Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. E proprio i limiti richiamati dal TAR potrebbero diventare, domani, gli argomenti per contestare Regioni, Aziende sanitarie e strutture che dovessero utilizzare l’Assistente infermiere per sostituire l’infermiere o svuotarne progressivamente il ruolo professionale.
La sentenza n. 14262/2026 del TAR Lazio sull’Assistente infermiere rischia di essere raccontata attraverso una formula semplice, ma fuorviante:
“Il TAR ha stabilito che l’Assistente infermiere è legittimo.”
La realtà giuridica è più complessa e, soprattutto, molto più interessante per infermieri, sindacati e associazioni professionali.
Il dispositivo della sentenza non afferma che il ricorso di Nursing Up viene respinto nel merito.
Il TAR dichiara il ricorso “inammissibile”.
Questo è il contenuto formale della decisione assunta dal Tribunale.
Nella motivazione vengono poi affrontate anche alcune delle contestazioni sostanziali e il TAR osserva che il ricorso sarebbe “comunque infondato”.
Resta però un dato fondamentale: il P.Q.M., cioè la parte della sentenza che contiene la decisione del giudice, dichiara il ricorso inammissibile.
Non è una distinzione puramente tecnica.
Può incidere sulla lettura della sentenza oggi e, soprattutto, sulla sua possibile utilizzazione nei futuri contenziosi.
Il TAR non ha annullato l’Assistente infermiere, ma non gli ha neppure dato un lasciapassare senza limiti
Nursing Up aveva impugnato il DPCM 28 febbraio 2025 e gli atti collegati sostenendo, tra le altre cose, che al nuovo profilo fossero state attribuite attività sanitarie potenzialmente sovrapponibili a quelle proprie della professione infermieristica.
Il TAR ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso per questioni relative alla legittimazione del sindacato.
Secondo il Tribunale non sarebbe stato fatto valere un interesse comune e omogeneo all’intera categoria infermieristica. Nel proprio ragionamento il TAR richiama anche la costituzione ad opponendum della FNOPI e rileva, inoltre, che Nursing Up aveva sottoscritto il CCNL nel quale è previsto il profilo dell’Assistente infermiere.
Successivamente il TAR svolge alcune considerazioni sul merito.
Ed è proprio qui che la sentenza assume particolare interesse.
Il Tribunale non afferma che l’Assistente infermiere possa svolgere liberamente le attività previste dal proprio profilo indipendentemente dall’infermiere.
Il ragionamento è sostanzialmente opposto.
Secondo il TAR la compatibilità della nuova figura con l’ordinamento deriva dal fatto che si tratta di un operatore di interesse sanitario, con funzione di ausilio, che opera sulla base delle indicazioni dell’infermiere e che non dispone di autonomia nella definizione del piano assistenziale.
Una distinzione tutt’altro che marginale.
Cosa non ha deciso il TAR
La sentenza non stabilisce che un Assistente infermiere possa sostituire numericamente un infermiere.
Non stabilisce che le Aziende possano ridurre gli organici infermieristici semplicemente perché dispongono di Assistenti infermieri.
Non afferma che un’intera RSA, un Ospedale di Comunità, una struttura intermedia o un servizio territoriale possano essere automaticamente classificati come contesti a bassa complessità e affidati prevalentemente agli Assistenti infermieri.
Non afferma che la stabilità clinica di un paziente possa essere presunta sulla base del luogo nel quale viene assistito.
Non stabilisce che il medico possa ordinariamente bypassare l’infermiere creando un rapporto funzionale diretto medico-Assistente infermiere per la gestione dell’assistenza.
Non stabilisce quanti Assistenti o quanti pazienti possano essere supervisionati contemporaneamente da un singolo infermiere.
Non stabilisce che la supervisione possa essere soltanto nominale o formale.
Non afferma che qualsiasi attività inserita nell’elenco delle competenze dell’Assistente infermiere sia automaticamente attribuibile in ogni situazione, per ogni paziente e in ogni momento.
E soprattutto non stabilisce che l’introduzione dell’Assistente infermiere comporti una riduzione della responsabilità professionale o della titolarità dell’infermiere nella presa in carico assistenziale.
Si tratta di questioni che emergeranno soprattutto nella fase di applicazione concreta del nuovo profilo.
