La Corte di Cassazione torna a ribadire un principio centrale in materia di responsabilità professionale sanitaria: in assenza di prova del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato, la domanda di risarcimento deve essere respinta.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il risarcimento del danno non può fondarsi sulla sola esistenza di un evento avverso o sull’ipotesi di una condotta non conforme alle regole dell’arte, ma richiede la dimostrazione concreta che proprio quella condotta abbia determinato l’evento dannoso.
Secondo la Corte di Cassazione, il nesso causale rappresenta un elemento costitutivo essenziale della responsabilità civile sanitaria. In altre parole, anche qualora emerga un comportamento professionalmente censurabile, ciò non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento se non viene dimostrato che, senza quella condotta, il danno non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in forma meno grave.
La valutazione del nesso causale deve avvenire applicando il criterio del cosiddetto “più probabile che non”. Questo significa che il giudice non è chiamato a raggiungere una certezza assoluta, ma deve verificare, sulla base degli elementi scientifici e probatori disponibili, se sia più probabile che il danno sia riconducibile alla condotta contestata piuttosto che a fattori alternativi, come l’evoluzione naturale della patologia, condizioni preesistenti o concause indipendenti dall’operato del professionista.
La Cassazione sottolinea inoltre che il giudizio sul nesso causale non può ridursi a un automatismo basato sulla consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice deve svolgere una valutazione critica e comparativa delle diverse possibili cause dell’evento, verificando quale di esse risulti prevalente sotto il profilo probabilistico.
Dal punto di vista processuale, l’onere della prova del nesso causale grava sul paziente che agisce in giudizio. Spetta quindi a chi chiede il risarcimento dimostrare non solo l’esistenza del danno e l’inadempimento o l’errore professionale, ma anche il collegamento causale tra i due. In mancanza di tale dimostrazione, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Questa impostazione ha ricadute rilevanti sul contenzioso sanitario, perché rafforza la distinzione tra errore professionale e responsabilità risarcitoria. Non ogni errore, infatti, genera automaticamente un obbligo di risarcimento, se non è dimostrato che quell’errore abbia avuto un ruolo causale determinante nell’evento dannoso.
La pronuncia contribuisce quindi a delimitare in modo più rigoroso il perimetro della responsabilità professionale, riducendo il rischio di condanne fondate su presunzioni o su un generico nesso temporale tra condotta sanitaria ed esito sfavorevole, e riaffermando il ruolo centrale della prova causale nel giudizio civile.
