Il diritto del lavoro ammette che un lavoratore possa svolgere compiti accessori e di livello inferiore se tali attività sono strumentali alle mansioni principali, cioè occasionali, marginali e funzionali all’espletamento della prestazione qualificata.
Per esempio, un infermiere può movimentare un paziente per poter eseguire una medicazione: l’atto manuale è un supporto all’attività clinico-assistenziale, ma non ne sostituisce il contenuto professionale.
La giurisprudenza della Cassazione, per oltre vent’anni, ha chiarito i confini di questo principio:
Cass. 8740/2001: la strumentalità è legittima solo se temporanea e marginale;
Cass. 17048/2014: se diventa sistematica, si configura demansionamento;
Cass. 10004/2018: anche la ripetizione costante di compiti inferiori può ledere la dignità professionale.
La sentenza 23431/2025 e i possibili effetti
Con la pronuncia n. 23431/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’infermiera.
Nell’ordinanza si legge che “non è demansionamento, è solo complementarietà”, poiché “le mansioni inferiori non risultano prevalenti, né quantitativamente né temporalmente, rispetto a quelle tipiche del profilo professionale”.
Si tratta dunque di un passaggio che, pur corretto dal punto di vista procedurale, lascia spazio a un’interpretazione più ampia della nozione di “complementarietà” delle mansioni.
Questo rischia di spostare l’asse: ciò che la giurisprudenza precedente aveva sempre considerato un’eccezione (strumentalità occasionale) potrebbe essere letto da qualcuno come regola organizzativa, con conseguenze delicate per la professione infermieristica.
Una sentenza di portata limitata
È opportuno precisare che:
trattandosi di inammissibilità, la Corte non è entrata nel merito;
non ha quindi la forza di ribaltare la giurisprudenza consolidata, né di creare un nuovo principio di diritto vincolante;
la portata applicativa resta circoscritta al caso concreto.
Ciò significa che futuri ricorsi, se ben argomentati, possono agevolmente richiamare i precedenti più solidi e rimettere al centro la tutela della professionalità.
Profili problematici
1. Selettività del principio
Se si ammette che un infermiere possa svolgere compiti manuali perché “strumentali” o “complementari”, per coerenza lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche ad altre professioni intellettuali (medici, magistrati, ingegneri). Una lettura limitata solo agli infermieri rischierebbe di apparire selettiva, in potenziale contrasto con l’art. 3 Cost. (uguaglianza) e con l’art. 35 Cost. (tutela del lavoro).
2. Tutela INAIL
L’inquadramento dell’infermiere come lavoratore intellettuale lo esclude dalla copertura INAIL per rischi tipici delle mansioni manuali (movimentazione, contatto biologico). Considerare tali attività come “complementari” rischia di consolidare questa disparità rispetto ad altre figure (es. OSS).
3. Sicurezza e rischio clinico
La commistione tra mansioni cliniche e mansioni igienico-manuali può incidere sulla sicurezza del paziente e sulla gestione del rischio clinico, in potenziale contrasto con gli obblighi di prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle direttive europee.
4. Profili costituzionali
La pronuncia solleva interrogativi in rapporto a:
Art. 32 Cost. (diritto alla salute di cittadini e operatori),
Art. 38 Cost. (tutela del lavoratore in caso di infortunio),
Art. 41 Cost. (limiti all’organizzazione economica quando vi siano rischi per la sicurezza e la dignità).
Conclusioni
La sentenza n. 23431/2025, pur legittima sul piano procedurale, apre margini di incertezza interpretativa.
Non rappresenta un nuovo orientamento, ma una decisione circoscritta che potrà essere facilmente superata in futuri ricorsi, richiamando precedenti consolidati e i principi costituzionali di uguaglianza, dignità del lavoro e tutela della salute.
Si tratta quindi di una pronuncia che solleva più dubbi che certezze: utile a riflettere sul tema della strumentalità delle mansioni, ma non sufficiente a modificare il quadro giurisprudenziale esistente.
le parole contenute nell’ordinanza sul demansionamento infermieristico, pur prive di efficacia vincolante, non sono affatto innocue: il richiamo alla presunta “complementarietà” delle mansioni inferiori potrebbe, se reiterato, cristallizzarsi in futuro come orientamento dominante, con effetti potenzialmente dirompenti per la tutela della professionalità infermieristica e per la sicurezza delle cure. Ed è proprio per tali motivi che queste affermazioni vanno tenute in seria considerazione e, al tempo stesso, smontate con argomentazioni giuridiche solide nel prossimo futuro, prima che possano consolidarsi come nuovo indirizzo giurisprudenziale.
Redazione
