Il demansionamento infermieristico è stato a lungo trattato come una questione prevalentemente lavoristica, risolta attraverso il ricorso al concetto di “impiego occasionale” in mansioni inferiori. Questa impostazione, consolidata nella giurisprudenza del lavoro, appare oggi sempre meno sostenibile alla luce dell’evoluzione del concetto di rischio clinico, in particolare del rischio infettivo, e del ruolo effettivamente svolto dall’infermiere nel governo quotidiano della sicurezza delle cure.
La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità professionale non discende dalla mansione formalmente attribuita, ma dalla funzione effettivamente esercitata e dalla posizione di garanzia assunta nei confronti del paziente. Tuttavia, nel pubblico impiego, l’infermiere è stato storicamente valutato più come risorsa organizzativa flessibile che come professionista titolare di una funzione clinica autonoma di prevenzione e governo del rischio. È in questo vuoto concettuale che si è innestata la tolleranza giuridica dell’“impiego occasionale”.
L’impiego occasionale: una categoria lavoristica priva di valutazione clinica
Quando la Cassazione ammette, entro limiti rigorosi, l’impiego occasionale dell’infermiere in mansioni inferiori, lo fa sulla base di criteri tipicamente lavoristici: marginalità, non prevalenza, occasionalità ed esigenza organizzativa. In tale valutazione non entra mai il profilo clinico, né tantomeno quello del rischio infettivo.
L’attività viene considerata “occasionale” solo in termini quantitativi e funzionali all’organizzazione del lavoro, non in relazione al suo impatto sulla continuità assistenziale, sulla sorveglianza clinica o sulle barriere di prevenzione delle infezioni.
Questa impostazione è stata possibile perché, per lungo tempo, l’infermiere non è stato giuridicamente riconosciuto come governatore del rischio clinico, ma come esecutore qualificato di attività assistenziali ritenute intercambiabili. Il rischio veniva letto come derivante dall’atto tecnico isolato, non dalla frammentazione dell’assistenza o dalla perdita di continuità nel controllo del paziente.
Perché oggi questo schema è giuridicamente fragile
Oggi questo impianto mostra evidenti criticità. Il rischio clinico, e in particolare il rischio infettivo, non è più concepito come evento episodico, ma come fenomeno prevedibile, prevenibile e organizzativo. Esso nasce soprattutto nelle attività quotidiane di cura: igiene del paziente, gestione dei presidi invasivi, mobilizzazione, eliminazione, contatto diretto e controllo dell’ambiente di degenza. Proprio le attività che più spesso vengono classificate come “di base” e che coincidono con le aree in cui si realizza il demansionamento infermieristico.
In questo contesto, l’“impiego occasionale” produce un effetto clinicamente rilevante: interrompe la continuità del governo del rischio senza mai essere valutato come tale. Sul piano lavoristico l’impiego può apparire marginale; sul piano clinico, invece, il rischio non è mai occasionale. Anche una frammentazione temporanea dell’assistenza può incidere sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e aumentare la probabilità di eventi avversi.
La contraddizione giuridica: responsabilità senza valutazione del rischio
Si crea così una contraddizione strutturale.
Da un lato, la giurisprudenza del lavoro tollera l’impiego occasionale in mansioni inferiori; dall’altro, la giurisprudenza sanitaria continua ad attribuire all’infermiere una posizione di garanzia fondata sulla sorveglianza, sulla prevenzione e sulla capacità di intercettare il rischio. La responsabilità clinica resta, mentre il potere di governo del rischio viene ridotto.
Il demansionamento, anche quando qualificato come occasionale, non attenua quindi la responsabilità professionale, ma la trasforma prevalentemente in responsabilità per omissione. L’infermiere risponde del mancato governo del rischio pur operando in un assetto organizzativo che ne limita l’autonomia decisionale.
Rischio infettivo, antibiotico-resistenza e colpa organizzativa
La perdita di continuità nel governo infermieristico del rischio infettivo determina un indebolimento delle barriere di prevenzione e favorisce l’insorgenza di infezioni correlate all’assistenza. La risposta del sistema tende a essere tardiva e terapeutica, con un aumento dell’uso di antibiotici e un impatto diretto sull’antibiotico-resistenza. In questi casi, il danno non è riconducibile a una condotta individuale isolata, ma a una carenza organizzativa prevedibile e documentabile.
Difesa giuridica e prevenzione: il ruolo della segnalazione e del DVR
In questo quadro, la tutela dell’infermiere passa attraverso la tracciabilità del rischio e delle criticità organizzative. La segnalazione formale delle condizioni di rischio clinico e infettivo, unitamente alla richiesta di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assume un ruolo centrale.
Quando l’impiego occasionale, il demansionamento o i carichi assistenziali incidono sul rischio biologico e organizzativo, l’assenza di un DVR aggiornato configura una responsabilità prevenzionistica imputabile all’ente.
La richiesta di revisione del DVR rappresenta un presidio difensivo essenziale: dimostra l’adempimento dell’obbligo di prevenzione da parte del professionista e sposta l’asse della responsabilità sul piano organizzativo, interrompendo il nesso della colpa omissiva individuale.
Conclusione
L’impiego occasionale dell’infermiere nel pubblico impiego è stato storicamente ammesso perché fondato su una valutazione esclusivamente lavoristica, priva di considerazione del rischio clinico e infettivo. Oggi, alla luce dell’evoluzione della sicurezza delle cure e della posizione di garanzia infermieristica, questa impostazione appare giuridicamente incoerente.
Il demansionamento, anche quando definito occasionale, non riduce il rischio: lo redistribuisce in modo improprio, mantenendo la responsabilità senza garantire il governo del rischio. In un sistema sanitario fondato sulla prevenzione, questa contraddizione non è più sostenibile né sul piano clinico né su quello giuridico.
Questo lavoro rappresenta uno dei primi tentativi sistematici di teorizzare il demansionamento infermieristico come problema di rischio clinico e non solo di mansioni. Una prospettiva che nasce dall’assistenza reale e che, inevitabilmente, è destinata a entrare nel dibattito giuridico dei prossimi anni.
Dott. Alfio Stiro_Infermiere
Direttore NurseNews
Analista di diritto sanitario e organizzazione delle professioni sanitarie.

