Per anni, in molte realtà del sistema emergenza-urgenza, la figura dell’autista soccorritore è stata trattata come un “autista semplice” con mansioni aggiuntive. In pratica: stessi stipendi della fascia bassa, responsabilità ben più alte.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7759/2024, rompe finalmente questa ambiguità.
Il caso
Una lavoratrice assunta con profilo di “autista” ha chiesto le differenze retributive sostenendo di aver sempre svolto compiti da autista soccorritore: gestione dei mezzi, movimentazione del paziente, supporto nelle manovre di soccorso, trasporto in emergenza e integrazione con il personale sanitario.
Il tribunale aveva detto di no: secondo i giudici di primo grado non bastava dimostrare le attività svolte, serviva anche provare un “maggiore livello di professionalità”.
La Cassazione ribalta tutto
La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale:
se il lavoratore svolge mansioni di autista soccorritore, così come definite dal Contratto Collettivo Integrativo (CCNI), non può essere retribuito come semplice autista.
la professionalità richiesta è dimostrata dal fatto stesso di svolgere quelle mansioni, perché l’autista soccorritore è parte del processo di soccorso sanitario, non un trasportatore.
Tradotto: chi fa il soccorritore, anche se sul contratto c’è scritto “autista”, va inquadrato nell’area superiore (Area B) e deve essere pagato di conseguenza.
Dal 2006 cambia tutto
La Cassazione ricorda che il profilo di autista soccorritore è riconosciuto dal 2006, data in cui diventa operativa la sua collocazione contrattuale.
Da quel momento maturano anche le differenze retributive.
Da valutare solo la prescrizione dei crediti più vecchi: il giudice del rinvio dovrà verificarlo.
Perché è importante
conferma che l’autista soccorritore non è “autista con compiti aggiunti”, ma operatore del soccorso sanitario
apre la strada a richieste di riconoscimento, arretrati e riqualificazione per migliaia di lavoratori
rafforza l’idea che il sistema di emergenza non vive solo di infermieri e medici: anche il personale tecnico ha competenze, responsabilità e formazione specifica
In quadro normativo
CCNL e CCNI definiscono l’autista soccorritore come figura dell’Area B
la mansione è inserita nel processo di erogazione del soccorso: guida in emergenza, movimentazione del paziente, collaborazione con l’equipe, sicurezza del trasporto
la Cassazione afferma che questa collocazione formale vale anche sul piano giuridico e retributivo
Il nodo politico e sindacale
È la conferma di ciò che molti operatori denunciano da anni:
compiti sanitari senza riconoscimento contrattuale adeguato.
La sentenza smonta l’idea che basti il titolo di “autista” per coprire tutto quello che si fa sul territorio, spesso in contesti di soccorso critico.
Redazione
