Gia cn il REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1310 si
Determinavano le mansioni dell’ infermiere professionali e degli infermieri generici. (GU n.225 del 25-9-1940 )
Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1940 vennero differenziate le due figure infermieristiche,
In tutta l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, quella del generico è rimasta
un’arte ausiliaria statica cioè ancorata ai vecchi schemi assistenziali mentre il
professionale si è evoluto al passo con i tempi (tecnologia e nuove necessità cliniche).
Il citato R.D. n. 1310 del 1940 già indicava i limiti mansionali dell’infermiere generico:
“L’attività degli infermieri generici deveva essere limitata alle seguenti mansioni;
per prescrizione del medico e, nell’ambito ospedaliero, sotto la responsabilità
dell’infermiere professionale: assistenza completa all’infermo;..
In relazione al D.P.R. n. 225 del 1974
Il titolo V, art. 6 tutt’oggi vigente,la corte di Cassazione emise la famosa sentenza del 1985 (sent. n. 1078, RG n. 9518-
/80, Cron. 2210 ) statuì che: “Non compete all’infermiere professionale,
ma al personale subalternoi(infermiere generico), rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare
padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Non a caso il legislatore ha creato delle figure ausiliarie
che sostituissero quella del infermiere generico figura in esaurimento ,
figure che devono svolgere mansioni igienico-domestico alberghiere.
le nuove figure che avrebbe dovuto
affiancare l’infermiere generico per poi sostituirlo completamente con D.M. Sanità
10 febbraio 1984 (G.U. 15 febbraio 1984 n. 45) quale regolamento del
D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 sono:. “L’ausiliario socio-sanitario specializzato che
assicura le pulizie negli ambienti di degenza ospedaliera ivi comprese
quelle del comodino e delle apparecchiature della testata del letto. Provvede al trasporto
degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti
con difficoltà. Collabora con l’infermiere GENERICO nelle pulizie del malato
allettato e nelle manovre di posizionamento del letto. E’ responsabile della corretta
esecuzione dei compiti che sono stati AFFIDATI e prende parte alla
programmazione degli interventi assistenziali per il degente”.
L’ausiliario socio-sanitario specializzato, invece, ha sostituito le attività di assistenza
igienico-domestico-alberghiera che prima erano deputate al generico
(residuando anche una minima attività ambientale).
con il D.P.R. n. 384/90, in un unico profilo tutte e tre le figure ausiliarie creando
l’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza.
Si legge: “I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario socio-sanitario, ricollocati
ai sensi del comma 1, e l’ausiliario socio sanitario specializzato già collocato
nella posizione funzionale corrispondente al III livello retributivo sono riunificati
in un solo profilo che assume la denominazione di ausiliario specializzato. Le
attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell’allegato 2 che costituisce parte integrante.
anche nei ruoli dell’università (policlinici universitari) è avvenuto lo stesso
fenomeno. Difatti con D.P.C.M. 24 settembre 1981 (G.U. serie generale n. 340 dell’1-
1.12.1981) “Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale non docente delle Università”, si legge all’allegato B: “Profili professionali
di 4° livello. Area funzionale socio-sanitaria. Agente socio-sanitario: addetto
alle mansioni integrate di assistenza al malato particolarmente in ordine alle operazioni
di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del
paziente e della disinfezione dell’ambiente, di trasporto dei degenti e delle salme e
relativa documentazione, di ritiro e consegna della biancheria, medicinali, vitto,
materiali sanitari e organici, pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del
materiale sanitario e dei locali o attrezzature assegnati, di trasporto dei rifiuti e
del materiale infetto; o alla guida di autoambulanze, con mansioni di barelliere e
competenze di prima assistenza, in particolare res
pirazione artificiale, massaggio
cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza”.
Si noti (dalla locuzione “mansioni integrate” e dalla lettura del testo) che, al pari
dell’OTA, il legislatore ha voluto fondere le mansioni di assistenza al malato assegnate
al generico, di cui al D.P.R. n. 225/74, con quelle prettamente igieniche
ambientali ed economali che erano proprie dell’ausiliario socio-sanitario.
Si noti che l’intera definizione qui utilizzata è identica alla prima parte dell’-
articolo di legge (D.P.R. n. 225) dedicata all’infermiere generico!
Con questa manovra è stata finalmente creata un’unica figura ausiliaria assistenziale
che garantisce tutte le attività esterne all’infermiere.
La prassi degli ausiliari di rispondere all’infermiere che chiede l’espletamento di
determinate attività assistenziali: “o assisto il malato o faccio le pulizie”, non è
lecita perché tutte le succitate attività rientrano nelle competenze dell’OTA e
assolverne alcune a dispetto di altre rimane solo una questione di organizzazion del lavoro. Con D.P.R. 28.11.1990 n. 384 sono state soppresse le tre figure ausiliarie succitate.
Infatti all’art. 1, co. 2 si legge che i profili professionali di agente tecnico e
ausiliario socio-sanitario (e specializzato) sono riunificati in un solo profilo che
assume la denominazione di O.T.A – Operatore Tecnico addetto all’Assistenza
il quale viene così definito: “L’operatore tecnico addetto all’assistenza svolge la
propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell’operatore
professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest’ultimo,
dell’infermiere responsabile del turno di lavoro: attività alberghiere; pulizia e
manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico
ed infermieristico per l’assistenza al malato;
Ricordiamo al Migep che L’infermiere in Italia è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica generale (Decreto Ministeriale n. 739/1994) e nel resto di Europa con le direttive Europee 2005/36[2] e 2006/100
“L’infermiere.. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto… contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo allo specifico profilo professionale e alla ricerca..”
