Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02870
Pubblicato il 21 ottobre 2014, nella seduta n. 334
SIMEONI , VACCIANO , PUGLIA , MORRA , CAPPELLETTI , BUCCARELLA , BERTOROTTA , GIROTTO , GAETTI – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il policlinico universitario “Umberto I” di Roma, per dimensioni il secondo ospedale pubblico italiano, ha al suo interno anche una clinica dermatologica fornita di camere operatorie in cui vengono svolte operazioni chirurgiche;
nella camera operatoria di chirurgia plastica della clinica, in particolare la sala sita al primo piano dell’edificio 7 del complesso del policlinico, si svolge anche attività di prelievo dei tessuti cutanei dei pazienti per l’analisi istologica finale attraverso la quale il patologo può diagnosticare il tipo di lesione cutanea;
tale procedura prevede il prelievo del tessuto dermatologico e la sua immersione, ai fini della conservazione, in un contenitore ripieno per un terzo del volume con soluzione tamponata di formaldeide al 4 per cento. I contenitori necessari per la conservazione del campione da analizzare, vengono preparati dal personale infermieristico e tecnico usando come piano di lavoro un comune armadietto in un locale posto all’interno della camera operatoria stessa. In questo armadietto vengono stoccati sia gli stessi reattivi (la tanica di formaldeide al 4 per cento) che i contenitori vuoti, mentre quelli contenenti i pezzi anatomici vengono risposti su un ripiano all’interno della sala;
al momento della preparazione dei contenitori, il personale provvede a riempire questi ultimi versando la soluzione di formaldeide direttamente dalla tanica commerciale; ciò provoca spesso la facile dispersione del reattivo lungo il piano di lavoro e nell’ambiente di lavoro in genere, oltre che sullo stesso operatore;
il personale opererebbe con tale leggerezza perché non sarebbe mai stato informato sui rischi derivanti dall’uso di formaldeide in atmosfera libera, né sarebbe mai stato istruito circa le misure minime di sicurezza da adottare nell’uso del reattivo, che consistono semplicemente nell’uso di questo solo sotto cappe aspiranti, indossando guanti, camice impermeabile usa e getta e mascherina ai carboni attivi. La camera operatoria è completamente priva di aperture verso l’esterno (per ovvi motivi di igiene), ma anche di opportuni sistemi di ventilazione per il ricambio dell’aria. Sembra che un semplice traforo nella controsoffittatura di un locale sito al sotterraneo della struttura (edificio 7) figuri come “cappa aspirante per formalina” nel piano di prevenzione redatto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
considerato che la formaldeide in quanto aldeide con volatilità e reattività massime nella classe delle aldeidi è particolarmente pericolosa per il personale che ne fa uso negli ambienti di lavoro, anche nelle sue forme in soluzione più diluite. Nel 2004 l’International agency for research on cancer, notissimo istituto americano per la ricerca sul cancro, ha concluso che la formaldeide è cancerogena per l’uomo, inserendola in classe di pericolosità 2B;
per questo motivo è stato fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità un limite di qualità dell’aria di 0,1 milligrammi per metro cubo, su 30 minuti di prelievo. L’articolo “Esposizione occupazionale e formaldeide in un servizio di anatomia comparata”, pubblicato da Proietti ed altri del Dipartimento di medicina interna e patologie sistemiche (sezione di Medicina del lavoro) dell’università di Catania, evidenzia il rischio chimico a cui sono esposti i lavoratori del servizio di anatomia dell’università di Catania in condizioni simili a quelle presenti all’Umberto I;
la pubblicazione evidenzia, attraverso misure in continuo della concentrazione effettiva di formaldeide nell’ambiente di lavoro privo di sistemi di ventilazione e di cappe aspiranti, come vi sia “un importante inquinamento da formaldeide con una concentrazione media rispettivamente di 1,81 ppm nella postazione campionamento di grossi pezzi anatomici, 3,78 ppm nella postazione preparazione soluzioni e di 3,05 ppm nella postazione inclusione e taglio pezzi”. I limiti sono ben al di sopra della concentrazione massima di esposizione Cieling o TLV-C fissato a 0, 3 parti per milione in ben 2 ambienti su 3;
il valore limite Cieling per definizione è la concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa. Si tratta di valori limite da applicare per le esposizioni istantanee, che non si devono superare per alcuna ragione nel corso del turno di lavoro. Lo studio dimostra infatti che al fine della tutela della salute del personale diventa d’obbligo “l’attuazione immediata di misure di prevenzione primaria con interventi sulla ventilazione, adozione di cappe e banchi aspiranti, dotazione dei lavoratori di opportuni mezzi di protezione individuali, e di prevenzione secondaria con aumento periodicità della sorveglianza sanitaria”;
secondo la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 (art. 17) in ogni luogo di lavoro il datore di lavoro ha il preciso dovere di fare una corretta valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente;
inoltre all’articolo 33 si prevedono gli obblighi, in materia di prevenzione e protezione del personale sul luogo di lavoro, da parte del servizio di prevenzione e protezione di procedere: all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
a parere degli interroganti la situazione descritta rivela una grave mancanza del servizio di prevenzione e protezione, predisposto dall’azienda pubblica policlinico “Umberto I” di Roma, nei confronti dei suoi lavoratori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda avviare visite ispettive presso l’Umberto I di Roma e le principali strutture ospedaliere italiane, al fine di verificare la giusta applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne la pubblica sanità;
quali misure intenda intraprendere nel caso di accertamento di responsabilità gravi da parte del personale inadempiente agli obblighi del decreto legislativo n. 81 del 2008, considerate le sanzioni, anche di carattere penale, previste dall’articolo 55 dello stesso
Interrogazione