Le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro dalla responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori.
La constatazione dell’esistenza di un rischio obbliga tali soggetti, nell’ambito delle rispettive competenze, ad adottare le misure necessarie per rimuoverlo.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 febbraio 2026, n. 4284.
La Corte ribadisce che il DVR è uno strumento centrale nella gestione della sicurezza, ma non costituisce uno scudo automatico rispetto a eventuali responsabilità. Se il rischio è concreto, percepibile o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza professionale, ciascun garante è tenuto a intervenire.
Non è sufficiente sostenere che il rischio non fosse formalmente previsto nel documento. L’obbligo di tutela nasce dalla presenza del rischio stesso, non solo dalla sua trascrizione nel DVR.
La responsabilità, dunque, resta distribuita tra tutti i soggetti che, a vario titolo, rivestono una posizione di garanzia nell’organizzazione del lavoro.
