Il tema del deblistering dei farmaci in farmacia è tornato al centro del dibattito sanitario in occasione di un confronto pubblico avvenuto durante il Milano Life Science Forum 2025, affrontato anche nel podcast Skeptical Health, con la partecipazione di Marco Alparone.
La discussione ha riportato alla luce una pratica già diffusa nella quotidianità assistenziale, spesso presentata come soluzione organizzativa per migliorare l’aderenza terapeutica.
Tuttavia, dietro questa apparente semplificazione, emergono questioni rilevanti di responsabilità professionale, sicurezza del paziente e chiarezza dei ruoli, soprattutto quando il linguaggio utilizzato tende a confondere ambiti tra loro profondamente diversi.
Cos’è il deblistering e cosa non è
Con il termine deblistering si intende esclusivamente la rimozione di farmaci orali solidi, come compresse o capsule, dalla loro confezione primaria, il blister, per predisporne l’assunzione in un momento successivo.
Il blister non è un semplice involucro commerciale, ma una componente essenziale del farmaco, progettata per garantirne stabilità chimica e microbiologica, protezione da luce e umidità, oltre a identificabilità e tracciabilità. La sua rimozione altera quindi le condizioni originarie di sicurezza del medicinale.
È fondamentale chiarire che il deblistering riguarda solo i farmaci orali solidi. Non riguarda in alcun modo farmaci intramuscolari o endovenosi, che non sono confezionati in blister e non prevedono una rimozione preventiva dalla confezione primaria.
Per i farmaci iniettabili si parla di preparazione, ricostituzione, diluizione e allestimento della terapia, attività che rientrano pienamente nell’atto sanitario e sono giuridicamente e professionalmente distinte dal deblistering.
Il nodo della responsabilità professionale
Il problema principale è che il deblistering, pur essendo praticato, non è esplicitamente normato a livello nazionale. Mancano standard univoci sulla conservazione del farmaco una volta rimosso dal blister, sui limiti temporali di utilizzo e, soprattutto, sulla chiara attribuzione delle responsabilità.
In caso di perdita di efficacia, errore di assunzione, contaminazione o evento avverso, la responsabilità rischia di essere frammentata tra farmacista, infermiere e struttura sanitaria, soprattutto quando la pratica è tollerata ma non formalizzata.
Ancora una volta, si ripropone uno schema già noto nel sistema sanitario: il bisogno organizzativo viene gestito scaricando il rischio sul singolo professionista, anziché costruire una responsabilità di sistema.
Deblistering e somministrazione: una distinzione necessaria
Un punto centrale, spesso confuso nel dibattito pubblico, riguarda il rapporto tra deblistering e somministrazione.
Il farmacista non è titolare dell’atto di somministrazione. La somministrazione è un atto sanitario che implica valutazione clinica, verifica della prescrizione, controllo delle condizioni del paziente e assunzione di responsabilità assistenziale.
Il deblistering non è e non può essere considerato una forma di pre-somministrazione. Quando viene presentato in questo modo, si introduce un’ambiguità pericolosa, che rischia di comprimere il ruolo clinico dell’infermiere o di chi effettua materialmente la somministrazione, riducendo il momento valutativo a un atto meramente esecutivo.
Questa distinzione diventa ancora più rilevante nei contesti domiciliari e nelle strutture per pazienti fragili, dove la somministrazione non è mai un gesto automatico, ma un atto che richiede osservazione, giudizio e responsabilità.
Il rischio della confusione con le terapie iniettabili
È necessario ribadire che il deblistering non ha alcuna attinenza con la somministrazione intramuscolare o endovenosa. Utilizzare lo stesso termine per descrivere attività così diverse è tecnicamente scorretto e giuridicamente fuorviante.
La preparazione e la somministrazione di farmaci iniettabili sono atti sanitari a tutti gli effetti, che comportano valutazione clinica, competenza tecnica e responsabilità diretta sull’esito. Assimilarli, anche solo sul piano comunicativo, al deblistering significa indebolire la chiarezza dei confini professionali e aumentare il rischio di contenzioso.
Conflitti d’interesse e logiche organizzative
Un ulteriore elemento critico riguarda il potenziale conflitto d’interesse. Il farmacista è un professionista sanitario, ma opera anche come erogatore commerciale del farmaco. Quando il deblistering si configura come servizio aggiuntivo, eventualmente remunerato o utilizzato come strumento di fidelizzazione, si crea una tensione tra interesse economico, neutralità clinica e sicurezza del paziente.
In assenza di criteri clinici formalizzati, la decisione di deblisterare rischia di essere guidata più da esigenze organizzative o commerciali che da una valutazione assistenziale condivisa.
Il ruolo delle Regioni e il vuoto normativo
Le Regioni sono consapevoli che il deblistering risponde a bisogni reali e che la pratica è già diffusa, ma si muovono all’interno di un quadro normativo nazionale incompleto. Questo produce indicazioni informali, interpretazioni difensive e, soprattutto, lo scarico delle responsabilità sui singoli professionisti.
Il sistema sanitario beneficia della pratica, ma non costruisce le tutele necessarie per chi la mette in atto.
Conclusioni
Il deblistering in farmacia non può continuare a essere una zona grigia. Deve essere chiaramente normato, limitato ai farmaci orali solidi, separato in modo netto dall’atto di somministrazione e inserito in una filiera di responsabilità condivisa.
Confondere il deblistering con la preparazione o la somministrazione di farmaci iniettabili non è solo un errore terminologico, ma un rischio concreto per la sicurezza del paziente e per la tutela dei professionisti.
In sanità, ciò che non è regolato e ciò che è comunicato in modo impreciso finiscono sempre per produrre conflitti. E, prima o poi, responsabilità.