Il TAR ha costruito il proprio ragionamento proprio sui limiti dell’Assistente infermiere
Questo è probabilmente uno dei passaggi più importanti della sentenza.
Il TAR richiama espressamente il fatto che l’Assistente infermiere operi in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.
Utilizza proprio questa caratteristica per sostenere che l’Assistente non dispone di autonomia nella definizione del piano assistenziale, ma esegue le attività sulla base delle indicazioni dell’infermiere.
Il Tribunale prende poi in considerazione anche l’esempio della terapia farmacologica, richiamando, nei casi previsti, la necessità della preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e della relativa supervisione.
Da qui la conclusione secondo cui l’Assistente non sarebbe destinato a esercitare autonomamente attività di esclusiva competenza infermieristica, ma dovrebbe operare come figura di ausilio.
Ed è proprio questo il punto.
La motivazione non afferma che l’Assistente infermiere sia legittimo indipendentemente dal modo in cui verrà utilizzato.
Il ragionamento del TAR può essere letto diversamente: la figura è considerata compatibile con l’ordinamento perché non è autonoma, opera entro determinate condizioni e mantiene una funzione di supporto rispetto all’infermiere.
Queste condizioni rappresentano quindi una parte essenziale del ragionamento svolto dal Tribunale.
Una sentenza che potrebbe diventare un’arma a doppio taglio
Immaginiamo quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi o nei prossimi anni.
Un’Azienda sanitaria potrebbe decidere di classificare un reparto come a bassa intensità e, sulla base di questa scelta organizzativa, ridurre gli infermieri aumentando il numero degli Assistenti.
Una RSA potrebbe ritenere i propri ospiti prevalentemente stabili e stabilire che durante il turno notturno sia sufficiente un solo infermiere per più nuclei assistenziali.
Una procedura aziendale potrebbe prevedere che l’Assistente infermiere esegua direttamente determinate prescrizioni mediche.
Oppure che comunichi direttamente al medico le modificazioni dei parametri senza un effettivo coinvolgimento dell’infermiere.
O ancora che l’infermiere sia semplicemente “disponibile in caso di necessità”.
In situazioni di questo tipo, proprio il ragionamento contenuto nella sentenza potrebbe diventare uno strumento per formulare alcune domande precise.
Dov’è l’indicazione infermieristica?
Dov’è la pianificazione assistenziale?
Chi ha valutato concretamente la situazione del paziente?
Dove si colloca la bassa discrezionalità decisionale?
Chi ha accertato la stabilità clinica?
Chi è in grado di rivalutarla?
Come viene garantita una supervisione effettiva?
L’Assistente infermiere continua a svolgere una funzione di ausilio oppure sta diventando, nei fatti, un sostituto organizzativo dell’infermiere?
Se vengono meno i presupposti sui quali lo stesso TAR ha costruito il proprio ragionamento, cambia anche la natura del problema giuridico.
La bassa discrezionalità non può diventare una caratteristica permanente di un reparto
Questo potrebbe diventare uno dei principali terreni di confronto.
Il TAR richiama le situazioni di “bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione”.
La normativa nazionale definisce a sua volta l’Assistente come un operatore che collabora con gli infermieri e svolge le attività secondo le loro indicazioni, tenendo conto anche della gravità clinica dell’assistito e dell’organizzazione del contesto.
Da questa impostazione emerge un principio importante: la bassa discrezionalità non dovrebbe essere considerata una proprietà permanente di un luogo di cura, ma una caratteristica della singola situazione assistenziale e della specifica attività da svolgere.
Una RSA non è per definizione un ambiente nel quale tutte le attività sono a bassa discrezionalità.
Un domicilio non è automaticamente un contesto semplice.
Un Ospedale di Comunità non ospita necessariamente pazienti permanentemente stabili.
Un reparto a bassa intensità non trasforma tutti i pazienti ricoverati in persone le cui necessità assistenziali sono sempre standardizzabili.
Ogni situazione deve essere valutata.
E quella situazione può cambiare.
Anche la stabilità clinica è dinamica
La stabilità clinica non è una qualifica amministrativa che viene assegnata al momento dell’ingresso del paziente e rimane immutata.
Un paziente può essere stabile alle otto del mattino e diventare instabile alle undici.
