Il medico reperibile deve andare in ospedale per la visita
Le diagnosi al telefono con la valutazione di “non necessità” dell’intervento del medico fanno scattare il reato di rifiuto di atti d’ufficio.
Commette omissione di atti d’ufficio il medico di turno, di pronta reperibilità, che, di fronte alla chiamata del collega che lo avvisa della necessità di un paziente in pronto soccorso, si rifiuta di recarsi in ospedale per effettuare la visita, ma che si limita a fare una semplice diagnosi telefonica, ritendo non vi siano urgenze specifiche.
Lo ha detto la Cassazione poche ore fa .
Il servizio di pronta disponibilità è integrativo ma non sostitutivo del turno di guardia e prevede la “concreta e permanente reperibilità” del sanitario. Pertanto, il medico non può sottrarsi alla chiamata solo perché, secondo il suo giudizio tecnico, non esistono i presupposti dell’emergenza. Né può essere giustificato dal fatto che la diagnosi corretta sia stata già fatta dal collega in quel momento presente al pronto soccorso perché di turno. Scatta quindi la condanna a quattro mesi di carcere ai danni di una dottoressa, responsabile di omissione di atti d’ufficio [2].
La vicenda
Il medico in servizio presso un ospedale, di turno al reparto di traumatologia, si era rifiutato di recarsi in ospedale a visitare una bambina che aveva riportato una frattura. Il medico di guardia al pronto soccorso, dinanzi al problema della piccola, aveva telefonato al sanitario reperibile, ma quest’ultimo si era limitato telefonicamente a dire che non vi erano urgenze tali da giustificare il suo intervento. La difesa dell’imputato ne chiedeva l’assoluzione considerato che la diagnosi di frattura era stata già eseguita dal primo ospedale e dal medico del pronto soccorso. Ma tale difesa non ha convinto la Corte.
La sentenza
La Cassazione penale ricorda che “il servizio di pronta disponibilità [3] è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere e in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia, con la conseguenza che presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza”. La legge prevede inoltre che il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla “immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo dello stesso di raggiungere l’ospedale nel più breve tempo possibile dalla chiamata”.
Il medico di turno non ha la possibilità di stabilire discrezionalmente se recarsi o meno in ospedale. Il sanitario ha il dovere di presentarsi presso la struttura proprio per formulare la diagnosi o, comunque, accertare le reali condizioni della paziente
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