Nel dibattito sul demansionamento infermieristico c’è un grande assente: il rischio clinico. Nonostante evidenze scientifiche consolidate, dati organizzativi e un aumento costante delle responsabilità professionali, la giurisprudenza continua a trattare il demansionamento come una questione prevalentemente formale, raramente come un problema di sicurezza delle cure.
Non si tratta di una dimenticanza casuale, ma del risultato di un’impostazione culturale e sistemica che fatica a leggere la sanità come ambito ad alto rischio organizzativo.
Le sentenze in materia di demansionamento si basano ancora su criteri classici del diritto del lavoro: occasionalità, non prevalenza, assenza di mortificazione professionale. Sono categorie nate in contesti produttivi non sanitari, dove la mansione può essere valutata isolatamente rispetto agli effetti sul prodotto finale. In sanità, però, la mansione non è mai neutra: ogni sottrazione di tempo, attenzione e continuità ha un impatto diretto sugli esiti clinici.
Una mansione può essere considerata occasionale e non prevalente sul piano formale, ma allo stesso tempo interrompere attività assistenziali ad alto rischio, frammentare la sorveglianza clinica e aumentare la probabilità di eventi avversi. Il diritto guarda alla qualifica, la clinica guarda alle conseguenze. È in questa distanza che il rischio clinico scompare dal giudizio.
La nozione di eccezionalità rappresenta il principale strumento con cui la giurisprudenza giustifica l’assegnazione a mansioni inferiori. La carenza di personale, l’emergenza organizzativa e la necessità di garantire il servizio diventano elementi sufficienti per tollerare lo scostamento dal profilo professionale. In questo modo, però, l’eccezione si trasforma in regola e il rischio clinico viene implicitamente accettato come prezzo inevitabile della tenuta del sistema.
Il rischio clinico, quando compare nelle motivazioni, viene trattato come contesto organizzativo e non come danno giuridicamente rilevante. Non entra nel cuore della valutazione di liceità della mansione, non viene assunto come elemento probatorio centrale e non incide sulla responsabilità datoriale. Eppure, in sanità, il contesto è parte integrante dell’atto clinico: un’assistenza interrotta o compressa non è neutra, ma causalmente significativa.
Un ulteriore elemento è la presunzione di fungibilità dell’infermiere. L’infermiere viene considerato professionalmente adattabile, estensibile, in grado di “fare anche altro” senza che questo incida sulla sicurezza. Questa presunzione non viene applicata ad altre professioni sanitarie e consente di ritenere sacrificabile il tempo assistenziale senza riconoscerne il valore clinico.
In questo schema, il rischio organizzativo viene sistematicamente scaricato sul lavoratore. La carenza di personale diventa un’attenuante per l’azienda e l’adattamento una responsabilità individuale. L’organizzazione resta al riparo da una valutazione critica, mentre il professionista assorbe il rischio e il paziente ne subisce gli effetti.
Il rischio clinico non entra nella giurisprudenza sul demansionamento perché la sua piena considerazione avrebbe effetti dirompenti. Vorrebbe dire riconoscere che l’eccezionalità non è sostenibile nel tempo, che la carenza di personale è una colpa organizzativa e che il carico assistenziale incide direttamente sulla sicurezza delle cure. Vorrebbe dire dare all’articolo 2087 del codice civile un ruolo centrale anche nella valutazione delle mansioni.
In definitiva, il rischio clinico non è assente perché inesistente, ma perché scomodo. Riconoscerlo imporrebbe di rivedere modelli organizzativi, equilibri di potere e responsabilità gestionali. Finché il demansionamento verrà valutato senza misurarne l’impatto sulla sicurezza del paziente, il rischio clinico resterà invisibile al giudice e continuerà a essere pagato dagli infermieri e dai cittadini.
Dott.Alfio Stiro
Infermiere

