Obbligo per 10 vaccinazioni, a cui se ne aggiungono 4 “consigliate”. In tema di vaccinovigilanza, la commissione tecnico-scientifica di Aifa verrà integrata da esperti indipendenti. Stretta sui prezzi dei vaccini che saranno sottoposti a negoziazione obbligatoria dell’Aifa. Le sanzioni massime scendono a 3.500 euro e sparisce ogni riferimento alla possibile perdita della patria potestà. Le vaccinazioni potranno essere somministrate anche in farmacia. Quanto all’obbligo per operatori sanitari e scolastici, si dovrà attendere il parere della Commissione Bilancio. IL TESTO PROVVISORIO
07 LUG – Tutto quasi pronto in Commissione Sanità al Senato per il voto finale sul decreto vaccini. Resta ancora in stand by solo l’emendamento della relatrice, Patrizia Manassero (Pd), con il quale si punta, a partire dal 2018, ad estendere le vaccinazioni obbligatorie anche agli operatori sanitari e gli operatori scolastici. Il testo presentato dalla relatrice dovrà prima passare l’esame della Commissione Bilancio il prossimo lunedì.
Quanto alle altre misure approvate, all’articolo 1 si prevede l’introduzione di 10 vaccini obbligatori e gratuiti per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:
– anti-poliomielitica;
– anti-difterica;
– anti-tetanica;
– anti-epatite B;
– anti-pertosse;
– anti-Haemophilus influenzae tipo b;
– anti-morbillo;
– anti-rosolia;
– anti-parotite;
– anti-varicella.
Sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, il Ministero della Salute, con decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, e successivamente, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Aifa, l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, potrà disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
A queste, poi, se ne aggiungono altre 4 “consigliate”: anti-meningococco B, anti-meningococco C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Il loro inserimento, seppur come “consigliate”, ha l’intento di rafforzare con norma di legge la raccomandazione già contenuta nel Nuovo Piano nazionale vaccini. Anche se in questo caso non sono previste sanzioni, le Asl saranno in ogni caso obbligate a fare promozione attiva per queste 4 vaccinazioni.
Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e successivamente ogni sei mesi, il ministero della Salute, sentito l’istituto superiore di sanità, “fornisce indicazioni operative per l’attuazione” della misura in base alla quale le Regioni “assicurano l’offerta attiva e gratuita” dei vaccini “consigliati” anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica e anti-rotavirus. Le indicazioni del ministero dovranno anche tener conto della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte, effettuta dalla commissione per il monitoraggio dell’attuazione del decreto vaccini.
Le vaccinazioni potranno essere omesse o differite: in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica; o ancora in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
In tema di vaccinovigilanza, l’Aifa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica integrata da esperti, indipendenti e privi di conflitti di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di Sanità, a predisporre e trasmettere al Ministero della salute la relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmetterà poi la relazione al Parlamento.
Veniamo così alle sanzioni per le mancate vaccinazioni. Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che potrà andare da un minimo di 500 ad un massimo di 3.500 euro per il mancato rispetto dell’obbligo. Non incorreranno in sanzioni quei genitori che, a seguito di contestazione da parte dell’Asl territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età. Sparisce ogni riferimento alla possibile perdita della patria potestà.
Infine, vi è una stretta sui prezzi dei vaccini. I vaccini indicati dal Calendario vaccinale nazionale dovranno essere sottoposti alla negoziazione obbligatoria dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa).
L’articolo 1-bis estende le somministrazioni vaccinali anche alle farmacie. Qui si spiega che i medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, con modalità stabilite con un decreto del Ministero della Salute, potranno somministrare i vaccini presso le farmacie, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario. La farmacia, previo rilascio della certificazione gratuita relativa all’avvenuta vaccinazione, procede all’invio della stessa al competente servizio dell’Asl allo scopo di assicurare l’aggiornamento del libretto delle vaccinazioni.
Arriviamo così all’articolo 2 riguardante le iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. A decorrere dal 1°luglio 2017, il Ministero della salute promuoverà iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute decreto, nonchè per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, avvalendosi anche della collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive rappresentanze ordinistiche e sindacali.
I dirigenti scolastici, come spiegato all’articolo 3, sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore, a richiedere ai genitori la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o ancora la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita con un’autocertificazione. In questo caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, viene segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all’Asl che provvede agli adempimenti di competenza.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, e per i centri di formazione professionale regionale la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.
All’articolo 4 si dispone che i minori esonerati dalle vaccinazioni vengano inseriti in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici dovranno comunicare all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.
Infine, l’articolo 5 disciplina le disposizioni transitorie in base alle quali, per l’anno scolastico e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione vaccinale deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. Quest’ultima potrà essere sostituita da un’autocertificazione. In tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Fonte Quotidiano sanità.it