Il Tribunale amministrativo del Lazio ha dato ragione al ricorso presentato dal sindacato Uilpa della polizia penitenziaria sui congedi per malattia
Roma, 04 Nov. – “La mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.
Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere. Tali controlli ripetuti, associati a una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.