L’O.S.S. non è altro che L’evoluzione naturale dell’OTA,
Conferenza Stato Regioni del 22
Febbraio 2001: “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario
e relativo ordinamento didattico”.
L’Accordo Stato-Regioni (legge cornice), stabilisce le minime funzioni dell’-
O.S.S.
Cos’è l’accesdorieta o strumentalità di una mansione: (MAURO Di Fresco (adì)
L’accessorietà o la strumentalità di una mansione deve avere riguardo alla sua continuità in modo tale da rendere la prestazione completa cioè perfetta, compiuta, tanto da potersi legare alla prestazione principale tramite un rapporto di logica conseguenza in modo che la ratio sottesa le renda uniche ed imprescindibili l’una all’altra; per l’effetto le attività accessorie si collocano all’interno della mansione sia nella fase prodromica che terminale trasformando le tre sequenze in un’unica prestazione senza soluzione di continuità, anche se in sede di giudizio, l’esame giuridico imporrà la separazione delle fasi costitutive per consentirne una profonda disamina ai fini della declaratoria di demansionamento.
Per esempio, la somministrazione endovenosa di un farmaco renderà imprescindibile la rottura della fiale, la sua aspirazione nella siringa, la preparazione del materiale ovvero una serie di attività propedeutiche cioè preparatorie alla mansione (prestazione principale = somministrazione del farmaco) così come lo smaltimento della siringa e del materiale sarà un’attività consequenziale e terminale alla
prestazione infermieristica. Su questa esegesi, sorretta da copiosa giurisprudenza si deduce che essendo le attività strumentali razionalmente legate alla prestazione principale, queste debbano possedere il requisito della tipicità della mansione affinché si mantenga inalterato l’ambito dell’agire professionale, evitando di sconfinare in altri profili. Per tali motivi “l’attività strumentale non deve rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata” – ex multis Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 02 maggio 2003, n. 6714, nn. 7821/01, 2045/98, 6464/93, 3845/92.
In conclusione, quando un’attività presunta accessoria è già contemplata come mansione in una diversa
qualifica, non è possibile definirla tale. Il criterio qui definitivamente acclarato, contrasta con l’asserzione che lega le attività igienico-
domestico-alberghiere come accessorie alle attività dell’infermiere professionale, per almeno cinque motivi:
1. le attività igienico-domestico-alberghiere non potranno mai essere strumentali all’assistenza infermieristica perché non posseggono alcuna ratio consequenziale alle prestazioni infermieristiche perché nessuna prestazione assistenziale indiretta può legarsi a prestazioni assistenziali dirette cioè ausiliarie. Per esempio, preparare il materiale occorrente alla sostituzione delle lenzuola, sostituire le lenzuola sporche e riassettare il letto, non possono essere legate ad alcuna prestazione infermieristica perché sono attività che si consumano ex sé; 2. le attività igienico-domestico-alberghiere costituiscono una finalità propria e non accessoria ad altre attività. Possiedono sia la fase prodromica che terminale perfezionando la specifica mansione. Per esempio la finalità delle cure igieniche al paziente non è quella di somministrargli una flebo in ambiente pulito, ma di pulire la persona; diversamente andrebbero puliti solo coloro che devono subire una fleboterapia non permettendo la ratio dell’accessorietà mansionale altre diverse applicazioni. Il riassetto del letto ha lo scopo di
sistemare le lenzuola e sostituire quelle sporche,altrimenti si dovrebbero sostituire le lenzuola solo a colui che deve subire uno specifico trattamento infermieristico. Non solo! Se ciò fosse vero, ancheil medico dovrebbe riassettare il letto prima di effettuare la visita medica, perché il cambio delle lenzuola sarebbe funzionale alla visita che deve essere svolta in ambiente pulito. Così il medico do
vrebbe effettuare le cure igieniche al paziente prima di spogliarlo per la visita, in quanto è accessorioe strumentale affinché la visita si svolga sul corpo pulito.
le attività igienico-domestico-alberghiere in ambito sanitario, appartengono a diversi profili rispetto all’infermiere. Il D.P.C.M. 24 settembre 1981, il D.M. 10 febbraio 1984, il D.P.R. n. 384/1990 ed, infine, l’Accordo Conferenza Stato Regioni 22 settembre 2001, disciplinano rispettivamente l’agente socio-sanitario specializzato che si è evoluto in operatore tecnico addetto all’assistenza che si è
nuovamente evoluto in operatore socio sanitario. Tutte queste figure ausiliarie devono svolgere precipuamente attività igienico-domestico-alberghiere e, pertanto, escludono che siffatte mansioni possano essere attribuite all’infermiere ex professionale, oggi laureato.
NurseNews.eu
Alfio Stiro
Altre fonti Mauro di fresco Adi
Profilo professionale dell’infermiere 739/94
Web REGIO DECRETO 2 maggio 1940, n. 1310
Famosa sentenza del 1985 web