LE L’assistenza di base non è mai stata attribuita all’infermiere professionale ma al generico (DPR 225/74). Dopo la soppressione delle scuole per infermieri generici avvenuta nel 1980, il legislatore ha individuato nuove figure (ASSS, OTA e OSS), inferiori nella scala gerarchica rispetto al professionale, per soddisfare tali esigenze…
Queste figure, funzionali all’infermiere per garantire l’efficienza assistenziale devono sempre essere presenti nei reparti perché i pazienti necessitano di cure igienico-domestico-alberghiere in ogni momento della giornata. Difatti il D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, all’art. 8 stabilisce che: “Il ricorso al lavoro su turni presuppone la distribuzione del personale nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi nell’interesse dell’amministrazione su ogni altro”.
L’infermiere trova la sua ratio professionale all’art. 2229 C.C. che ne sancisce l’intellettualità, come ricorda la Suprema Corte, le attività elementari non possono essere attribuite ad una professione intellettuale soprattutto se la legge prevede a tutela della sua genuinità, uno specifico reato proprio (abusivismo) perché si fonda sul conseguimento di un titolo abilitante rilasciato dallo stato.
La responsabilità attribuita all’infermiere (DM 739/94) è oggettiva, la stessa attribuita al primario quale responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nell’U.O. (DPR 128/69) e non per questo provvede egli stesso al giro letti.
Nonostante tutto, in spregio alle leggi e alle sentenze, gli interessi che regolano il sistema hanno radicato una strategia che ha reso strutturale il demansionamento. Dalla falsa dottrina al mobbing organizzativo l’obbiettivo non cambia: indurre l’infermiere a soddisfare ogni sorta di incombenza.