La sentenza n. 4284/2026 della Corte di Cassazione cambia il punto di vista
La recente sentenza n. 4284 del 2 febbraio 2026 della Corte di Cassazione ribadisce un principio destinato a incidere profondamente sulla gestione del rischio nelle organizzazioni complesse:
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è uno scudo formale.
Se il rischio è concreto e conoscibile, chi ha ruolo di garanzia deve intervenire.
Non basta aver redatto un DVR.
Deve essere aderente alla realtà operativa.
E qui entra in gioco una questione molto attuale in sanità: le mansioni improprie.
Quando la mansione reale non coincide con quella formale
In molti contesti sanitari, per carenze di personale o esigenze organizzative, accade che l’infermiere svolga attività:
non pienamente previste dal proprio profilo,
aggiuntive rispetto alla funzione originaria,
caratterizzate da un livello di rischio superiore,
o comunque diverse rispetto a quelle valutate nel DVR.
Se la mansione cambia, cambia anche il rischio.
E se cambia il rischio, il DVR deve essere aggiornato.
Questo non è un’opinione: è un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il principio giuridico che conta
La Cassazione afferma che:
la mera omissione nel DVR non elimina il rischio;
la conoscibilità del rischio genera obbligo di intervento;
le figure di garanzia non possono invocare la carenza formale del documento come difesa.
Tradotto nel contesto sanitario:
Se un infermiere svolge attività non valutate nel DVR e subisce un danno, o genera un evento avverso collegato a quel rischio non valutato, la responsabilità non può essere esclusa perché “non era scritto”.
Il rischio reale prevale sul rischio burocratico.
L’infermiere può chiedere l’aggiornamento del DVR?
La risposta è sì.
E in certi casi dovrebbe farlo.
La richiesta di aggiornamento:
non è insubordinazione,
non è conflittualità,
non è sindacalismo improprio.
È esercizio legittimo di tutela della salute e della sicurezza.
Il lavoratore ha diritto a che la propria mansione effettiva sia oggetto di valutazione dei rischi.
Perché questa questione è delicata in sanità
Nel settore sanitario il rischio non è solo fisico (movimentazione, esposizione biologica, aggressioni), ma anche:
rischio clinico,
rischio da sovraccarico,
rischio organizzativo,
rischio da attribuzione impropria di competenze.
Se una mansione impropria comporta:
decisioni cliniche non coerenti con il ruolo,
esposizione a responsabilità superiori,
aumento dello stress operativo,
la mancata valutazione può avere ricadute sia sulla salute del professionista sia sulla sicurezza del paziente.
Il punto politico-professionale
La sentenza n. 4284/2026 ci ricorda una cosa fondamentale:
La sicurezza non è un adempimento cartaceo.
È una responsabilità sostanziale.
In un momento storico in cui si parla di task shifting, nuove figure ibride e ridefinizione dei ruoli, il DVR diventa uno strumento centrale di trasparenza organizzativa.
Non può essere statico in un sistema dinamico.
Se la mansione cambia, il rischio cambia.
Se il rischio cambia, il DVR deve cambiare.
La prevenzione non si misura in documenti archiviati, ma nella coerenza tra ciò che è scritto e ciò che accade realmente nei reparti.
E chiedere che questa coerenza venga garantita non è conflitto.
È responsabilità professionale.
