La Corte d’Appello di Venezia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 716 del 13 novembre 2025, è intervenuta su un tema rilevante nei contenziosi in materia di malattia professionale, chiarendo che il datore di lavoro non ha un interesse giuridicamente rilevante a intervenire nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento della patologia di origine lavorativa.
La decisione rafforza la distinzione tra il piano previdenziale e quello della responsabilità datoriale, con ricadute concrete sul modo in cui vengono gestiti questi procedimenti.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva avviato un giudizio per il riconoscimento della malattia professionale nell’ambito del rapporto previdenziale. Nel corso del procedimento, il datore di lavoro aveva chiesto di intervenire nel giudizio, sostenendo di avere un interesse diretto all’esito della causa, in quanto potenzialmente esposto a conseguenze economiche o a futuri contenziosi risarcitori.
Il giudice di primo grado aveva già escluso la legittimità di tale intervento. Il datore di lavoro ha quindi proposto appello, chiedendo di essere ammesso nel processo.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello, affermando che nel giudizio per il riconoscimento della malattia professionale l’unico rapporto giuridico rilevante è quello che intercorre tra il lavoratore e l’ente previdenziale. Il datore di lavoro non è titolare di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale, ma al massimo di un interesse di fatto, che non è sufficiente a legittimare la partecipazione al giudizio.
Secondo la Corte, l’eventuale coinvolgimento futuro del datore di lavoro in un diverso giudizio, ad esempio di natura risarcitoria, è solo ipotetico e non può giustificare l’intervento in un procedimento che ha esclusivamente natura previdenziale.
Il principio affermato è chiaro: il giudizio per il riconoscimento della malattia professionale riguarda l’accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali e non può essere esteso a soggetti che non sono parte del rapporto giuridico principale.
Questa sentenza assume particolare rilievo perché tutela il lavoratore da interferenze nel processo, evita l’appesantimento del giudizio con soggetti estranei e riafferma la separazione tra l’accertamento previdenziale della malattia e l’eventuale responsabilità civile o datoriale, che deve essere valutata in un procedimento distinto.
Dal punto di vista pratico, per i lavoratori significa un giudizio più lineare e focalizzato sul riconoscimento della patologia. Per i datori di lavoro comporta l’impossibilità di intervenire preventivamente e la necessità di difendersi solo nel caso in cui venga avviato un autonomo giudizio di responsabilità.
La sentenza n. 716 del 2025 della Corte d’Appello di Venezia rappresenta quindi un importante chiarimento giurisprudenziale: il riconoscimento della malattia professionale resta una questione che riguarda esclusivamente il lavoratore e l’ente previdenziale, nel rispetto dei confini propri del processo previdenziale.