Può presentare bisogni relativamente semplici oggi e diventare complesso domani.
Un’attività può essere standardizzabile fino al momento in cui interviene una variazione clinica che richiede interpretazione, decisione, valutazione e rivalutazione professionale.
Per questo non dovrebbe essere possibile ridurre preventivamente l’organico infermieristico classificando un intero setting come semplice e pretendere successivamente che la realtà clinica si adegui alla dotazione di personale stabilita dall’organizzazione.
È l’organizzazione che deve essere costruita in funzione dei bisogni assistenziali.
Non il contrario.
Il dispositivo di inammissibilità apre un’altra questione
Nel processo amministrativo esiste una distinzione importante tra una decisione pronunciata in rito e le eventuali considerazioni successivamente sviluppate sul merito.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 47/2026, ha ricordato che quando un giudice dichiara un ricorso inammissibile e successivamente affronta anche il merito per completezza, le considerazioni ulteriori possono assumere natura ad abundantiam, mentre la statuizione di inammissibilità rappresenta la decisione processualmente determinante.
Naturalmente sarà eventualmente il giudizio d’appello a chiarire quale portata debba essere attribuita, nel caso specifico, ai diversi passaggi della sentenza n. 14262/2026.
Resta però un elemento evidente.
Non è corretto isolare la frase secondo cui il ricorso sarebbe “comunque infondato” dimenticando che il dispositivo dichiara il ricorso inammissibile.
E soprattutto non sembra coerente trasformare una motivazione fondata sull’assenza di autonomia dell’Assistente infermiere in una sorta di autorizzazione generale ad attribuirgli, in futuro, una sostanziale autonomia organizzativa.
Cosa possono fare adesso i sindacati
Molto più di quanto possa sembrare.
Il primo errore sarebbe attendere che l’Assistente infermiere venga inserito diffusamente nei servizi e intervenire soltanto quando i nuovi modelli organizzativi saranno ormai consolidati.
Il lavoro dovrebbe cominciare prima.
1. Utilizzare subito le prerogative di informazione sindacale
Il CCNL Sanità 2022-2024 offre strumenti importanti.
L’articolo 5 stabilisce che l’informazione sindacale deve essere preventiva, scritta e sufficientemente completa da permettere alle organizzazioni sindacali di conoscere la questione e valutarne il possibile impatto prima dell’adozione definitiva delle misure.
Tra gli atti oggetto di informazione preventiva rientrano anche quelli organizzativi e il Piano triennale dei fabbisogni di personale, per il quale è previsto anche un incontro di approfondimento.
Quando un’Azienda decide di inserire Assistenti infermieri modificando dotazioni organiche, fabbisogni, modelli assistenziali, organizzazione dei nuclei o composizione delle équipe, il sindacato dovrebbe chiedere immediatamente dati precisi.
Quanti infermieri erano previsti prima?
Quanti saranno dopo?
Quanti OSS?
Quanti Assistenti infermieri?
Quanti pazienti per infermiere?
Quanti Assistenti per ogni infermiere?
Quale copertura infermieristica è prevista durante la notte?
Quali rapporti numerici sono previsti nelle RSA?
Quali standard verranno utilizzati nei servizi territoriali?
È attraverso questi numeri che si potrà capire se l’Assistente infermiere viene utilizzato per integrare l’assistenza oppure per sostituire personale infermieristico.
2. Chiedere accesso agli atti applicativi
Sindacati e associazioni dovrebbero organizzare un’attività sistematica di accesso documentale e, quando ne ricorrano i presupposti, di accesso civico.
Occorre acquisire delibere regionali, atti aziendali, piani dei fabbisogni, procedure operative, job description, protocolli di attribuzione delle attività, procedure sulla terapia, regole sulla supervisione, criteri di classificazione dei pazienti, standard delle RSA, requisiti di accreditamento, piani formativi, modelli di responsabilità, organigrammi e funzionigrammi.
Il nuovo CCNL riconosce inoltre alle organizzazioni sindacali le forme di accesso previste dalla disciplina sulla trasparenza.
La prossima fase del confronto difficilmente si giocherà soltanto sul DPCM nazionale.
Si giocherà soprattutto sugli atti che Regioni e Aziende adotteranno per applicarlo.
