessante.
All’articolo 26 distingue, tra gli altri:
i dispositivi per i quali le norme vigenti richiedono obbligatoriamente l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario;
e i dispositivi la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico.
Le due fattispecie non coincidono.
Il legislatore italiano conosce quindi perfettamente la differenza tra:
utilizzo professionale di un dispositivo sanitario,
assistenza di un medico o di altro professionista sanitario,
prescrizione medica.
Questo diventa particolarmente importante in medicina estetica, dove troppo spesso parole diverse vengono utilizzate come se fossero sinonimi.
Diagnosi, prescrizione ed esecuzione non sono la stessa cosa
Uno dei nodi più importanti riguarda proprio il concetto di “atto medico”.
Nel nostro ordinamento non basta definire una procedura invasiva per concludere automaticamente che essa appartenga esclusivamente al medico.
L’infermiere compie quotidianamente atti invasivi, somministrazioni intramuscolari, sottocutanee ed endovenose, posiziona accessi vascolari, gestisce terapie e realizza procedure tecniche complesse.
La disciplina della formazione infermieristica prevede espressamente che il professionista pianifichi, gestisca e valuti l’intervento assistenziale e garantisca la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agendo individualmente e in collaborazione con gli altri professionisti sanitari.
Il punto, quindi, non può essere semplicemente “c’è un ago, dunque è un atto medico”.
Occorre distinguere almeno tra valutazione clinica, diagnosi, indicazione terapeutica, prescrizione ed esecuzione tecnica della prestazione.
E questa distinzione è particolarmente rilevante in medicina estetica, dove spesso il soggetto non presenta neppure una patologia da diagnosticare, ma richiede una prestazione finalizzata alla correzione di un inestetismo.
Ciò non elimina la necessità di una corretta valutazione sanitaria né trasforma automaticamente la procedura in competenza infermieristica. Impone però di identificare con precisione quale componente dell’intervento sia eventualmente riservata al medico e quale possa essere eseguita da altri professionisti sanitari adeguatamente formati.
La legge italiana ha superato da tempo il mansionario
La Legge 42/1999 rappresenta un passaggio fondamentale.
Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie non viene definito attraverso un elenco rigido di singole mansioni, ma attraverso i profili professionali, gli ordinamenti didattici, la formazione post-base e i codici deontologici, facendo salve le competenze proprie delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie.
Ed ecco perché la formazione post-base non può essere considerata irrilevante.
Un Master non può certamente trasformare in competenza infermieristica un’attività che la legge riservi a un’altra professione.
Ma vale anche il contrario: se non esiste una riserva, la formazione post-base rappresenta uno degli elementi che lo stesso legislatore invita a considerare per definire il campo professionale.
È proprio qui che la medicina estetica infermieristica entra in una zona che necessita di maggiore chiarezza normativa.
Master universitari in medicina estetica: formati per fare cosa?
La domanda non è accademica.
Nell’anno accademico 2026/2027 è attivo, per esempio, un Master universitario di I livello denominato “L’infermiere di medicina estetica”.
Il percorso prevede 1.500 ore, 60 CFU e moduli dedicati al ruolo dell’infermiere in medicina estetica, ai fondamenti clinici e alla valutazione, ai trattamenti e alle tecnologie, oltre a 8 CFU di tirocinio. L’Università specifica che il professionista opera in sinergia con il personale medico.
E allora la questione diventa inevitabile.
Se l’ordinamento universitario forma professionisti infermieri nell’ambito della medicina estetica e la Legge 42/1999 attribuisce rilevanza anche alla formazione post-base nella determinazione delle competenze professionali, è necessario chiarire quali prestazioni rappresentino concretamente lo sbocco di questa formazione.
Non basta istituire Master.
Occorre poter dire allo studente, al professionista, al medico con cui collaborerà, alla struttura sanitaria, alla compagnia assicurativa e soprattutto al paziente che cosa quel professionista sia effettivamente formato e autorizzato a fare.
Un titolo universitario non deve diventare un titolo suggestivo privo di una chiara corrispondenza professionale.
Attenzione però: l’assenza di una riserva espressa non basta
Sarebbe sbagliato passare dall’eccesso restrittivo all’eccesso opposto.
Non possiamo sostenere che tutto ciò che non è esplicitamente riservato al medico possa automaticamente essere effettuato da un infermiere.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affrontando l’articolo 348 del codice penale, hanno affermato che l’esercizio abusivo può riguardare anche atti non singolarmente attribuiti in esclusiva a una professione quando essi siano univocamente individuati come appartenenti alla competenza specifica di quella professione e vengano esercitati professionalmente con determinate modalità.
È proprio questo principio a rendere necessario il chiarimento.
L’infermiere che oggi decidesse autonomamente di praticare filler facendo leva soltanto sull’espressione europea “healthcare professionals” si esporrebbe a un rischio giuridico significativo, soprattutto dopo le esplicite posizioni assunte da AIFA nel 2023 e dal Ministero della Salute nel 2026.
Ma un rischio interpretativo non equivale a una risposta normativa soddisfacente.
