Elemento economico

Una prima dimensione dello sfruttamento, relativamente più intuitiva e di senso comune, è quella economica in senso stretto: essa è legata al rapporto tra retribuzione e profitto, tra retribuzione e orario di lavoro, tipo di attività svolta, mansioni e competenze del lavoratore. Si tratta della finalità principale (anche se spesso non unica) dello sfruttamento, inteso come rapporto di lavoro strutturato in modo da ottenere il massimo profitto possibile dal lavoratore, oltre che altri vantaggi di natura non monetaria (si vedano i casi in cui lo sfruttamento si intreccia con abusi sessuali).
Lo sfruttamento economico si manifesta in una retribuzione significativamente ridotta rispetto a quanto previsto dagli standard normativi per un certo tipo di attività e una certa durata di lavoro, e/o da un orario di lavoro che eccede in maniera altrettanto significativa l’orario stabilito dalla legge o previsto dal contratto. Per determinare l’esistenza di sfruttamento va tenuto conto della retribuzione reale/finale percepita dal lavoratore in relazione alle ore effettivamente lavorate, ossia la retribuzione che risulta a seguito di eventuali deduzioni arbitrarie sul compenso imposte dagli intermediari o dai datori di lavoro.


Elemento sociale
Una seconda dimensione dello sfruttamento è quella legata alle condizioni sociali, in senso ampio, all’interno delle quali si definisce un rapporto di lavoro basato su qualche forma di coercizione, sia di tipo sistemico che di tipo interpersonale, finalizzata a sfruttare la persona. Se ogni rapporto di lavoro dipendente per definizione è segnato da una asimmetria di potere tra lavoratore e datore di lavoro, tale rapporto diventa di sfruttamento quando intervengono forme di coercizione, controllo, abuso ecc. che spingono la mercificazione della forza lavoro a un livello moralmente e fisicamente intollerabile, approfittando di una condizione di vulnerabilità data dall’assenza di valide alternative da parte del lavoratore che, per vivere, non può che accettare quel tipo di lavoro. Il lavoratore può dunque dare il proprio assenso formale o informale allo sfruttamento, ma questo non smette di essere tale per il solo fatto di essere in qualche modo consensuale.
Elemento ambientale
Una terza dimensione dello sfruttamento è quella legata all’ambiente di vita e di lavoro, ovvero alle modalità con cui l’attività lavorativa è organizzata , e soprattutto all’impatto di queste condizioni ambientali sul benessere, sulla salute, sull’integrità psico-fisica del lavoratore. Il riferimento è alle condizioni salute, igiene e sicurezza sia del posto di lavoro. Il nesso con le altre dimensioni dello sfruttamento si manifesta, nel caso della dimensione economica, in rapporto al risparmio che il datore di lavoro ha nel momento in cui taglia i costi relativi alla sicurezza,al personale, all’igiene, ecc. del luogo di vita e di lavoro del lavoratore. Nel caso della dimensione sociale, il nesso è dato dall’effetto degradante prodotto da un ambiente di lavoro insicuro e male organizzato, malsano, che contribuisce a destrutturare la personalità del lavoratore, la sua capacità di reagire, la sua autostima, ecc.
Gradi di sfruttamento lavorativo
Nel dibattito pubblico, ma anche in quello accademico, si registra la tendenza a focalizzarsi sugli estremi dello sfruttamento e a parlare genericamente di schiavitù o, meglio, di “condizione analoga alla schiavitù” per identificare lo sfruttamento a partire dalle sue forme più gravi e odiose. Parlare in generale di schiavitù, o meglio di “nuove schiavitù”, per riferirsi alle forme di lavoro gravemente sfruttato che colpiscono i lavoratori oggi può essere utile per colpire l’immaginario collettivo, ma può anche essere fuorviante. La manodopera impiegata nella produzione agro-industriale, nel turismo, nella logistica, in sanità ecc. è comunque salariata e i lavoratori, anche se vivono condizioni di estrema subalternità e dipendenza, in assenza di alternative valide di lavoro e di vita, non sono necessariamente sottoposte a una soggezione continuativa o a una forte limitazione della propria autodeterminazione da parte di chi li sfrutta. Per evitare che queste forme estreme prendano tutta la scena, occorre articolare i diversi gradi di gravità dello sfruttamento: è possibile farlo a partire dalle tre dimensioni essenziali di cui sopra. Si può, per convenzione stabilire che parliamo di lavoro gravemente sfruttato tutte le volte che ci troviamo di fronte ad un caso di sfruttamento in cui tutte e tre le dimensioni sopra ricordate sono presenti e convergenti e raggiungono un certo livello di intensità da stabilire in maniera convenzionale.
Definizione di sfruttamento nell’ordinamento italiano
Il nuovo articolo 603-bis del Codice Penale contiene una lista di “indici” che configurano lo sfruttamento come reato penale. Affinché il reato si configuri, da solo o in connessione con azioni di caporalato, basta sussistano uno o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazione tecnico organizzativa umilianti.
Redazione

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