3. Chiedere il confronto prima dell’introduzione dei nuovi modelli
I sindacati dovrebbero chiedere formalmente che nessun modello organizzativo basato sull’Assistente infermiere venga introdotto senza una preventiva definizione di alcuni elementi essenziali.
Tra questi: criteri di attribuzione delle attività, criteri per la valutazione della stabilità clinico-assistenziale, situazioni escluse, modalità di rivalutazione, responsabilità informative, modalità di supervisione, numero di operatori e pazienti compatibile con una supervisione reale, gestione del deterioramento clinico, tracciabilità delle attività attribuite e rapporti con il medico.
Se questi aspetti non vengono definiti prima, finiranno inevitabilmente per essere stabiliti dalla prassi quotidiana.
Ed è proprio quello che sarebbe opportuno evitare.
4. Pretendere che venga chiarito che l’Assistente non sostituisce l’infermiere
Questa potrebbe diventare una richiesta politica e sindacale di carattere nazionale.
Ogni atto regionale o aziendale dovrebbe contenere un principio chiaro:
“L’introduzione dell’Assistente infermiere non determina automaticamente una riduzione dello standard infermieristico e non può essere utilizzata come sostituzione numerica dell’infermiere.”
Non è sufficiente affermare che le due figure professionali sono differenti.
Occorre impedire che diventino, nei fatti, intercambiabili sul piano delle dotazioni organiche.
È infatti proprio attraverso i numeri che una sostituzione potrebbe realizzarsi senza essere mai dichiarata formalmente.
5. Costruire un osservatorio nazionale sull’utilizzo concreto dell’Assistente infermiere
Sindacati, associazioni e società scientifiche potrebbero costituire un osservatorio indipendente capace di seguire l’introduzione della nuova figura Regione per Regione, Azienda per Azienda e struttura per struttura.
L’osservatorio dovrebbe raccogliere almeno il numero degli Assistenti infermieri inseriti, il numero degli infermieri presenti prima e dopo l’introduzione della nuova figura, le cessazioni infermieristiche non sostituite, il numero di OSS trasformati in Assistenti, i rapporti numerici tra professionisti, gli eventuali turni senza adeguata presenza infermieristica, le procedure adottate, le segnalazioni professionali e gli eventuali eventi avversi o near miss collegati ai nuovi modelli organizzativi.
Un eventuale contenzioso futuro sarebbe molto più solido se, anziché presentare al giudice soltanto un rischio teorico, fosse possibile documentare un fenomeno concreto.
6. Documentare lo svuotamento professionale
Il problema potrebbe non manifestarsi esclusivamente attraverso una riduzione numerica degli infermieri.
Potrebbe verificarsi anche mantenendo formalmente invariato il numero dei professionisti, ma trasferendo progressivamente all’Assistente infermiere rilevazioni, terapie, attività tecniche, gestione di dispositivi, osservazione diretta e parte della comunicazione con il medico.
In questo scenario l’infermiere potrebbe continuare a essere formalmente responsabile della presa in carico pur perdendo progressivamente il controllo diretto di parti significative del processo assistenziale.
Bisognerà quindi documentare non soltanto quanti infermieri vengono eventualmente sottratti agli organici, ma anche quali parti del processo assistenziale vengono concretamente trasferite ad altre figure.
7. Sorvegliare il rapporto tra medico e Assistente infermiere
Questo è uno degli aspetti meno discussi ma potenzialmente più importanti.
L’Assistente infermiere può naturalmente comunicare con il medico all’interno dell’équipe.
Il problema sorgerebbe se l’organizzazione costruisse stabilmente un percorso nel quale il medico si rapporta direttamente con l’Assistente per la gestione assistenziale del paziente, marginalizzando l’infermiere.
Il DPCM delinea invece un modello nel quale l’Assistente collabora con gli infermieri, opera secondo le loro indicazioni e rimane inserito nel processo di presa in carico infermieristica.
Per questo le organizzazioni professionali dovrebbero valutare con attenzione procedure nelle quali le prescrizioni mediche diventano automaticamente attività dell’Assistente, le segnalazioni dell’Assistente vengono indirizzate ordinariamente soltanto al medico, l’infermiere viene escluso dai flussi informativi oppure l’Assistente riceve direttamente indicazioni sulla gestione assistenziale che dovrebbero essere ricondotte alla pianificazione infermieristica.
