Il riferimento contenuto nella lett. e) dell’art. 42, lett. E) del C.C.N.L. (per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del 2006-2009 sottoscritto il 30/7/2008) che prevede il licenziamento in caso di “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati”- importa che tale pregiudizio non sia necessariamente effettivo ma potenziale.
Una corretta lettura della norma induce a ritenere che il “pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti deve collegarsi causalmente non già alla negligenza, seppur connotata da gravità, quanto piuttosto ai lavori o agli ordini i quali involgano, per il loro contenuto oggettivo, persone (e la loro incolumità) o gli ambienti (e la sicurezza). Si è voluta cioè differenziare la “grave negligenza” in ragione del settore in cui si esplica l’attività del lavoratore, a seconda che esso sia, per così dire, neutro o riguardante direttamente beni primari. In altri termini, la norma in esame rimarca l’indubbio diverso peso, sotto il profilo disciplinare, della grave negligenza del medico o dell’infermiere rispetto a quella, ad esempio, dell’usciere o dell’addetto alle pulizie. E anche la scelta del verbo “implicare”, la cui valenza è senz’altro più ampia di quella di altri verbi come “produrre” o “determinare”, è sintomatica di una volontà delle parti di attribuire rilievo a fatti che di per sè, per la loro gravità e per la connessione con lavori o ordini incidenti sull’incolumità delle persone o sulla sicurezza degli ambienti, possano condurre, come necessariamente o come logica conseguenza, ad un pregiudizio. Da nessun dato testuale è dato di evincere che il pregiudizio dev’essere necessariamente attuale, ma è sufficiente che esso sia anche solo potenziale, purchè concreto e non meramente ipotetico.
SENTENZA