Il decreto legge Milleproroghe ha esteso fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per gli operatori sanitari, confermando una misura nata in fase emergenziale ma ormai divenuta strutturale. La proroga limita la responsabilità penale ai soli casi di colpa grave, ridimensionando l’area della punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose nell’esercizio della professione sanitaria.
Non si tratta di una forma di immunità, ma di un intervento volto a ristabilire un equilibrio tra tutela del paziente e sostenibilità dell’agire professionale. Il principio che ne deriva è chiaro: non ogni errore sanitario assume automaticamente rilevanza penale, soprattutto quando il professionista opera in contesti complessi, caratterizzati da carenze organizzative e pressione assistenziale.
La colpa grave resta il fulcro della responsabilità penale. Essa si configura quando la condotta del sanitario si discosta in modo macroscopico dalle regole fondamentali della professione, dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
In ambito infermieristico, rientrano tipicamente nella colpa grave situazioni quali la somministrazione di un farmaco errato senza l’esecuzione dei controlli di base relativi al paziente, al farmaco, alla dose e alla via di somministrazione, con conseguenze cliniche rilevanti. Analogamente, può configurarsi colpa grave l’ignorare un’allergia chiaramente documentata in cartella clinica, il mancato monitoraggio dei parametri vitali in un paziente in condizioni critiche o instabili, l’abbandono di un paziente non autosufficiente che subisca una caduta evitabile, l’utilizzo scorretto di dispositivi medici in violazione delle procedure di sicurezza o l’omessa informazione al medico curante in presenza di segni clinici di aggravamento tali da richiedere una rivalutazione tempestiva.
Si tratta, dunque, di condotte caratterizzate da omissioni o azioni gravi, facilmente evitabili e prive di giustificazione clinica o organizzativa, e non di semplici errori o scelte assistenziali opinabili.
Un elemento centrale della proroga, sollecitata dalla FNOMCeO, è il riconoscimento del contesto operativo in cui il professionista agisce. Nella valutazione della colpa devono essere considerate le condizioni di lavoro, la disponibilità effettiva di risorse umane, materiali e finanziarie, nonché il contesto organizzativo in cui si inserisce l’evento assistenziale. La responsabilità individuale non viene quindi valutata in astratto, ma rapportata alla realtà concreta del servizio sanitario.
Parallelamente alla proroga dello scudo penale, è all’esame della Commissione Affari sociali della Camera un disegno di legge di riforma generale della responsabilità professionale sanitaria, destinato a intervenire sulla legge 24 del 2017. Il progetto non introduce una depenalizzazione completa, ma ridefinisce in modo significativo i confini della responsabilità colposa.
In particolare, viene rimodulato l’articolo 590-sexies del Codice penale, limitando la responsabilità per omicidio colposo e lesioni colpose ai soli casi di colpa grave quando il sanitario si attiene alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, che vengono espressamente equiparate. Il nuovo articolo 590-septies introduce inoltre un elenco non esaustivo di fattori da considerare nell’accertamento della colpa, riprendendo l’impostazione già adottata nella legislazione emergenziale, con riferimento al contesto organizzativo, alla complessità del caso e alle risorse disponibili.
Sul piano civilistico, il disegno di legge parifica le linee guida alle buone pratiche cliniche e richiama i parametri di valutazione della colpa già previsti in ambito penale. Viene riaffermata la centralità dell’articolo 2236 del Codice civile, che limita la responsabilità del professionista alla colpa grave nei casi di particolare difficoltà tecnica.
A completare il quadro interviene il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità del 27 ottobre 2025, che rafforza le tutele a favore dei professionisti. Il contratto prevede l’obbligo per le aziende sanitarie di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assumere ogni onere di difesa del personale aggredito da terzi, per tutti i gradi del giudizio. Sono comprese le spese per consulenti tecnici, le fasi preliminari del procedimento, la possibilità di costituirsi parte civile, l’attivazione di supporto psicologico su richiesta del dipendente e la previsione di coperture assicurative dedicate.
Nel complesso, la proroga dello scudo penale e la riforma in discussione delineano un cambiamento di approccio. Non si assiste a una riduzione della responsabilità, ma a una sua rimodulazione più coerente con la complessità dell’assistenza sanitaria contemporanea. In un sistema segnato da carenze strutturali, turni gravosi e pressione costante, continuare a scaricare sul singolo operatore l’intero peso delle criticità organizzative non è più sostenibile. La direzione intrapresa mira a tutelare chi cura, senza rinunciare alla protezione dei diritti del paziente.

