Il dibattito su RSA e malasanità ha ormai superato da tempo il tema dell’errore clinico individuale. Oggi il vero problema è un altro: la distanza crescente tra il diritto che giudica e l’organizzazione reale dell’assistenza. Una distanza che rischia di trasformare la responsabilità sanitaria da strumento di tutela del paziente a meccanismo di deresponsabilizzazione sistemica.
Le Residenze Sanitarie Assistenziali nascono come strutture sociosanitarie. Non sono ospedali, non sono reparti per acuti, non sono dotate – per legge e per finanziamento – di modelli organizzativi ospedalieri. Eppure, davanti ai tribunali, vengono sempre più spesso valutate secondo criteri assimilabili a quelli dell’assistenza sanitaria intensiva.
La Cassazione più recente ha chiarito che l’ingresso dell’ospite in RSA dà origine a un vero e proprio contratto atipico di spedalità, che comprende assistenza, cura, custodia e vigilanza. Questo principio è giuridicamente corretto. Ma il punto critico sta nell’applicazione concreta: si pretende una vigilanza continuativa senza interrogarsi sulla compatibilità tra obblighi giuridici e risorse realmente disponibili.
Il rischio è evidente: si innalzano gli standard giuridici senza un corrispondente innalzamento degli standard organizzativi. E questo squilibrio non produce maggiore sicurezza, ma solo contenzioso e difensivismo.
La Legge 24/2017 avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio. La distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura e responsabilità extracontrattuale del professionista sanitario è chiara sul piano normativo. La Cassazione, anche nel 2025, ribadisce che la responsabilità civile della RSA è diretta e per fatto proprio, fondata sull’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di assistenza, anche quando il danno derivi da condotte omissive.
Tuttavia, nella prassi giudiziaria, questa distinzione tende a sfumare. Il professionista sanitario, in particolare l’infermiere e l’operatore sociosanitario, viene spesso coinvolto come se avesse un potere di governo dell’organizzazione che in realtà non possiede. È qui che la Gelli-Bianco viene tradita: la responsabilità personale riemerge proprio laddove la legge voleva limitarla.
La posizione di garanzia degli operatori sanitari in RSA è un dato giuridico consolidato. Ma la Cassazione ha chiarito che tale posizione non è astratta né illimitata. La responsabilità personale esiste solo nella misura in cui il professionista abbia un concreto obbligo di intervento, correlato a un incarico effettivo, a competenze specifiche e a strumenti idonei. La posizione di garanzia non può trasformarsi in una responsabilità totale e indifferenziata per qualsiasi evento avverso.
Questo punto è centrale. Non ogni evento prevedibile è automaticamente evitabile. E non ogni evento evitabile, in astratto, è evitabile in concreto. La prevedibilità rilevante ai fini della responsabilità deve essere valutata sulla base della conoscenza clinica effettiva dell’ospite, del livello di rischio noto e delle possibilità operative reali della struttura e dei singoli operatori.
Il tema dell’omissione di vigilanza è emblematico. Cadute, piaghe da decubito, peggioramenti clinici vengono spesso giudicati ex post come eventi “che si potevano evitare”. Ma la vigilanza non è un concetto teorico: richiede tempo, presenza, continuità e personale adeguato. Quando il giudizio ignora il contesto organizzativo reale, la responsabilità diventa una costruzione formale, scollegata dalla pratica assistenziale.
La Cassazione, negli orientamenti più recenti, invita a una lettura meno automatica e più concreta del nesso causale e dell’obbligo di intervento. Questo è un punto che va valorizzato, non semplificato. Non si tratta di negare la responsabilità, ma di ricondurla entro confini coerenti con il principio di colpevolezza e con la funzione preventiva del diritto.
Il vero nodo resta quello del potere. Nelle RSA si chiede responsabilità a chi non governa il sistema. Infermieri e operatori rispondono sul piano giuridico, ma non decidono organici, turnazioni, modelli assistenziali o investimenti. La responsabilità senza potere non è garanzia di qualità, è solo una scorciatoia per evitare di affrontare il problema strutturale.
Così impostata, la responsabilità sanitaria in RSA non tutela meglio gli ospiti fragili. Produce paura, iper-documentazione difensiva, logoramento professionale e un progressivo allontanamento dalla cura reale. Le strutture restano formalmente responsabili, ma il peso concreto del rischio viene scaricato su chi è in prima linea.
Se davvero vogliamo parlare di sicurezza nelle RSA, dobbiamo spostare il baricentro. La responsabilità deve tornare a essere prima di tutto organizzativa. La prevenzione passa da personale adeguato, formazione continua, modelli assistenziali coerenti con la complessità degli ospiti. Il diritto deve misurarsi con la realtà operativa, non con modelli ideali costruiti a tavolino.
Continuare a colpire chi assiste ogni giorno non rafforza il sistema. Lo indebolisce. E a pagarne il prezzo, come sempre, sono gli ospiti più fragili e chi se ne prende cura.
Dott. Alfio Stiro_Infermiere
Direttore NurseNews
Analista di diritto sanitario e organizzazione delle professioni sanitarie.