In quel caso non si sarebbe più di fronte soltanto a una collaborazione multiprofessionale.
Potrebbe configurarsi un modello assistenziale differente.
8. Prepararsi a contestare gli atti applicativi concreti
È probabilmente su questo terreno che potrà giocarsi la partita giuridica più importante.
Contestare astrattamente il profilo nazionale significava discutere soprattutto di possibili rischi derivanti dalla sua applicazione.
Domani potrebbero invece esistere atti molto concreti.
Una Regione potrebbe ridurre gli standard infermieristici nelle RSA introducendo l’Assistente infermiere.
Un’Azienda potrebbe approvare una procedura che attribuisce alla nuova figura attività oltre i limiti previsti.
Una struttura potrebbe prevedere un unico infermiere per un numero di pazienti e Assistenti tale da rendere materialmente impossibile un’effettiva supervisione.
Una procedura potrebbe classificare preventivamente interi setting come a bassa complessità.
Un atto organizzativo potrebbe costruire un rapporto diretto medico-Assistente che marginalizza la presa in carico infermieristica.
In casi di questo tipo non si contesterebbe più una figura professionale astratta.
Si contesterebbero un atto concreto, una lesione concreta e un preciso modello organizzativo.
Ed è una situazione giuridicamente diversa.
9. La sentenza indica anche come non affrontare il prossimo ricorso
C’è un ulteriore insegnamento da considerare.
Il TAR ha dichiarato inammissibili anche gli interventi ad adiuvandum presentati da soggetti che, secondo il Tribunale, erano autonomamente legittimati a proporre un ricorso principale e avrebbero quindi dovuto agire direttamente entro i termini previsti.
È un passaggio processuale che sindacati e associazioni dovrebbero valutare con attenzione.
Quando in futuro verranno adottati provvedimenti regionali o aziendali potenzialmente lesivi, i soggetti che ritengono di possedere una propria legittimazione non dovrebbero limitarsi ad attendere l’iniziativa di qualcun altro per poi intervenire successivamente.
Dovrebbero valutare tempestivamente con i propri legali se esistano i presupposti per un’azione autonoma.
Sarà inoltre necessario costruire con particolare attenzione l’interesse concreto, la lesione attuale, la rappresentatività, l’omogeneità degli interessi tutelati e il collegamento tra il provvedimento adottato e il danno professionale o organizzativo denunciato.
Il primo contenzioso ha evidenziato con chiarezza quali siano state, secondo il giudice, alcune delle debolezze processuali.
Il prossimo dovrebbe evitare di ripeterle.
10. Anche i singoli infermieri potrebbero diventare decisivi
Non tutto passerà necessariamente attraverso il giudice amministrativo.
Quando l’Assistente infermiere entrerà concretamente nei servizi potranno nascere controversie relative a mansioni, ordini di servizio, carichi di lavoro, attribuzione delle responsabilità, impossibilità materiale di garantire la supervisione, demansionamento, sicurezza e organizzazione concreta del rapporto di lavoro.
In molti casi riguardanti il pubblico impiego privatizzato la tutela potrà coinvolgere anche il giudice ordinario del lavoro, a seconda della natura dell’atto e della posizione giuridica lesa.
Per questo sindacati e associazioni potrebbero predisporre fin da subito modelli di segnalazione, procedure di tutela legale, sistemi di raccolta documentale, consulenza professionale e banche dati dei casi.
Un singolo infermiere che riesca a documentare correttamente un modello organizzativo incompatibile con una supervisione effettiva potrebbe contribuire alla formazione di un precedente molto più significativo di numerose prese di posizione pubbliche.
Resta naturalmente il tema dell’appello
Le parti del processo potranno valutare con i propri legali l’eventuale impugnazione della sentenza davanti al Consiglio di Stato.
La giurisprudenza amministrativa insegna però che l’appello contro una sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni che hanno determinato quella pronuncia e non può limitarsi a riproporre le questioni di merito della controversia originaria.
La legittimazione, l’esistenza di un interesse collettivo omogeneo e il rapporto con la sottoscrizione del CCNL diventerebbero quindi questioni inevitabilmente centrali.
