ginocch Niente da fare: la libera attività intramuraria spetta solo ai medici. Il no arriva secco (ma riccamente argomentato) dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 54/2015, depositata ieri 31 marzo, ha deciso l’incostituzionalità della legge della Regione Liguria 6/2014. La normativa ligure, prima in Italia, aveva infatti aperto a infermieri, tecnici della riabilitazione e ostetrici – la cui disciplina è dettata dalla legge 251/2000 – la possibilità di svolgere «attività libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia singolarmente, sia anche in forma allargata in strutture sanitarie diverse da quella di afferenza». E demandava alla Giunta regionale il compito di disciplinare l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle diverse attività facenti capo alle professioni sanitarie citate.


Il giudizio di costituzionalità era stato promosso dal Governo per via del contrasto di tale normativa con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in tema di attività sanitaria intramoenia, una materia che rientra pienamente nel tema concorrente con le regioni della «tutela della salute».

L’Alta corte, analizzando la giurisprudenza costituzionale sulla materia hanno escluso che le norme attinenti allo svolgimento dell’attività professionale intramuraria «possano essere ricondotte alla materia della “organizzazione sanitaria” dal momento che tale ambito neppure può essere invocato come materia a sé stante, agli effetti del novellato articolo 117 della Costituzione, in quanto l’organizzazione sanitaria è parte integrante della materia costituita dalla “tutela della salute”», di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Per questo, hanno spiegato i giudici, il legislatore statale è l’unico titolato a individuare i principi fondamentali della disciplina dell’attività professionale intramuraria. E, sulla base della giurisprudenza e di tutte le fonti normative (su tutte la legge 120/2007, che ha istituito l’intramoenia per i medici e che tuttora ne regola il funzionamento, alla luce anche di recenti aggiornamenti) emerge che l’attività libero-professionale per i dipendenti del Ssn ha da sempre riguardato solo il personale medico: e questo ha «il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione».

Il ricorrente dall’insieme delle disposizioni richiamate aveva chiesto ai giudici di approfondire proprio il tema del principio fondamentale in materia di «tutela della salute» che riserva esclusivamente ai dirigenti medici e ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria e solo a particolari condizioni, «al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale». E su questo anche l’Avvocatura generale dello Stato, aveva sottolineato la necessità di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.

Riportiamo un passaggio essenziale della sentenza 54/2015.

È evidente come le disposizioni che disciplinano l’attività intramuraria «rappresentano un elemento tra i più caratterizzanti nella disciplina del rapporto fra personale sanitario ed utenti del Servizio sanitario, nonché della stessa organizzazione sanitaria» (sentenza n. 50 del 2007). D’altra parte questa Corte ha già riconosciuto a diverse disposizioni che disciplinano questa materia la natura di principio fondamentale. Ciò vale, in particolare, per la previsione (art. 15-quater, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004, come convertito) che riconosce ai dirigenti medici e del ruolo sanitario la facoltà di scelta tra il regime di lavoro esclusivo e non esclusivo, in quanto volta «a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti» (sentenza n. 50 del 2007; sentenza n. 371 del 2008). Ha, inoltre, affermato che partecipa della medesima natura di principio fondamentale anche la disciplina dettata dall’art. 1 della legge n. 120 del 2007 volta ad assicurare che non resti priva di conseguenze, in termini di concrete possibilità di svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, l’opzione compiuta dal sanitario in favore del rapporto di lavoro esclusivo (sentenza n. 371 del 2008). In questo quadro, anche la disciplina del profilo soggettivo dell’attività intra moenia riveste la natura di principio fondamentale della materia, in quanto volta a definire uno degli aspetti più qualificanti della organizzazione sanitaria, ovverosia quello della individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all’interno della struttura sanitaria, il quale richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.
Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.
3.4.– L’accoglimento della prima questione implica, quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate. Esse, infatti, disciplinano tutte lo svolgimento dell’attività intra moenia da parte del personale sanitario non medico, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che riconosce tale facoltà determina la caducazione delle restanti disposizioni ad essa collegate.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».

fonte il sole 24 ore sanita.it

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Alfio Alfredo Stiro nasce in Sicilia a Catania il 22/01/1970, consegue la laurea in infermieristica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania e successivamente il Master in Management delle Professioni Sanitarie. Master in osteopatia posturale presso l'universita di Pisa dipartimento di endocrinologia e metabolismo,ortopedia e traumatologia,medicina del lavoro. E scuola di osteopatia belga, Belso.ha frequentato numerosi corsi sull'emergenza, in servizio presso l’U.O. di Pronto soccorso e Ps pediatrico. Azienda Cannizzaro per l'emergenza di catania.

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