Ed è compito delle istituzioni eliminarlo.
Una nota ministeriale può creare una nuova competenza esclusiva?
C’è poi un problema di gerarchia delle fonti.
La giurisprudenza amministrativa ricorda che le circolari non costituiscono fonti del diritto, non possiedono capacità autonoma di innovare l’ordinamento e, quando hanno natura interpretativa, non vincolano il giudice nell’interpretazione della legge.
Questo non significa che la nota del Ministero possa essere ignorata.
È un orientamento istituzionale autorevole e produce conseguenze concrete sul piano amministrativo, ispettivo e professionale.
Ma significa che l’affermazione “il filler presuppone un atto medico” dovrebbe poter essere ricondotta a una precisa base normativa nazionale, soprattutto quando da quella qualificazione vengono fatti discendere limiti all’esercizio di un’altra professione sanitaria.
Il punto non è contestare il Ministero per principio.
Il punto è chiedergli di indicare la norma.
E non facciamo di tutta la medicina estetica un’unica categoria
Filler, tossina botulinica, mesoterapia, biostimolazione, PRP e altri trattamenti non possono essere messi nello stesso contenitore giuridico.
La tossina botulinica è un medicinale e segue la disciplina dell’autorizzazione all’immissione in commercio, della prescrizione e delle eventuali limitazioni relative a prescrittore e utilizzatore. AIFA la distingue espressamente dai filler, che sono invece dispositivi medici.
Per mesoterapia e biostimolazione occorre invece verificare di volta in volta che cosa viene iniettato, quale sia la sua classificazione giuridica, la destinazione d’uso, l’eventuale AIC e le condizioni stabilite dal fabbricante.
Il PRP segue ancora una disciplina differente.
Per questo una seria definizione del ruolo dell’infermiere in medicina estetica non può essere costruita sulla generica categoria delle “punture estetiche”.
Deve essere costruita procedura per procedura e prodotto per prodotto.
Sei domande che il Ministero della Salute dovrebbe chiarire
Alla luce di queste fonti, sarebbe opportuno chiedere formalmente al Ministero della Salute un riesame o un’integrazione interpretativa della nota del maggio 2026, ponendo almeno sei quesiti:
1. Qual è la specifica disposizione legislativa o regolamentare nazionale che riserva esclusivamente al medico la somministrazione di filler dermici?
2. Come deve essere interpretata la scelta del Regolamento UE 2022/2346 di utilizzare per i filler l’espressione “healthcare professionals”, mentre per altre procedure utilizza espressamente “medical doctors”?
3. L’espressione “atto medico” utilizzata nella nota ministeriale comprende necessariamente anche l’esecuzione materiale dell’iniezione oppure riguarda valutazione, indicazione e prescrizione del trattamento?
4. Un infermiere con specifica formazione post-base può eseguire una procedura iniettiva su indicazione o prescrizione medica, all’interno di un setting sanitario appropriato e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante?
5. Qual è la fonte normativa dell’obbligo di prescrizione medica indicato da AIFA per i filler, considerato che essi sono dispositivi medici e non medicinali?
6. Quali sono, concretamente, le competenze professionali esercitabili dagli infermieri che conseguono Master universitari specificamente dedicati alla medicina estetica?
Non sono domande corporative.
Sono domande di certezza del diritto e sicurezza delle cure.
Non chiediamo meno sicurezza. Chiediamo più chiarezza
Chiedere una revisione della posizione ministeriale non significa chiedere di liberalizzare indiscriminatamente i filler né sostenere che qualunque infermiere possa domani aprire uno studio e praticare medicina estetica senza criteri.
Al contrario.
Se una procedura richiede una valutazione medica, una prescrizione, la disponibilità di farmaci e strumenti per gestire le complicanze, specifici requisiti strutturali, una formazione certificata e la presenza o collaborazione del medico, questi elementi devono essere definiti chiaramente.
Ma la sicurezza non si tutela attraverso formule generiche.
Si tutela stabilendo chi decide, chi prescrive, chi può eseguire, con quale formazione, in quale struttura e con quali responsabilità.
Se l’intenzione del legislatore italiano è riservare l’iniezione dei filler esclusivamente al medico, questa riserva dovrebbe essere chiara, individuabile e coerente con il quadro europeo.
Se invece esistono spazi di attività per professionisti sanitari diversi dal medico, adeguatamente formati e operanti all’interno di un percorso clinico definito, è altrettanto necessario specificarli.
Ciò che non appare più sostenibile è lasciare convivere da una parte Master universitari che formano “infermieri di medicina estetica” e dall’altra un’incertezza sostanziale su ciò che quelle competenze consentano realmente di fare.
Il Regolamento europeo parla di professionisti sanitari adeguatamente formati.
Il Ministero italiano parla di atto medico.
Tra queste due formule manca un passaggio.
Ed è esattamente quel passaggio che infermieri, medici, università, Ordini professionali e cittadini hanno diritto di conoscere.
Prima ancora di stabilire chi possa fare un filler, occorre rispondere a una domanda molto più semplice: qual è la norma che lo stabilisce?
Alfio Stiro Infermiere