Si tratta di valutazioni strettamente processuali che spettano alle parti e ai loro legali.
Ma l’eventuale appello non esaurisce affatto ciò che sindacati, associazioni e professionisti possono iniziare a fare sul territorio.
La vera partita è appena iniziata
Il modo più sbagliato di leggere questa sentenza sarebbe pensare che, essendosi pronunciato il TAR, la discussione sia definitivamente chiusa.
Il DPCM definisce il profilo dell’Assistente infermiere.
Saranno però le Regioni, le Aziende sanitarie, le RSA, le strutture private accreditate, i servizi territoriali e le direzioni assistenziali a stabilire come questa figura verrà concretamente utilizzata.
Saranno proprio questi atti a determinare se l’Assistente infermiere diventerà realmente una figura di supporto, capace di consentire all’infermiere di dedicare maggiore tempo alla valutazione, alla pianificazione, all’educazione, all’assistenza complessa e alla presa in carico, oppure se diventerà uno strumento attraverso il quale ridurre progressivamente il numero degli infermieri, trasferire attività verso figure con competenze diverse e lasciare sulle unità infermieristiche rimaste gran parte della responsabilità.
La differenza non la farà il nome attribuito alla nuova figura.
La farà il modo in cui verrà organizzato il lavoro.
Il TAR non ha dato carta bianca. Ha tracciato un perimetro
È forse questo il principale elemento che emerge dalla sentenza.
Il TAR ha ritenuto compatibile la figura dell’Assistente infermiere con l’ordinamento partendo da alcuni presupposti precisi: l’assenza di autonoma pianificazione assistenziale, la necessità delle indicazioni dell’infermiere, la funzione di ausilio, l’operatività nelle situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità ed elevata standardizzazione e, nei casi previsti, la preventiva valutazione e la supervisione infermieristica.
Se domani l’Assistente infermiere dovesse essere utilizzato fuori da questo perimetro, la questione giuridica sarebbe differente.
La domanda non sarebbe più:
“È legittimo l’Assistente infermiere?”
La domanda diventerebbe:
“È legittimo questo modo di utilizzare l’Assistente infermiere?”
Ed è una controversia completamente diversa.
Probabilmente è proprio questa la partita che deve ancora iniziare.
Sindacati e associazioni hanno quindi una scelta
Possono limitarsi a discutere se essere favorevoli o contrari alla nuova figura.
Oppure possono fare qualcosa di molto più concreto.
Controllare gli atti adottati dalle amministrazioni.
Pretendere i dati.
Entrare nel merito dei piani dei fabbisogni.
Verificare gli standard assistenziali.
Contestare eventuali sostituzioni improprie.
Documentare i casi nei quali l’infermiere viene escluso dai processi assistenziali.
Sorvegliare ciò che avviene nelle RSA e nelle strutture territoriali.
Impedire che la definizione di “bassa intensità” diventi automaticamente sinonimo di “meno infermieri”.
Difendere il ruolo della valutazione e della rivalutazione professionale.
Pretendere che la supervisione sia concretamente possibile e non soltanto prevista sulla carta.
E quando emergerà un provvedimento che supera i limiti previsti, contestarlo davanti al giudice attraverso uno strumento processuale adeguato e sulla base di una lesione concreta e documentata.
La sentenza n. 14262/2026 non dovrebbe quindi essere letta necessariamente come la fine della discussione sull’Assistente infermiere.
Può essere letta anche in modo opposto.
Come il momento nel quale diventano più chiari i confini che dovranno essere sorvegliati.
Il TAR non ha stabilito che l’Assistente infermiere possa sostituire l’infermiere.
Ha ritenuto compatibile la nuova figura partendo proprio dal presupposto che non lo sostituisca e che continui a operare all’interno di precisi limiti organizzativi e professionali.
Se domani quei presupposti venissero meno, il problema sarebbe completamente diverso.
Ed è proprio lì che potrebbe iniziare la vera battaglia giuridica.
Nota: questo articolo propone una lettura giuridico-professionale della sentenza TAR Lazio n. 14262/2026 e della normativa richiamata. Ogni valutazione relativa a eventuali iniziative giudiziarie deve essere effettuata caso per caso da professionisti legali, sulla base degli atti concretamente adottati e delle specifiche situazioni interessate.
