Ai fine di rendere più agevole l’accesso alla terapia vaccinale, la somministrazione può essere effettuata da medici e infermieri, anche presso le farmacie pubbliche e private del territorio nazionale»
. 1.101 (testo 2) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Le vaccinazioni di cui al presente articolo possono essere somministrate da personale infermieristico presso le farmacie aperte al pubblico, su indicazione dei medici chirurghi e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto verranno stabilite altresì le modalità per assicurare l’aggiornamento del libretto individuale delle vaccinazioni.
3-ter. Le farmacie presso cui si svolge l’attività di cui al comma 3-bis devono essere dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy. 3-quater. Le modalità relative allo svolgimento del servizio di somministrazione delle vaccinazioni in farmacia sono regolate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da accordi tra le regioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, tenendo anche conto delle specificità e della importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali. Per garantire l’approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie le regioni si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 ». 1.101 (testo 3) D’AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Le vaccinazioni di cui al presente articolo possono essere somministrate da personale infermieristico presso le farmacie aperte al pubblico, su indicazione dei medici chirurghi e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto verranno stabilite altresì le modalità per assicurare l’aggiornamento del libretto individuale delle vaccinazioni. 3-ter. Le farmacie presso cui si svolge l’attività di cui al comma 3-bis devono essere dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.».
Alfio Stiro
NurseNews.eu