Una decisione che chiarisce definitivamente la natura del profilo e protegge i lavoratori
Una recente pronuncia del Tribunale del Lavoro di Messina ha fatto chiarezza su una questione che da anni crea confusione nelle Aziende sanitarie: gli Operatori Socio Sanitari (OSS) e gli OSA possono partecipare alle procedure di reclutamento per portantini.
Una decisione che non riguarda il “livello di qualifica”, ma la reale natura delle mansioni richieste dal profilo di portantino.
Perché il Tribunale è intervenuto
Alcune Aziende Sanitarie avevano escluso OSS e OSA dai bandi o dalle procedure di avviamento, sostenendo che il posto di portantino fosse un ruolo “diverso”, spesso inquadrato come mansione più semplice o specifica.
Il lavoratore escluso ha impugnato il provvedimento e il caso è arrivato davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale, con sentenza del 20 novembre 2025, ha ribaltato completamente l’impostazione dell’Ente.
Il punto centrale: il portantino non è un profilo a sé stante
Il giudice ha ricostruito la normativa e il CCNL comparto Sanità, arrivando a una conclusione molto chiara:Le mansioni del portantino non costituiscono un profilo autonomo, ma sono incluse nelle attività proprie dell’Operatore Socio Sanitario.
In altre parole:
trasporto dei pazienti,
movimentazione barelle,
supporto logistico-assistenziale,
assistenza di base,
sono attività già previste e perfettamente coerenti con il mansionario dell’OSS.
La motivazione giuridica
Il Tribunale ha applicato un principio consolidato:
Se la qualifica posseduta dal lavoratore include le mansioni richieste dal bando, l’amministrazione non può escluderlo.
È il principio di corrispondenza tra mansione e qualifica, previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e ribadito dal CCNL.
Quindi l’OSS:
non è sovraqualificato,
non svolge mansioni incompatibili,
non crea squilibri organizzativi,
ma al contrario è la figura che già possiede le competenze necessarie per sostituire il vecchio portantino.
Lo stesso ragionamento vale per l’OSA in quelle regioni dove è ancora riconosciuto come profilo operativo.
Che cosa ha deciso il Tribunale
Il giudice del lavoro ha stabilito che:OSS e OSA devono essere ammessi alle selezioni o alle procedure di avviamento obbligatorio per posti da portantino.L’esclusione è illegittima se basata solo sulla “diversità” del profilo.L’Azienda deve uniformare i bandi alla classificazione delle mansioni prevista dal CCNL.
In caso di esclusione ingiustificata, il lavoratore ha diritto:
alla riammissione,
alla possibile ripetizione della selezione,
al risarcimento della perdita di chance
Perché è un precedente importante
La decisione:
elimina una prassi amministrativa che penalizzava ingiustamente gli OSS,
impedisce alle Aziende di “inventare” profili separati non previsti dal contratto,
tutela i lavoratori nelle procedure di avviamento al lavoro e nei concorsi.
È anche un segnale chiaro rispetto alla tendenza di alcune amministrazioni a creare profili “ibridi” non coerenti con la normativa vigente.
Conclusione
Il Tribunale del Lavoro ha affermato un principio semplice ma fondamentale:
Se il portantino è, di fatto, una parte del lavoro dell’OSS, allora un OSS non può essere escluso dal concorso per portantino.
Una decisione che rafforza i diritti dei lavoratori, uniforma le procedure e contribuisce alla chiarezza delle figure assistenziali nel mondo sanitario.
